CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2023
Cassazione n. 14197/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 40674/2022 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale; Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta l'omessa valutazione da parte della Corte d'Appello di due motivi di gravame è inammissibile, poiché prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta l'errata valutazione delle risultanze istruttorie, soffre già un difetto di impostazione in quanto non si riferisce espressamente a nessuno dei vizi di cui all'art. 606 cod. proc. pen.; esso, comunque, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; Rilevato che il terzo ed ultimo motivo di ricorso, che contesta la contraddittorietà della motivazione, anche in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il