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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 maggio 2026

Cassazione n. 16017/2026

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ensore;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro – tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilioeletto presso gli uffici della sua Avvocatura;- controricorrente -ADER – Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del suolegale rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura generale dello Stato, nei cui uffici è elettivamentedomiciliata ex lege, ai soli fini della partecipazione all’eventualeudienza di discussione;- resistente -Numero registro generale 28455/2022Numero sezionale 516/2026Numero di raccolta generale 16017/2026Data pubblicazione 25/05/2026avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 7816/2022,pubblicata il 19 maggio 2022;udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 3 marzo 2026 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Trapuzzano;letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse dellacontroricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.1.– [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione, davanti alGiudice di Pace di Roma, avverso la cartella esattoriale n. 0972013 0018457683 000, risultante dall’estratto di ruolo acquisito,avente ad oggetto il pagamento delle somme dovute a titolo disanzioni amministrative per violazione del codice della strada,chiedendo che fosse dichiarata la prescrizione del credito ad essaconnesso per decorso del termine quinquennale dalla suanotificazione.Si costituivano in giudizio l’ente impositore [OSCURATO:PERSONA] el’ente riscossore Agenzia delle Entrate Riscossione, i qualichiedevano che l’opposizione fosse disattesa.In particolare, l’ente di riscossione depositava in giudizio lacartella esattoriale con la relata di notifica e, in ordine all’eccepitaprescrizione, ne deduceva l’interruzione, in ragione delleintimazioni di pagamento notificate, come da relate di notifica chesi producevano.Quindi, il Giudice di Pace adito, con sentenza n. 2317/2021,depositata il 1° febbraio 2021, rigettava l’opposizione in ragionedella notifica dei due atti interruttivi prodotti.Numero registro generale 28455/2022Numero sezionale 516/2026Numero di raccolta generale 16017/2026Data pubblicazione 25/05/20262.– Proponeva appello avverso la pronuncia di prime cureOrnello Francescangeli, lamentando che il concessionario avevaomesso di fornire la prova della notifica degli atti interruttivi neltermine di prescrizione.Si costituivano nel giudizio d’impugnazione [OSCURATO:PERSONA] el’Agenzia delle Entrate Riscossione, le quali instavano per il rigettodell’appello, con la conseguente conferma della sentenzaimpugnata.Decidendo sul gravame interposto, il Tribunale di Roma, conla sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’impugnazione e, perl’effetto, confermava la pronuncia appellata.A sostegno dell’adottata pronuncia il Tribunale rilevava perquanto di interesse in questa sede: a) che correttamente il giudicedi primo grado aveva disatteso l’opposizione, poiché la cartella dipagamento era stata notificata nell’anno 2013 mentre le duesuccessive intimazioni di pagamento avevano interrotto il termineprescrizionale; b) che, segnatamente, la cartella di pagamento erastata notificata a mezzo posta il 23 gennaio 2013, con attoricevuto da familiare convivente, e che le successive intimazioni dipagamento erano state notificate a mezzo posta rispettivamente il12 maggio 2016 (atto ricevuto dalla zia) e il 15 gennaio 2018(atto ricevuto dal coniuge); c) che, per l’effetto, il termine diprescrizione quinquennale – al momento dell’interrogazionedell’estratto di ruolo – non era ancora maturato.3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso percassazione, affidato ad un unico motivo, [OSCURATO:PERSONA].Ha resistito, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 28455/2022Numero sezionale 516/2026Numero di raccolta generale 16017/2026Data pubblicazione 25/05/2026L’Ader – Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita ai solifini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.La controricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con l’unico motivo articolato il ricorrente denuncia, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione efalsa applicazione degli artt. 1219, 2943, 2948 e 2967 c.c., peravere il Tribunale ritenuto che la mera produzione di ricevute diritorno a/r fosse efficace ai fini di dimostrare la riferibilità dellestesse al credito indicato dalla cartella esattoriale oggetto dicontestazione.Osserva l’istante che erroneamente – sulla base di una merasupposizione svincolata dagli elementi probatori disponibili – lerelate allegate agli atti del giudizio di primo grado sarebberostate collegate ad intimazioni di pagamento, a loro voltacollegabili alla cartella contestata, sebbene i documenti notificatiin data 12 maggio 2016 e 15 gennaio 2018 si riferissero ad atticontraddistinti rispettivamente dai numeri di repertorio09720169013122961000 e 09720179065353057000, diversi dalnumero della cartella, e senza che fosse stato depositato ilcontenuto degli atti notificati, spettando al riscossore l’onere didimostrare che tali relate attenessero agli atti interruttivi dellaprescrizione del credito, come eccepita dall’opponente.1.1.