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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 05528/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16985/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, rappresentata e difes a dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliatadigitalmente ex lege; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difes i dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat i digitalmente ex lege; –controricorrenti – [OSCURATO:PERSONA] civile p.a. —Mancata attuazione direttive comunitarie —Medici specializzandi– Prescrizione –Termine –Art. 4, co. 43, l. n. 183 del 2011 –Applicabilità –Presupposti - Fattispecie nonché contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o d a gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliatodigitalmente ex lege; –controricorrente – avverso la sentenza del la Corte d’appello di Roma n. 438/2023 , depositata il 23 gennaio 2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del10 febbraio 202 6 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: con ricorso cumulativo proposto ai sensi dell’allora vigente art. 702- bisc.p.c. e notificato in data 19 marzo 2018, gli odierni controricorrenti adirono il Tribunale di Roma chiedendo la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE; esposero a fondamento di aver frequentato vari corsi di specializzazione post lauream in diverse discipline mediche senza percepire alcuna remunerazione, nonostante quanto previsto dalla normativa eurounitaria, poiché lo Stato italiano solo con d.lgs. n. 257 del 1991 aveva stabilito una borsa di studio annuale di £ 21.500.000 unicamente a favore dei medici ammessi alle scuole di specializzazione a decorrere dall’anno accademico 1991/1992; chiesero, pertanto, il riconoscimento del loro diritto a percepire un’adeguata remunerazione e la condanna dell’Amministrazione convenutain via alternativa a titolo di risarcimento; la Presidenza del Consiglio dei Ministri resistette eccependo, tra l’altro e preliminarmente, l’intervenuta prescrizione decennale del credito azionato, decorrente dal 27 ottobre 1999 (entrata in vigore dell’art. 11 l. n. 370 del 1999) , e invocando al riguardo anche - in via autonoma e assorbente- l’applicazione del più breve termine prescrizionale di cinque anni introdotta dall’art. 4, comma 43, l.n. 183 del 2011, ai sensi dell’art. 252 disp. att. c.c.; con ordinanza del 1° dicembre 2018 il Tribunale acco lse la domanda, riconoscendo a ciascun ricorrente un importo annuo pari a quello stabilito dall’art. 11 l . n. 370 del 1999, avendo riten ut o tempestivamente interrotto il termine di prescrizione decennale dalla prodottadiffida notificat a alla Presidenza del Consiglio il 6 aprile 2009 ; interpose appello la Presidenza del Consiglio dei Ministri lamentando, in particolare, per quanto ancora interessa, con un primo motivo, che il Tribunale non avesse preso in considerazione l’applicabilità del più breve termine di prescrizione di cui all’art. 4, comma 43, della l. n. 183 del 2011; con sentenza n. 438/2023, resa pubblica il 23 gennaio 2023 , la Corte d’appello di Roma ha rigettato il gravame, confermando la decisione di primo grado anche in punto di (non maturata) prescrizione; ha infatti ritenuto che la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento, in forza dell’art.4, comma 43, l. n. 183 del 2011 , val ga soltanto per i fatti verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore, non trattandosi di norma interpretativa, come tale sottra tt a al principio di irretroattività, con la conseguenza che, per i fatti anteriori, opera la prescrizione decennale; avverso la sentenza d’appello la Presidenza del Consiglio dei Ministri propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] resistono con un comune controricorso; separato controricorso è stato depositato da [OSCURATO:PERSONA]; è stata fissata la trattazione per la odierna adunanza camerale con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero; i controricorrenti hanno depositato memorie; considerato che: va preliminarmente disattesa l’eccezione di « irricevibilità, inammissibilità e improcedibilità» del ricorso in quanto proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] preliminarmente opposta dalla sua difesa a motivo dellaeccepita «inesistenza e/o nullità assoluta e radicale» della relativa notifica,in quanto diretta agli Avv.ti Dante e [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto, asseritamente erroneo, della loro valida ed efficace costituzione, quali difensori e procuratori del predetto, nel pregresso giudizio di appello; si deduce al riguardo nel controricorso che: ─ in vista della scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali, i predetti Avv.ti Dante e [OSCURATO:PERSONA] avevano depositatoprocura speciale alle liti ricevuta dal Bronzi e sulla scorta di essa avevano anche deposita to una comparsa conclusionale, previa istanza di rimessione nei termini, ai sensi dell’art. 153, secondo comma, c.p.c., cui aveva fatto seguito il deposito di successiva memoria di replica; ─ sia la procura che i detti scritti difensivi, essendo intervenuti successivamente all’udienza di precisazione delle conclusioni in violazione dell’art. 293 c.p.c., venivano dalla Corte d’appello ritenuti tardivi e quindi nulli, invalidi, inammissibili, irricevibili, inefficaci e privi di ogni e qualsivoglia valore ed effetto, tanto da non essere degnati di alcuna considerazione da parte della stessa, come pure confermato dal rilievo che della sentenza emessa e pubblicata dalla medesima Corte di appello non veniva data alcuna comunicazione ad essi Avv.ti Dante e [OSCURATO:PERSONA]; l’eccezione è inammissibile e comunque manifestamente infondata; è anzitutto inammissibile perla patente inosservanza dell’onere di specifica indicazione degli atti richiamati, imposto dall’art. 366 n. 6 c.p.c. e da osservarsi anche per il controricorso,in virtù del richiamo operato dall’art. 370, secondo comma, c.p.c.,tutte le volte in cui con esso non ci si limiti a esporre difese o argomenti volti unicamente a contrastare i motivi dell’avverso ricorso, nel qual caso un tale onere non sarebbe giustificato da alcuna effettiva esigenza (v. al riguardo Cass. Sez.

U. Ordinanza n. 17048 del 20/06/2024 ), ma a prospettare ─ come accade nella specie ─ fatti processuali esterni e successivi al ricorso in tesi idonei a inficiarne la validità ed efficacia; in ogni caso, l’eccezione è manifestamente infondata perché la dedotta circostanza rileverebbe al più quale motivo di nullità della notifica del ricorso, non certo di inesistenza, avendo comunque il relativo procedimento ultimato il suo corso con il completamento della «fase di consegna» dell’atto da notificare, «intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento, in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex leg e , eseguita » (così Cass. Sez.

U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, in motivazione); viene, dunque , in rilievo il principio , enunciato dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite, secondo il quale « l'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cuivenga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.

Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa»; trattandosi, dunque, al più, di notifica nulla, la costituzione dell’intimato, con il controricorso, ne ha determinato la sanatoria, con efficacia ex tunc, ai sensi dell’art. 291 c.p.c.; con l’unico motivo d’impugnazione proposto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri denuncia «violazione/falsa applicazione dell’art. 4, comma 43, della L. 12 novembre 2011, n., 183, in una con l’art. 11, I comma, delle preleggi e con l’art. 252, I e II comma, disp. att., cod. civ., in relazione all’art. 360, I comma, n. 3), cod. proc. civ.», per avere la Corte territoriale erroneamente esclusol’applicabilità, in relazione a tutte le posizioni dei medici avversari, dell’art. 4, co. 43 della legge n. 183del 2011, secondo la quale la prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da mancato recepimento nell’ordinamento dello Stato di direttive o altriprovvedimenti obbligatori comunitari soggiace alla disciplina di cuiall’art. 2947 c.c. e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato; nel caso di specie, in conformità all’insegnamento della giurisprudenza di legittimità,il termine quinquennale di prescrizione previsto dalla norma richiamata avrebbe dovuto trovare applicazione a partire dal 1° gennaio 2012 con la conseguenza che non avendo le controparti provveduto a interrompere detta prescrizione nel quinquennio successivo la pretesa dagli stessi avanzata doveva ritenersi definitivamente estinta al momento dell’esercizio dell’azionerisarcitoria oggetto dell’odierno esame; il motivo è fondato; questa Corte ha già ripetutamente chiarito ─ con diverse pronunce alle cui ampie motivazioniè sufficiente fare rimando, ai sensi del primo comma dell’art. 118 disp. att. c.p.c. ─ che , in ossequio al disposto dell'art. 252 disp. att. c.c., il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione di una direttiva comunitaria, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 4, comma 43, della l. n. 183 del 2011, è soggetto alla prescrizione quinquennale qualora, alla data del 1° gennaio 2012, il termine decennale precedentemente vigente avesse una durata residua maggiore di cinque anni (a nulla rilevando che il fatto generatore del danno o il danno stesso si fosse verificato in epoca anteriore), applicandosi invece, in caso di durata inferiore, il termine decennale, fermo restando che, ove il corso della prescrizione sia stato validamente interrotto in epoca successiva alla suddetta data, a partire dall'atto interruttivo si applica il nuovo termine quinquennale (Cass. n. 35571 del 20/12/2023, Rv. 669779; v. anche Cass. n. 6912 del 14/03/2024, Rv. 670435e, da ultimo, Cass. n. 22191 del 01/08/2025, Rv. 676257); nel caso di specie, gli odierni ricorrenti risultano aver interrotto la prescrizione decennale (decorsa dal 27 ottobre 1999) con un primo «atto di diffida e messa in mora»del 6 aprile 2009: da qui, con l’entrata in vigore dell’art. 4, co. 43, della leggen. 183 del 2011, l’applicabilità della riduzione del termine prescrizionale, ridotto a cinque anni, decorrente dal 1° gennaio 2012; non avendo i medici provveduto a interrompere la prescrizione nel quinquennio 1/1/2012 - 1/1/2017 ( la successiva diffida risultando notificatasolo in data 3 marzo 2017), il relativo diritto al risarcimento del danno deveritenersi prescritto; in accoglimento del ricorso dev’essere dunque disposta la cassazione della sentenza impugnata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ritiene il Collegio di poter decidere la causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con la pronuncia del rigetto delle originarie domande proposte dagli odierni controricorrenti, essendo i relativi diritti estinti per prescrizione; ritiene il Collegio che la sostanziale novità delle questioni trattate (rispetto all’epoca di introduzione del presente giudizio) costituisca un grave motivo per compensare integralmente sia le spese del giudiziodi legittimità, sia le spese dei gradi di merito, sulle quali questa Corteè tenuta a provvedere per effetto della decisione della causa nelmerito; P.Q.M accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16985/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, rappresentata e difes a dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliatadigitalmente ex lege; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difes i dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat i digitalmente ex lege; –controricorrenti – [OSCURATO:PERSONA] civile p.a. —Mancata attuazione direttive comunitarie —Medici specializzandi– Prescrizione –Termine –Art. 4, co. 43, l. n. 183 del 2011 –Applicabilità –Presupposti - Fattispecie nonché contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o d a gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliatodigitalmente ex lege; –controricorrente – avverso la sentenza del la Corte d’appello di Roma n. 438/2023 , depositata il 23 gennaio 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del10 febbraio 202 6 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con ricorso cumulativo proposto ai sensi dell’allora vigente art. 702- bisc.p.c. e notificato in data 19 marzo 2018, gli odierni controricorrenti adirono il Tribunale di Roma chiedendo la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE; esposero a fondamento di aver frequentato vari corsi di specializzazione post lauream in diverse discipline mediche senza percepire alcuna remunerazione, nonostante quanto previsto dalla normativa eurounitaria, poiché lo Stato italiano solo con d.lgs. n. 257 del 1991 aveva stabilito una borsa di studio annuale di £ 21.500.000 unicamente a favore dei medici ammessi alle scuole di specializzazione a decorrere dall’anno accademico 1991/1992; chiesero, pertanto, il riconoscimento del loro diritto a percepire un’adeguata remunerazione e la condanna dell’Amministrazione convenutain via alternativa a titolo di risarcimento; la Presidenza del Consiglio dei Ministri resistette eccependo, tra l’altro e preliminarmente, l’intervenuta prescrizione decennale del credito azionato, decorrente dal 27 ottobre 1999 (entrata in vigore dell’art. 11 l. n. 370 del 1999) , e invocando al riguardo anche - in via autonoma e assorbente- l’applicazione del più breve termine prescrizionale di cinque anni introdotta dall’art. 4, comma 