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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 23707/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12492/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], difensore di sé medesimo, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA]–ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] –intimati – [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 12492/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 1919/2021 del la [OSCURATO:PERSONA] , pubblicata il 5 novembre2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del7 giugno 202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] spiegò opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi a vverso plurimi pignoramenti presso terzi in suo danno intrapresi, nelle forme di cui all’art. 72-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dall’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA]; all’esito del giudizio di prime cure, l’adito Tribunale di Bari dichiarò inammissibili le opposizioni; la decisione in epigrafe ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello; ricorre per cassazione OscarLojodice, affidandosi a due motivi, cui resiste, con controricorso, Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA], mentre non svolgono difese in grado di legittimità, benché ritualmente evocati, gli altri soggetti intimati, in epigrafe dettagliatamente indicati; parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa; all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che preliminarmente, va dichiarata la tardività del controricorso di Agenzia delle Entrate riscossione, poiché notificato il 14 giugno 2022, elasso il termine fissato dall’art. 370 cod. proc. civ., scaduto lunedì 13 giugno 2022, attesa la notifica del ricorso avvenuta il 2 maggio 2022; con il primo motivo di ricorso, per violazione e falsa applicazione di varie norme di diritto, si assume l’erronea qualificazione della domanda ad opera della Corte di appello, configurando i motivi addotti fattispecie di opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.; r.g. n. 12492/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il secondo mezzo lamenta invece, pure per violazione di norme di diritto, il mancato esame e l’omessa decisione sui motivi di appello; il ricorso è nel suo complesso inammissibile; sulla premessa che «è l’interpretazione della domanda operata dal Tribunale in sentenza a determinare il mezzo di impugnazione esperibile», la Corte d’appello ha dichiarato inammissibile l’appello in quanto i motivi in esso formulati concernevano l’opposizione (qualificata in prime cure come) agli atti esecutivi; la pronuncia gravata, pertanto,ha fatto puntuale applicazione de l principio c.d. dell’apparenza, in forza del quale l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale deve essere compiuta con riferimento esclusivo alla qualificazione dell’azione proposta effettuata dal giudicea quo, sia essa corretta o meno, a prescindere cioè dalla prospettazione o sussunzione sub specie juris operata dalle parti (in tema di opposizioni esecutive, Cass. 20/10/2021, n. 29194; Cass. 18/03/2021, n. 7588; Cass.21/06/2019, n. 16762; Cass. 08/05/2018, n. 10945; Cass.21/09/2017, n. 21379; Cass. 26/05/2017, n. 13381; Cass.17/06/2014, n. 13578; Cass. 20/11/2012, n. 20297; Cass.29/07/2011, n. 16781; Cass. 21/09/2009, n. 26919); avverso siffatta ratio decidendi - la quale è, peraltro, conforme a diritto, fondandosi su un principio di diritto del tutto pacifico nella giurisprudenza di legittimità (cfr. gli arresti citati) -parte ricorrente non rivolge alcuna critica considerazione, limitandosi (in particolare, con il primo motivo) a sostenere la diversa qualificazione della domanda, circostanza tuttavia inconferente per quanto sopra chiarito; tanto giustifica l’inammissibilità del ricorso, senza necessità di apprezzare la idoneità della esposizione sommaria dei fatti processuali in essa operata e la conformità al paradigma dell’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., seriamente dubitabile in ragione della r.g. n. 12492/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] tecnica di redazione adottata, consistente nella integrale riproduzione dell’intero contenuto di atti processuali (c.d. assemblaggio); il ricorso è dichiarato inammissibile; non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado, in ragione della tardività della costituzione del controricorrente; la decisione non incide sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di cui il ricorrente beneficia in base alla delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari, debitamente versata in atti, e la cui revoca –che presuppone l’accertamento dei presupposti di cui all’art. 136 deld.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – non compete comunque a questa Corte, ma al giudice del merito che ha pronunciato il provvedimento impugnato (Cass., Sez.

U, 20 febbraio 2020, n. 4315), tenuto ad apprezzare anche la singolare circostanza della difesa personale del soggetto ammesso al patrocinio; del pari, la circostanza che la ricorrente risulti ammessa al patrocinio a spese dello Stato non esclude l’obbligo del giudice dell’impugnazione, quando adotti una decisione di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità della stessa, di attestare, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo di contributo unificato: tanto perché l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è suscettibile di essere revocata, anche dopo la pronuncia della sentenza che ha definito il giudizio di impugnazione, allorquando sopravvengano i presupposti di cui all’art. 136 del sopra citato d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass, Sez.

U,20 febbraio 2020 n. 4315); p. q. m. dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo r.g. n. 12492/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello ste

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12492/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], difensore di sé medesimo, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA]–ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] –intimati – [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 12492/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 1919/2021 del la [OSCURATO:PERSONA] , pubblicata il 5 novembre2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del7 giugno 202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] spiegò opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi a vverso plurimi pignoramenti presso terzi in suo danno intrapresi, nelle forme di cui all’art. 72-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dall’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA]; all’esito del giudizio di prime cure, l’adito Tribunale di Bari dichiarò inammissibili le opposizioni; la decisione in epigrafe ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello; ricorre per cassazione OscarLojodice, affidandosi a due motivi, cui resiste, con controricorso, Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA], mentre non svolgono difese in grado di legittimità, benché ritualmente evocati, gli altri soggetti intimati, in epigrafe dettagliatamente indicati; parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa; all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che preliminarmente, va dichiarata la tardività del controricorso di Agenzia delle Entrate riscossione, poiché notificato il 14 giugno 2022, elasso il termine fissato dall’art. 370 cod. proc. civ., scaduto lunedì 13 giugno 2022, attesa la notifica del ricorso avvenuta il 2 maggio 2022; con il primo motivo di ricorso, per violazione e falsa applicazione di varie norme di diritto, si assume l’erronea qualificazione della domanda ad opera della Corte di appello, configurando i motivi addotti fattispecie di opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.; r.g. n. 12492/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il secondo mezzo lamenta invece, pure per violazione di norme di diritto, il mancato esame e l’omessa decisione sui motivi di appello; il ricorso è nel suo complesso inammissibile; sulla premessa che «è l’interpretazione della domanda operata dal Tribunale in sentenza a determinare il mezzo di impugnazione esperibile», la Corte d’appello ha dichiarato inammissibile l’appello in quanto i motivi in esso formulati concernevano l’opposizione (qualificata in prime cure come) agli atti esecutivi; la pronuncia gravata, pertanto,ha fatto puntuale applicazione de l principio c.d. dell’apparenza, in forza del quale l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale deve essere compiuta con riferimento esclusivo alla qualificazione dell’azione proposta effettuata dal giudicea quo, sia essa corretta o meno, a prescindere cioè dalla prospettazione o sussunzione sub specie juris operata dalle parti (in tema di opposizioni esecutive, Cass. 20/10/2021, n. 29194; Cass. 18/03/2021, n. 7588; Cass.21/06/2019, n. 16762; Cass. 08/05/2018, n. 10945; Cass.21/09/2017, n. 21379; Cass. 26/05/2017, n. 13381; Cass.17/06/2014, n. 13578; Cass. 20/11/2012, n. 20297; Cass.29/07/2011, n. 16781; Cass. 21/09/2009, n. 26919); avverso siffatta ratio decidendi - la quale è, peraltro, conforme a diritto, fondandosi su un principio di diritto del tutto pacifico nella giurisprudenza di legittimità (cfr. gli arresti citati) -parte ricorrente non rivolge alcuna critica considerazione, limitandosi (in particolare, con il primo motivo) a sostenere la diversa qualificazione della domanda, circostanza tuttavia inconferente per quanto sopra chiarito; tanto giustifica l’inammissibilità del ricorso, senza necessità di apprezzare la idoneità della esposizione sommaria dei fatti processuali in essa operata e la conformità al paradigma dell’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., seriamente dubitabile in ragione della r.g. n. 12492/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] tecnica di redazione adottata, consistente nella integrale riproduzione dell’intero contenuto di atti processuali (c.d. assemblaggio); il ricorso è dichiarato inammissibile; non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado, in ragione della tardività della costituzione del controricorrente; la decisione non incide sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di cui il ricorrente beneficia in base alla delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari, debitamente versata in atti, e la cui revoca –che presuppone l’accertamento dei presupposti di cui all’art. 136 deld.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – non compete comunque a questa Corte, ma al giudice del merito che ha pronunciato il provvedimento impugnato (Cass., Sez. U, 20 febbraio 2020, n. 4315), tenuto ad apprezzare anche la singolare circostanza della difesa personale del soggetto ammesso al patrocinio; del pari, la circostanza che la ricorrente risulti ammessa al patrocinio a spese dello Stato non esclude l’obbligo del giudice dell’impugnazione, quando adotti una decisione di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità della stessa, di attestare, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo di contributo unificato: tanto perché l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è suscettibile di essere revocata, anche dopo la pronuncia della sentenza che ha definito il giudizio di impugnazione, allorquando sopravvengano i presupposti di cui all’art. 136 del sopra citato d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass, Sez. U,20 febbraio 2020 n. 4315); p. q. m. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo r.g. n. 12492/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello ste
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