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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 ottobre 2021

Cassazione n. 35801/2021

Testo disponibile della fonte

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8 ORDINANZA sul ricorso 23369/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] già [OSCURATO:SOCIETA] servizi di riscossione s.p.a., con sede legale in Roma, in persona del responsabile del contenzioso per la Regione Lombardia, in virtù di procura speciale autenticata dal notaio [OSCURATO:PERSONA] in data 5 luglio 2017, elettivamente domiciliata in Roma via Nomentana 91 presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli. -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 16 MILANO in persona dell'amministratore pro tempore elettivamente domiciliato in Milano nello studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 320/2018 della COMM.TRIB.REG.

LOMBARDIA, depositata il 26/01/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2021 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Il condominio di via Ferrero ha impugnato l'intimazione di pagamento notificata da [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione a sei cartelle di pagamento in materia di Tarsu. [OSCURATO:PERSONA] tributaria di Milano ha accolto l'eccezione di prescrizione. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto appello, che la CTR della Lombardia ha respinto, sul rilievo che la Tarsu appartiene alla categoria dei tributi locali e di conseguenza sono assoggettati alla prescrizione breve di cui all'art. 2948 numero 4 del codice civile.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia della [OSCURATO:PERSONA] affidandosi a due motivi.

Ha resistito con controricorso il Condominio.

La causa è stata trattata l'udienza camerale non partecipata del 6ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente si osserva che l'Agenzia delle Entrate -Riscossione ha proposto ricorso conferendo procura ad avvocato del libero foro e che detta procura non può considerarsi validamente conferita.

In tema, le sezioni unite di questa Corte hanno affermato che ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle entrate- riscossione, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in I. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio (Corte cass. Sez.

U, Sentenza n. 30008 del 19/11/2019).

Poiché il Protocollo 22 giugno 2017 tra l'Agenzia delle entrate e riscossione e l'Avvocatura generale dello Stato prevede che il patrocinio della prima davanti alla Corte di cassazione è convenzionalmente affidato alla seconda, salvo il caso di conflitto o di dichiarazione di indisponibilità ad assumerlo, e a meno che non intervenga l'apposita motivata delibera dell'Agenzia prevista dal comma 4 dell'art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933, consegue che, in difetto di tali presupposti, la procura è invalidamente conferita dall'AdER ad un avvocato del libero foro e il ricorso o il controricorso sono dichiarati inammissibili (Cass. n. 26531 del 20/11/2020).

Nella fattispecie non risulta un caso di conflitto o di dichiarazione di indisponibilità da parte dell'Avvocatura ad assumere il mandato, né che la stessa sia stata consultata.

Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Considerando il recente consolidamento della giurisprudenza le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Compensa le spese.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Roma camera di consiglio da remoto del 6 ottobre 2021 IL PRESIDENTE enico C ildemi DE.PrITTATO [OSCURATO:PERSONA] 2 2 NO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
8 ORDINANZA sul ricorso 23369/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] già [OSCURATO:SOCIETA] servizi di riscossione s.p.a., con sede legale in Roma, in persona del responsabile del contenzioso per la Regione Lombardia, in virtù di procura speciale autenticata dal notaio [OSCURATO:PERSONA] in data 5 luglio 2017, elettivamente domiciliata in Roma via Nomentana 91 presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli. -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 16 MILANO in persona dell'amministratore pro tempore elettivamente domiciliato in Milano nello studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 320/2018 della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA, depositata il 26/01/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2021 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Il condominio di via Ferrero ha impugnato l'intimazione di pagamento notificata da [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione a sei cartelle di pagamento in materia di Tarsu. [OSCURATO:PERSONA] tributaria di Milano ha accolto l'eccezione di prescrizione. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto appello, che la CTR della Lombardia ha respinto, sul rilievo che la Tarsu appartiene alla categoria dei tributi locali e di conseguenza sono assoggettati alla prescrizione breve di cui all'art. 2948 numero 4 del codice civile. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia della [OSCURATO:PERSONA] affidandosi a due motivi. Ha resistito con controricorso il Condominio. La causa è stata trattata l'udienza camerale non partecipata del 6ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente si osserva che l'Agenzia delle Entrate -Riscossione ha proposto ricorso conferendo procura ad avvocato del libero foro e che detta procura non può considerarsi validamente conferita. In tema, le sezioni unite di questa Corte hanno affermato che ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle entrate- riscossione, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in I. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio (Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 30008 del 19/11/2019). Poiché il Protocollo 22 giugno 2017 tra l'Agenzia delle entrate e riscossione e l'Avvocatura generale dello Stato prevede che il patrocinio della prima davanti alla Corte di cassazione è convenzionalmente affidato alla seconda, salvo il caso di conflitto o di dichiarazione di indisponibilità ad assumerlo, e a meno che non intervenga l'apposita motivata delibera dell'Agenzia prevista dal comma 4 dell'art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933, consegue che, in difetto di tali presupposti, la procura è invalidamente conferita dall'AdER ad un avvocato del libero foro e il ricorso o il controricorso sono dichiarati inammissibili (Cass. n. 26531 del 20/11/2020). Nella fattispecie non risulta un caso di conflitto o di dichiarazione di indisponibilità da parte dell'Avvocatura ad assumere il mandato, né che la stessa sia stata consultata. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerando il recente consolidamento della giurisprudenza le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Roma camera di consiglio da remoto del 6 ottobre 2021 IL PRESIDENTE enico C ildemi DE.PrITTATO [OSCURATO:PERSONA] 2 2 NO