43, l.n. 183 del 2011, ai sensi dell’art. 252 disp. att. c.c.; con ordinanza del 1° dicembre 2018 il Tribunale acco lse la domanda, riconoscendo a ciascun ricorrente un importo annuo pari a quello stabilito dall’art. 11 l . n. 370 del 1999, avendo riten ut o tempestivamente interrotto il termine di prescrizione decennale dalla prodottadiffida notificat a alla Presidenza del Consiglio il 6 aprile 2009 ; interpose appello la Presidenza del Consiglio dei Ministri lamentando, in particolare, per quanto ancora interessa, con un primo motivo, che il Tribunale non avesse preso in considerazione l’applicabilità del più breve termine di prescrizione di cui all’art. 4, comma 43, della l. n. 183 del 2011; con sentenza n. 438/2023, resa pubblica il 23 gennaio 2023 , la Corte d’appello di Roma ha rigettato il gravame, confermando la decisione di primo grado anche in punto di (non maturata) prescrizione; ha infatti ritenuto che la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento, in forza dell’art.4, comma 43, l. n. 183 del 2011 , val ga soltanto per i fatti verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore, non trattandosi di norma interpretativa, come tale sottra tt a al principio di irretroattività, con la conseguenza che, per i fatti anteriori, opera la prescrizione decennale; avverso la sentenza d’appello la Presidenza del Consiglio dei Ministri propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] resistono con un comune controricorso; separato controricorso è stato depositato da [OSCURATO:PERSONA]; è stata fissata la trattazione per la odierna adunanza camerale con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero; i controricorrenti hanno depositato memorie; considerato che: va preliminarmente disattesa l’eccezione di « irricevibilità, inammissibilità e improcedibilità» del ricorso in quanto proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] preliminarmente opposta dalla sua difesa a motivo dellaeccepita «inesistenza e/o nullità assoluta e radicale» della relativa notifica,in quanto diretta agli Avv.ti Dante e [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto, asseritamente erroneo, della loro valida ed efficace costituzione, quali difensori e procuratori del predetto, nel pregresso giudizio di appello; si deduce al riguardo nel controricorso che: ─ in vista della scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali, i predetti Avv.ti Dante e [OSCURATO:PERSONA] avevano depositatoprocura speciale alle liti ricevuta dal Bronzi e sulla scorta di essa avevano anche deposita to una comparsa conclusionale, previa istanza di rimessione nei termini, ai sensi dell’art. 153, secondo comma, c.p.c., cui aveva fatto seguito il deposito di successiva memoria di replica; ─ sia la procura che i detti scritti difensivi, essendo intervenuti successivamente all’udienza di precisazione delle conclusioni in violazione dell’art. 293 c.p.c., venivano dalla Corte d’appello ritenuti tardivi e quindi nulli, invalidi, inammissibili, irricevibili, inefficaci e privi di ogni e qualsivoglia valore ed effetto, tanto da non essere degnati di alcuna considerazione da parte della stessa, come pure confermato dal rilievo che della sentenza emessa e pubblicata dalla medesima Corte di appello non veniva data alcuna comunicazione ad essi Avv.ti Dante e [OSCURATO:PERSONA]; l’eccezione è inammissibile e comunque manifestamente infondata; è anzitutto inammissibile perla patente inosservanza dell’onere di specifica indicazione degli atti richiamati, imposto dall’art. 366 n. 6 c.p.c. e da osservarsi anche per il controricorso,in virtù del richiamo operato dall’art. 370, secondo comma, c.p.c.,tutte le volte in cui con esso non ci si limiti a esporre difese o argomenti volti unicamente a contrastare i motivi dell’avverso ricorso, nel qual caso un tale onere non sarebbe giustificato da alcuna effettiva esigenza (v. al riguardo Cass. Sez. U. Ordinanza n. 17048 del 20/06/2024 ), ma a prospettare ─ come accade nella specie ─ fatti processuali esterni e successivi al ricorso in tesi idonei a inficiarne la validità ed efficacia; in ogni caso, l’eccezione è manifestamente infondata perché la dedotta circostanza rileverebbe al più quale motivo di nullità della notifica del ricorso, non certo di inesistenza, avendo comunque il relativo procedimento ultimato il suo corso con il completamento della «fase di consegna» dell’atto da notificare, «intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento, in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex leg e , eseguita » (così Cass. Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, in motivazione); viene, dunque , in rilievo il principio , enunciato dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite, secondo il quale « l'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cuivenga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa»; trattandosi, dunque, al più, di notifica nulla, la costituzione dell’intimato, con il controricorso, ne ha determinato la sanatoria, con efficacia ex tunc, ai sensi dell’art. 291 c.p.c.; con l’unico motivo d’impugnazione proposto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri denuncia «violazione/falsa applicazione dell’art. 4, comma 43, della L. 12 novembre 2011, n., 183, in una con l’art. 11, I comma, delle preleggi e con l’art. 252, I e II comma, disp. att., cod. civ., in relazione all’art. 360, I comma, n. 3), cod. proc. civ.», per avere la Corte territoriale erroneamente esclusol’applicabilità, in relazione a tutte le posizioni dei medici avversari, dell’art. 4, co. 43 della legge n. 183del 2011, secondo la quale la prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da mancato recepimento nell’ordinamento dello Stato di direttive o altriprovvedimenti obbligatori comunitari soggiace alla disciplina di cuiall’art. 2947 c.c. e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato; nel caso di specie, in conformità all’insegnamento della giurisprudenza di legittimità,il termine quinquennale di prescrizione previsto dalla norma richiamata avrebbe dovuto trovare applicazione a partire dal 1° gennaio 2012 con la conseguenza che non avendo le controparti provveduto a interrompere detta prescrizione nel quinquennio successivo la pretesa dagli stessi avanzata doveva ritenersi definitivamente estinta al momento dell’esercizio dell’azionerisarcitoria oggetto dell’odierno esame; il motivo è fondato; questa Corte ha già ripetutamente chiarito ─ con diverse pronunce alle cui ampie motivazioniè sufficiente fare rimando, ai sensi del primo comma dell’art. 118 disp. att. c.p.c. ─ che , in ossequio al disposto dell'art. 252 disp. att. c.c., il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione di una direttiva comunitaria, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 4, comma 43, della l. n. 183 del 2011, è soggetto alla prescrizione quinquennale qualora, alla data del 1° gennaio 2012, il termine decennale precedentemente vigente avesse una durata residua maggiore di cinque anni (a nulla rilevando che il fatto generatore del danno o il danno stesso si fosse verificato in epoca anteriore), applicandosi invece, in caso di durata inferiore, il termine decennale, fermo restando che, ove il corso della prescrizione sia stato validamente interrotto in epoca successiva alla suddetta data, a partire dall'atto interruttivo si applica il nuovo termine quinquennale (Cass. n. 35571 del 20/12/2023, Rv. 669779; v. anche Cass. n. 6912 del 14/03/2024, Rv. 670435e, da ultimo, Cass. n. 22191 del 01/08/2025, Rv. 676257); nel caso di specie, gli odierni ricorrenti risultano aver interrotto la prescrizione decennale (decorsa dal 27 ottobre 1999) con un primo «atto di diffida e messa in mora»del 6 aprile 2009: da qui, con l’entrata in vigore dell’art. 4, co. 43, della leggen. 183 del 2011, l’applicabilità della riduzione del termine prescrizionale, ridotto a cinque anni, decorrente dal 1° gennaio 2012; non avendo i medici provveduto a interrompere la prescrizione nel quinquennio 1/1/2012 - 1/1/2017 ( la successiva diffida risultando notificatasolo in data 3 marzo 2017), il relativo diritto al risarcimento del danno deveritenersi prescritto; in accoglimento del ricorso dev’essere dunque disposta la cassazione della sentenza impugnata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ritiene il Collegio di poter decidere la causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con la pronuncia del rigetto delle originarie domande proposte dagli odierni controricorrenti, essendo i relativi diritti estinti per prescrizione; ritiene il Collegio che la sostanziale novità delle questioni trattate (rispetto all’epoca di introduzione del presente giudizio) costituisca un grave motivo per compensare integralmente sia le spese del giudiziodi legittimità, sia le spese dei gradi di merito, sulle quali questa Corteè tenuta a provvedere per effetto della decisione della causa nelmerito; P.Q.M accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spes
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