CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 51509/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2019 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1-19504-23 . [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di SenaFrancescoi ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di riciclaggio contestato, è finalizzato ad ottenere, mediante doglianze in fatto già adeguatamente vagliate nei precedenti gradi di giudizio, una rivalutazione delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 5, che richiama la diffusa motivazione della sentenza di primo grado, ove si espongono con chiarezza tutti gli elementi di fatto valorizzati ai fini dell'accertamento della responsabilità per il fatto di riciclaggio contestato); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'inosservanza dell'art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen., è privo di specificità e, comunque, è manifestamente infondato poiché la pena per cui era stata disposta la sospensione condizionale riguardava un reato commesso prima di cui quello per cui si procede, come risulta dal casellario giudiziale, per il quale era stata irrogata una pena che, cumulata con quella in esame, superava il limite previsto dall'art. 163 cod. pen.; neppure l'errore materiale (non rilevante ai fini del giudizio) contenuto nella sentenza di primo grado è stato rilevato con i motivi di gravame spesi nel merito; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende