CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25074/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( CINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta che ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 455 cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta la violazione dell'art. 74 disp. att. cod. proc. pen. per la mancata istituzione di una perizia nummaria, è manifestamente infondato poiché propone una tesi giuridica contrastante con la lettera della norma e con l'interpretazione offerta dal giudice di legittimità: «l'art.74 disp. att. cod. proc. pen., nel prevedere che venga nominato come perito un tecnico della direzione generale della Banca d'Italia o della direzione generale del Tesoro, non ha introdotto l'obbligo della perizia nummaria quale prova legale, ma ha semplicemente indicato le categorie dotate di particolare professionalità all'interno delle quali il giudice è tenuto a scegliere l'esperto, nel caso in cui ritenga necessario procedere a tale accertamento peritale» (Sez. 5, n. 38291 del 06/04/2016, Mbengue, Rv. 267788); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata "conversione della pena detentiva", è generico, poiché, a fronte di una motivazione congrua, non indica quali elementi concreti, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto condurre ad accogliere la richiesta difensiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11