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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2023

Cassazione n. 49109/2023

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nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2022 della Corte di appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile perchè le censure dedotte, in punto di responsabilità per il reato di cui all'art. 73„ comma 1, d.PR. 309/1990 sono riproduttive di motivi adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito che ha escluso la destinazione ad uso esclusivamente personale ovvero a consumo di gruppo per la genericità delle deduzioni difensive, prive di riscontro e, comunque, manifestamente infondate anche tenuto conto della quantità dello stupefacente (pari a gr. 68 di principio attivo di cocaina); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2022 della Corte di appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile perchè le censure dedotte, in punto di responsabilità per il reato di cui all'art. 73„ comma 1, d.PR. 309/1990 sono riproduttive di motivi adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito che ha escluso la destinazione ad uso esclusivamente personale ovvero a consumo di gruppo per la genericità delle deduzioni difensive, prive di riscontro e, comunque, manifestamente infondate anche tenuto conto della quantità dello stupefacente (pari a gr. 68 di principio attivo di cocaina); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente
Sentenza Cassazione n. 49109/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris