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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16942/2025

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la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 10424/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in virtù di procuraspeciale rilasciata su foglio separato ed allegato al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 414 presso lo studio del difensore; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]-AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE , in persona del Direttore pro tempore; –intimata – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio,n. 3040/07/2020, depositata in data 15 ottobre 20 20 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 ma ggio 2025del C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. Con ricorso innanzi alla Commissione tributaria p rovinciale di Roma la ricorr ente chiedeva l’annullamento dell’avviso di intimazione n. 09720179018912905 , cui erano sottes i un avviso di Oggetto: Ricorso per cassazione - Notifica ad [OSCURATO:PERSONA] presso il difensore del libero foro del grado di appello -Validità -Esclusione accertamento ed una cartella di pagamento,eccependo il difetto di notifica di taliatti prodromici.

Per quanto qui ancora rilevi, con particolare riferimento alla cartella esattoriale la contribuente eccepiva di aver già corrisposto l’importodovuto (Euro 137,93) .

L’[OSCURATO:PERSONA] si costituiva eccependo : a) l’inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire; b) l’intervenutaregolare notifica a mezzo di messo notificatore della cartella esattoriale sottesa all’avviso di intimazione; c) la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni afferenti alla legittimità delle attività prodromiche all’iscrizione a ruolo ed al merito della pretesa impositiva.

Con memoriadell’11 ottobre 2018 la ricorrente denunciava la violazione del principio di ne bis in idem e, a tal fine, depositava la sentenza n. 3286/2017, con cui la CTR del Lazio , all’esito di un separato giudizio, relativo ad un preavviso di fermo amministrativo emesso a valle del medesimo avviso di accertamento, aveva accertato che l’atto impositivo non era mai stato notificato alla contribuente.

La CTP di Roma accoglievail ricorso limitatamente a l difetto di notifica dell’avviso di accertamento sotteso all’intimazione,e rilevava che, in ogni caso, la cartella di pagamento era sicuramente conosciuta dalla ricorrente, che aveva dedotto di aver già pagato l’importodovuto.

2. Interposto gravame dalla contribuente, la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello , condannando la parte soccombente al pagamento delle spese, e statu iva che l’eccepita irrituale notifica della cartellaera sanata, a norma dell’art.156 cod. proc. civ., per effetto del raggiungimento del suo scopo, postulando che alla notifica invalida er a comunque seguita la conoscenza dell’atto da parte della contribuente, la quale aveva dichiarato di aver provveduto al pagamento, pur non fornendone prova alcuna.

I giudici del gravame ritenevano altresì infondato il motivo formulato con riguardo alla violazione del principio del ne bis in idem, rilevando che la sentenza n. 3286/2017 fosse stata emessa dalla CTR del Lazio all’esito di un giudizio con differenti petitum e causa petendi.

3. Avverso la decisione della CTR delLazio ha proposto ricorso per cassazione la contribuente , affidandosi a due motiv i .

L ’[OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.

È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ..

Considerato che:

1. Con il primo motivo , formulato ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ., la ricorrente deduce «la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 150, 160 c.p.c. del codice di procedura civile».

Censura l’impugnata sentenza nella parte in cui la CTR ha dichiarato la ritualità della notifica della cartella di pagamento sottesa all’avviso di intimazione.

Lamenta, in particolare, di non aver mai ricevuto alcun atto propedeutico all’emissione dell’intimazione di pagamento impugnata, disconoscendo la ricevuta di notificazione in bianco depositata dall’Ufficio, dalla quale si evinceva che la notifica era stata eseguita ad un indirizzo diverso da quello della contribuente.

2. Con il secondo motivo , formulato ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ., la ricorrente deduce la «violazione e/o falsa applicazione della norma di cui all’art. 91 c.p.c relativamente alla condanna di parte appellante alle spese processuali ed al pagamento del doppio del contributo unificato ex art. 13 DPR N. 115/2001».

Lamenta, in particolare, che l’impugnata sentenza sarebbe stata emessa in violazione della disciplina vigente in materia di riparto delle spese processuali, rilevato chela CTR non ha compensato le spese di giudizio, condannando altresì la contribuente al pagamento del doppio contributo in assenza dei presuppostidi legge.

3. La Corte, preliminarmente, rileva che non risulta dagli atti a disposizione che il ricorso sia stato ritualmente notificato all’Agenzia delle Entrate-Riscossione; è stata infatti depositata dalla ricorrente unicamente la documentazione relativa alla notifica effettuata nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione presso il suo difensore in appello, AvvocatoStefania [OSCURATO:PERSONA] . 3.1Al riguardo va applicato il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 4845/2021 del 23/02/2021; conf.

Sez.

U. 08/06/2021, n. 15911) secondo cui «in tema di giudizio di legittimità, la notifica del ricorso al successore "ex lege" dell'agente della riscossione già parte in causa, cioè alla sopravvenuta Agenzia delle Entrate-Riscossione - è invalida se eseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione, perché l'ultrattività del mandato in origine conferito prima dell'istituzione del nuovo Ente non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso, essendo la cessazione dell'originario agente della riscossione ed il subentro automatico del suo successore disposti da una norma di legge, l'art. 1 del d.l. n. 193 del 2016; tale invalidità, tuttavia, integra una nullità, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell'Agenzia, vuoi a seguito della rinnovazione di quella notificazione, da eseguirsi, ove non già avvenuta, all'Agenzia stessa nella sua sede o al suo indirizzo di posta elettronica certificata».

Nel caso in esame, la notifica del ricorso per cassazione presso l’avvocato del libero foro che assisteva l’agente della riscossione in appello è nulla; il ricorso doveva essere notificato all’Agenzia delle Entrate Riscossione presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata.

Come disposto in identica ipotesi (Cass. 31/05/2022, n. 17741), è necessario quindi ordinare la rinnovazione della notificazione all’Agenzia delle Entrate Riscossione, rimasta intimata.

P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ruolo assegnando a parte ricorrente termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per rinnovare la notifica del rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 10424/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in virtù di procuraspeciale rilasciata su foglio separato ed allegato al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 414 presso lo studio del difensore; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]-AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE , in persona del Direttore pro tempore; –intimata – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio,n. 3040/07/2020, depositata in data 15 ottobre 20 20 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 ma ggio 2025del C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. Con ricorso innanzi alla Commissione tributaria p rovinciale di Roma la ricorr ente chiedeva l’annullamento dell’avviso di intimazione n. 09720179018912905 , cui erano sottes i un avviso di Oggetto: Ricorso per cassazione - Notifica ad [OSCURATO:PERSONA] presso il difensore del libero foro del grado di appello -Validità -Esclusione accertamento ed una cartella di pagamento,eccependo il difetto di notifica di taliatti prodromici. Per quanto qui ancora rilevi, con particolare riferimento alla cartella esattoriale la contribuente eccepiva di aver già corrisposto l’importodovuto (Euro 137,93) . L’[OSCURATO:PERSONA] si costituiva eccependo : a) l’inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire; b) l’intervenutaregolare notifica a mezzo di messo notificatore della cartella esattoriale sottesa all’avviso di intimazione; c) la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni afferenti alla legittimità delle attività prodromiche all’iscrizione a ruolo ed al merito della pretesa impositiva. Con memoriadell’11 ottobre 2018 la ricorrente denunciava la violazione del principio di ne bis in idem e, a tal fine, depositava la sentenza n. 3286/2017, con cui la CTR del Lazio , all’esito di un separato giudizio, relativo ad un preavviso di fermo amministrativo emesso a valle del medesimo avviso di accertamento, aveva accertato che l’atto impositivo non era mai stato notificato alla contribuente. La CTP di Roma accoglievail ricorso limitatamente a l difetto di notifica dell’avviso di accertamento sotteso all’intimazione,e rilevava che, in ogni caso, la cartella di pagamento era sicuramente conosciuta dalla ricorrente, che aveva dedotto di aver già pagato l’importodovuto. 2. Interposto gravame dalla contribuente, la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello , condannando la parte soccombente al pagamento delle spese, e statu iva che l’eccepita irrituale notifica della cartellaera sanata, a norma dell’art.156 cod. proc. civ., per effetto del raggiungimento del suo scopo, postulando che alla notifica invalida er a comunque seguita la conoscenza dell’atto da parte della contribuente, la quale aveva dichiarato di aver provveduto al pagamento, pur non fornendone prova alcuna. I giudici del gravame ritenevano altresì infondato il motivo formulato con riguardo alla violazione del principio del ne bis in idem, rilevando che la sentenza n. 3286/2017 fosse stata emessa dalla CTR del Lazio all’esito di un giudizio con differenti petitum e causa petendi. 3. Avverso la decisione della CTR delLazio ha proposto ricorso per cassazione la contribuente , affidandosi a due motiv i . L ’[OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ.. Considerato che: 1. Con il primo motivo , formulato ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ., la ricorrente deduce «la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 150, 160 c.p.c. del codice di procedura civile». Censura l’impugnata sentenza nella parte in cui la CTR ha dichiarato la ritualità della notifica della cartella di pagamento sottesa all’avviso di intimazione. Lamenta, in particolare, di non aver mai ricevuto alcun atto propedeutico all’emissione dell’intimazione di pagamento impugnata, disconoscendo la ricevuta di notificazione in bianco depositata dall’Ufficio, dalla quale si evinceva che la notifica era stata eseguita ad un indirizzo diverso da quello della contribuente. 2. Con il secondo motivo , formulato ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ., la ricorrente deduce la «violazione e/o falsa applicazione della norma di cui all’art. 91 c.p.c relativamente alla condanna di parte appellante alle spese processuali ed al pagamento del doppio del contributo unificato ex art. 13 DPR N. 115/2001». Lamenta, in particolare, che l’impugnata sentenza sarebbe stata emessa in violazione della disciplina vigente in materia di riparto delle spese processuali, rilevato chela CTR non ha compensato le spese di giudizio, condannando altresì la contribuente al pagamento del doppio contributo in assenza dei presuppostidi legge. 3. La Corte, preliminarmente, rileva che non risulta dagli atti a disposizione che il ricorso sia stato ritualmente notificato all’Agenzia delle Entrate-Riscossione; è stata infatti depositata dalla ricorrente unicamente la documentazione relativa alla notifica effettuata nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione presso il suo difensore in appello, AvvocatoStefania [OSCURATO:PERSONA] . 3.1Al riguardo va applicato il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 4845/2021 del 23/02/2021; conf. Sez. U. 08/06/2021, n. 15911) secondo cui «in tema di giudizio di legittimità, la notifica del ricorso al successore "ex lege" dell'agente della riscossione già parte in causa, cioè alla sopravvenuta Agenzia delle Entrate-Riscossione - è invalida se eseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione, perché l'ultrattività del mandato in origine conferito prima dell'istituzione del nuovo Ente non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso, essendo la cessazione dell'originario agente della riscossione ed il subentro automatico del suo successore disposti da una norma di legge, l'art. 1 del d.l. n. 193 del 2016; tale invalidità, tuttavia, integra una nullità, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell'Agenzia, vuoi a seguito della rinnovazione di quella notificazione, da eseguirsi, ove non già avvenuta, all'Agenzia stessa nella sua sede o al suo indirizzo di posta elettronica certificata». Nel caso in esame, la notifica del ricorso per cassazione presso l’avvocato del libero foro che assisteva l’agente della riscossione in appello è nulla; il ricorso doveva essere notificato all’Agenzia delle Entrate Riscossione presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata. Come disposto in identica ipotesi (Cass. 31/05/2022, n. 17741), è necessario quindi ordinare la rinnovazione della notificazione all’Agenzia delle Entrate Riscossione, rimasta intimata. P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ruolo assegnando a parte ricorrente termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per rinnovare la notifica del rico
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