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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2023

Cassazione n. 26402/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' PAOLO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - nei cui confronti la Corte di appello ha confermato la condanna per i reati ex artt. 10-bis e 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000 - con cui si deduce il vizio di violazione di legge sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, è inammissibile per carenza di interesse.

Le circostanze attenuanti generiche sono state già applicate nella massima estensione (cfr. pag. 2 della sentenza del Tribunale di Ivrea).

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 aprile 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' PAOLO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - nei cui confronti la Corte di appello ha confermato la condanna per i reati ex artt. 10-bis e 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000 - con cui si deduce il vizio di violazione di legge sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, è inammissibile per carenza di interesse. Le circostanze attenuanti generiche sono state già applicate nella massima estensione (cfr. pag. 2 della sentenza del Tribunale di Ivrea). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile 2023.
Sentenza Cassazione n. 26402/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris