CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 15715/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2000 avverso la sentenza resa dal GIP del Tribunale di Brescia il 19 settembre 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata il GIP del Tribunale di Brescia ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di rapina aggravata ed altro meglio indicati in rubrica. 2.Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancanza di motivazione in ordine alla eventuale sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché presentata al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi. In base al nuovo art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; e nessuno di tali vizi risulta sussistere nel caso di specie. Il ricorrente deduce carenza di motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza ma la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti e i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili. 3.All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 7 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente Sergio eltrani 3E.[OSCURATO:PERSONA]