CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 33404/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, F. Marinelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Trento ha concesso a [OSCURATO:PERSONA] la detenzione domiciliare, rigettando l'istanza di affidamento ordinario, in relazione all'esecuzione della pena di anni uno, mesi sei di reclusione, irrogata con sentenza di condanna irrevocabile per reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta semplice. 1.1. Il provvedimento evidenzia l'assenza di regolare occupazione, non potendo considerarsi, a tal fine, l'attività lavorativa esercitata presso la società della moglie, in quanto del tutto affine al settore in cui è maturata la commissione dei delitti cui si riferisce la pena in esecuzione. Inoltre, si sottolinea la carenza di un reale percorso di rivisitazione critica e l'assenza di un progetto di attività socialmente utile da svolgere. 2. Avverso l'ordinanza descritta ricorrer0 il condannato, per il tramite del difensore, avv. G. Fassino, denunciando erronea applicazione dell'art. 47 Ord. pen. e vizio di motivazione sotto il profilo della manifesta illogicità, contraddittorietà, mancanza o carenza. 2.1. Si assume che il Tribunale si sarebbe limitato ad elencare una serie di circostanze senza motivazione specifica e logica. Inoltre, si evidenzia che Cristofolini è titolare di trattamento pensionistico e che non sono ben indicate le ragioni della inadeguatezza del rapporto di collaborazione proposto, presso la società immobiliare della moglie convivente. 2.2. Si sottolinea che è stata allegata all'istanza atto di transazione intercorso con il curatore di fallimento, a dimostrazione dell'attività riparva espletata. Infine, quanto all'assenza di revisione critica dell'agire, si sottolinea il comportamento processuale, tanto che il procedimento a carico del ricorrente, all'esito del quale è stata irrogata la pena in esecuzione, è stato definito ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. e con preventivo risarcimento del danno. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1.11 Collegio osserva, in via preliminare, che l'unico motivo di censura formulata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. presenta tratti di inammissibilità fin dall'impostazione dell'argomento di critica perché — senza le dovute specificazioni — indica tutti i vizi di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. A questo riguardo, va ricordato che Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo (non massimata sul punto) ha puntualizzato che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere — sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso — di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali sia manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio; i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, infatti, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. 1.1.Ciò posto si rileva che, secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, data l'ampia discrezionalità che caratterizza la valutazione del Giudice di Sorveglianza in tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, al medesimo incombe il dovere di fondare la propria statuizione, espressione di un giudizio prognostico (e non di accertamento, perciò discrezionale) sul reinserimento del condannato, condotto sulla base dell'esame scientifico della personalità e la relativa motivazione deve dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecie concreta, l'avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge, che hanno, infine, giustificato l'accoglimento o il rigetto dell'istanza (tra le altre, Sez. 1, n. 775 del 06/12)2013, dep. 2014, Angilletta, Rv. 258404; Sez. 1, n. 2207 del 18/5/1992, Caltaglrone, Rv. 190628; Sez.1, n. 2214 del 18/05/1992 n. 2214, Libera, non massimata). Si è, conseguentemente, affermato che, ai fini della concessione delle predette misure alternative, né i precedenti penali, che pur rappresentano il punto di partenza per l'esame scientifico della personalità, né le informative di polizia sui trascorsi del condannato sono elementi sufficienti, da soli, a fondare un giudizio prognostico negativo circa il suo reinserimento nel contesto sociale, che deve essere affidato, principalmente, ad una valutazione approfondita dei risultati emersi dall'osservazione della personalità e, comunque, di tutti gli elementi fattuali che legittimano un giudizio positivo sulla possibile futura rieducazione. Secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte, poi (tra le altre, Sez. 1, n. 31420 del 5/05/2015, Rv. 264602) ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva. 2.Ciò premesso, si rileva che la motivazione, nel caso di specie, seppure stringata, non si è limitata a valutare la condotta di vita precedente al reato che pure ha analizzato, sottolineando i molteplici precedenti anche per bancarotta e, dunque specifici, risultati a carico del condannato. [OSCURATO:PERSONA], con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha svolto un giudizio prognostico negativo, quanto alle probabilità di esito favorevole della misura alternativa richiesta, avendo sottolineato l'inadeguatezza dell'attività lavorativa che si intende prestare, valutandone il collegamento con il fatto reato per il quale il condannato ha riportato la pena in esecuzione, in quanto da svolgere in un settore commerciale affine a quello nel quale sono maturati i fatti per i quali Cristofolin ha riportato condanna. Oltre a ciò, invero, il Tribunale di sorveglianza, ha considerato, proprio nell'ambito del sollecitato giudizio positivo sulla presenza di elementi che consentano, con giudizio prognostico, il buon esito della prova, l'assenza di elementi favorevoli (programma di attività di volontariato, oltre alla ritenuta inidoneità dell'attività lavorativa indicata) quest'ultima fondata su un giudizio di fatto, adeguatamente e logicamente motivato, non censurabile, quindi, in sede di legittimità. Inoltre, si osserva che il ricorrente rappresenta elementi positivi (attività risarcitoria, scelta del rito speciale) che attengono alla definizione del procedimento di cognizione a carico e che non possono incidere sulla valutazione, che compete al Tribunale di sorveglianza, all'attualità, ai fini della concessione del beneficio. 3.Deriva da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso cui segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., nonché valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento della somma, che si ritiene equa in ragione dei motivi devoluti, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d