CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 29463/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4/12/1984avverso la sentenza del 11/09/2025 della Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]:[OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] e l'unico motivo delricorso del [OSCURATO:PERSONA] – aventi ad oggetto il rigetto della richiesta di proscioglimentodegli imputati ai sensi dell'art. 131bis cod. pen. – sono generici perindeterminatezza in quanto, a fronte di una motivazione della sentenzaimpugnata logicamente e giuridicamente corretta – avendo i Giudici di appelloescluso la causa di non punibilità invocata in considerazione della abitualità delcomportamento (desunta dalla commissione di altri reati della stessa indole daparte degli imputati e dunque facendo applicazione dell'art. 131bis, quartocomma cod. pen.) – non indicano gli elementi che sono alla base della censuraformulata né deducono eventuali travisamenti nei quali la Corte territorialesarebbe incorsa nella lettura dei certificati penali da cui risultano i precedentiostativi valorizzati;[OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo del ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] – avente adoggetto l'affermazione di responsabilità dello stesso per il reato contestato – nonè consentito perché, senza indicare specifici profili di contraddittorietà omanifesta illogicità della motivazione e senza individuare specifici travisamenti diemergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, tende ad ottenere unainammissibile ricostruzione alternativa dei fatti mediante criteri di valutazionediversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, dal canto suo, conmotivazione esente da vizi logici e giuridici, ha adeguatamente esplicitato leragioni del suo convincimento (pag. 3-4); dovendosi ribadire che esula dai poteridella Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti afondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata algiudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv.207944);[OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contestala mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentitoin sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, ancheconsiderato il principio affermato da questa Corte (e di cui i Giudici di meritohanno fatto corretta applicazione), secondo il quale, non essendo le attenuantigeneriche un diritto dell'imputato (neppure quando incensurato), il loro mancatoriconoscimento può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza dielementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022,Guarnieri, Rv. 283489 – 01);Rilevato che, per le ragioni sopra esposte, deve essere dichiaratal'inammissibilità dei ricorsi alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. Sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente