CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 8 settembre 2021
Cassazione n. 39985/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2019 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Nessun difensore presente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catania ha confermato quella emessa dal Tribunale di Siracusa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], giudicato responsabile di tentato furto aggravato e condannato alla pena ritenuta equa. 2. Nei confronti del provvedimento ha proposto ricorso il Dugo a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale si duole della motivazione con la quale la Corte di appello ha rigettato il motivo di appello che censurava la sentenza di primo grado relativamente alla motivazione resa a sostegno del diniego della sospensione condizionale della pena. Ad avviso del ricorrente la Corte di appello ha avallato una motivazione in modo non specifico, poiché essa deve "desumersi de relato da osservazioni effettuate in diversa sede, sia pure nell'ambito del medesimo atto...". Né la Corte di appello ha integrato simile motivazione perché si è limitata a confermare la presunta tenuta logica di quanto scritto dal Tribunale. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile in quanto il motivo enunciato è manifestamente infondato. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la motivazione resa dal giudice a riguardo di un particolare punto non si trae unicamente da quanto esplicitamente ad esso riferito. Tanto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il difettò di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa, costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, per cui, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (Sez. 4, n. 4491 del 17/10/2012, dep. 2013, Rv. 255096). Peraltro, la censura mossa alla Corte di appello sembra sottendere la tesi che il giudice di secondo grado sia giudice della legittimità della sentenza di primo grado. Ben diversamente, le sentenze di primo e di secondo grado, ai fini del controllo di congruità della motivazione, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Sez. 5, n. 40005 del 07/03/2014, Rv. 260303). Scendendo nel dettaglio, il primo giudice aveva ritenuto che non sussistessero i presupposti di legge per la concessione della sospensione condizionale della pena. La Corte di appello, a fronte della doglianza difensiva, ha reso più esplicito quel giudizio, rappresentando che doveva leggersi in uno alla sottolineatura fatta dal Tribunale della sussistenza della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale e della origine del reato oggetto di giudizio nella necessità del Dugo di procurarsi mezzi di sostentamento. Ma la Corte di appello non si è limitata ad evidenziare che la prima pronuncia aveva giustificato il diniego; lo ha anche fatto proprio, sostenendo che alla luce di quelle circostanze risulta acclarata la proclività a delinquere del Dugo, impeditiva di una prognosi favorevole in ordine alla futura condotta dell'imputato. 4. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso nella camera di consiglio dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in Roma. Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]