– Il motivo è infondato.Infatti, in tema di notifica di cartelle di pagamento a mezzodel servizio postale, la consegna del plico al domicilio deldestinatario risultante dall’avviso di ricevimento dellaNumero registro generale 28455/2022Numero sezionale 516/2026Numero di raccolta generale 16017/2026Data pubblicazione 25/05/2026raccomandata fa presumere, ai sensi dell’art. 1335 c.c., inconformità al principio di vicinanza della prova, la conoscenzadell’atto da parte del ricevente, il quale, ove deduca che il pliconon conteneva alcun atto o che l’atto in esso contenuto eradiverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativadimostrazione (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 6251 del 09/03/2025;Sez. 3, Ordinanza n. 964 del 15/01/2025; Sez. 5, Ordinanza n.34765 del 12/12/2023; Sez. 5, Ordinanza n. 237 del12/01/2021; Sez. 5, Ordinanza n. 30787 del 26/11/2019; Sez. 5,Sentenza n. 16528 del 22/06/2018).Ora, a fronte della prova della notifica degli avvisi diaccertamento il 12 maggio 2016 e il 15 gennaio 2018, sarebbestato onere del destinatario della notifica dimostrare che talinotificazioni non riguardassero le intimazioni di pagamento dellasomma di cui alla cartella esattoriale contestata.Prova che nella fattispecie è difettata.2.– In conseguenza delle argomentazioni esposte, il ricorsodeve essere respinto.Le spese e compensi del giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e si liquidano come da dispositivo nei soli confrontidi [OSCURATO:PERSONA], poiché l’Ader si è costituita ai soli fini dellapartecipazione all’eventuale udienza di discussione.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, sedovuto.Numero registro generale 28455/2022Numero sezionale 516/2026Numero di raccolta generale 16017/2026Data pubblicazione 25/05/2026 P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazionerigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione, infavore della controricorrente, delle spese di lite, che liquida incomplessivi euro 1.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltreaccessori come per legge.Nulla a provvedere sulle spese nei confronti della resistente.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 3 marzo 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ensore;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro – tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilioeletto presso gli uffici della sua Avvocatura;- controricorrente -ADER – Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del suolegale rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura generale dello Stato, nei cui uffici è elettivamentedomiciliata ex lege, ai soli fini della partecipazione all’eventualeudienza di discussione;- resistente -Numero registro generale 28455/2022Numero sezionale 516/2026Numero di raccolta generale 16017/2026Data pubblicazione 25/05/2026avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 7816/2022,pubblicata il 19 maggio 2022;udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 3 marzo 2026 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Trapuzzano;letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse dellacontroricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.1.– [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione, davanti alGiudice di Pace di Roma, avverso la cartella esattoriale n. 0972013 0018457683 000, risultante dall’estratto di ruolo acquisito,avente ad oggetto il pagamento delle somme dovute a titolo disanzioni amministrative per violazione del codice della strada,chiedendo che fosse dichiarata la prescrizione del credito ad essaconnesso per decorso del termine quinquennale dalla suanotificazione.Si costituivano in giudizio l’ente impositore [OSCURATO:PERSONA] el’ente riscossore Agenzia delle Entrate Riscossione, i qualichiedevano che l’opposizione fosse disattesa.In particolare, l’ente di riscossione depositava in giudizio lacartella esattoriale con la relata di notifica e, in ordine all’eccepitaprescrizione, ne deduceva l’interruzione, in ragione delleintimazioni di pagamento notificate, come da relate di notifica chesi producevano.Quindi, il Giudice di Pace adito, con sentenza n. 2317/2021,depositata il 1° febbraio 2021, rigettava l’opposizione in ragionedella notifica dei due atti interruttivi prodotti.Numero registro generale 28455/2022Numero sezionale 516/2026Numero di raccolta generale 16017/2026Data pubblicazione 25/05/20262.– Proponeva appello avverso la pronuncia di prime cureOrnello Francescangeli, lamentando che il concessionario avevaomesso di fornire la prova della notifica degli atti interruttivi neltermine di prescrizione.Si costituivano nel giudizio d’impugnazione [OSCURATO:PERSONA] el’Agenzia delle Entrate Riscossione, le quali instavano per il rigettodell’appello, con la conseguente conferma della sentenzaimpugnata.Decidendo sul gravame interposto, il Tribunale di Roma, conla sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’impugnazione e, perl’effetto, confermava la pronuncia appellata.A sostegno dell’adottata pronuncia il Tribunale rilevava perquanto di interesse in questa sede: a) che correttamente il giudicedi primo grado aveva disatteso l’opposizione, poiché la cartella dipagamento era stata notificata nell’anno 2013 mentre le duesuccessive intimazioni di pagamento avevano interrotto il termineprescrizionale; b) che, segnatamente, la cartella di pagamento erastata notificata a mezzo posta il 23 gennaio 2013, con attoricevuto da familiare convivente, e che le successive intimazioni dipagamento erano state notificate a mezzo posta rispettivamente il12 maggio 2016 (atto ricevuto dalla zia) e il 15 gennaio 2018(atto ricevuto dal coniuge); c) che, per l’effetto, il termine diprescrizione quinquennale – al momento dell’interrogazionedell’estratto di ruolo – non era ancora maturato.3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso percassazione, affidato ad un unico motivo, [OSCURATO:PERSONA].Ha resistito, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 28455/2022Numero sezionale 516/2026Numero di raccolta generale 16017/2026Data pubblicazione 25/05/2026L’Ader – Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita ai solifini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.La controricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con l’unico motivo articolato il ricorrente denuncia, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione efalsa applicazione degli artt. 1219, 2943, 2948 e 2967 c.c., peravere il Tribunale ritenuto che la mera produzione di ricevute diritorno a/r fosse efficace ai fini di dimostrare la riferibilità dellestesse al credito indicato dalla cartella esattoriale oggetto dicontestazione.Osserva l’istante che erroneamente – sulla base di una merasupposizione svincolata dagli elementi probatori disponibili – lerelate allegate agli atti del giudizio di primo grado sarebberostate collegate ad intimazioni di pagamento, a loro voltacollegabili alla cartella contestata, sebbene i documenti notificatiin data 12 maggio 2016 e 15 gennaio 2018 si riferissero ad atticontraddistinti rispettivamente dai numeri di repertorio09720169013122961000 e 09720179065353057000, diversi dalnumero della cartella, e senza che fosse stato depositato ilcontenuto degli atti notificati, spettando al riscossore l’onere didimostrare che tali relate attenessero agli atti interruttivi dellaprescrizione del credito, come eccepita dall’opponente.1.1.– Il motivo è infondato.Infatti, in tema di notifica di cartelle di pagamento a mezzodel servizio postale, la consegna del plico al domicilio deldestinatario risultante dall’avviso di ricevimento dellaNumero registro generale 28455/2022Numero sezionale 516/2026Numero di raccolta generale 16017/2026Data pubblicazione 25/05/2026raccomandata fa presumere, ai sensi dell’art. 1335 c.c., inconformità al principio di vicinanza della prova, la conoscenzadell’atto da parte del ricevente, il quale, ove deduca che il pliconon conteneva alcun atto o che l’atto in esso contenuto eradiverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativadimostrazione (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 6251 del 09/03/2025;Sez. 3, Ordinanza n. 964 del 15/01/2025; Sez. 5, Ordinanza n.34765 del 12/12/2023; Sez. 5, Ordinanza n. 237 del12/01/2021; Sez. 5, Ordinanza n. 30787 del 26/11/2019; Sez. 5,Sentenza n. 16528 del 22/06/2018).Ora, a fronte della prova della notifica degli avvisi diaccertamento il 12 maggio 2016 e il 15 gennaio 2018, sarebbestato onere del destinatario della notifica dimostrare che talinotificazioni non riguardassero le intimazioni di pagamento dellasomma di cui alla cartella esattoriale contestata.Prova che nella fattispecie è difettata.2.– In conseguenza delle argomentazioni esposte, il ricorsodeve essere respinto.Le spese e compensi del giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e si liquidano come da dispositivo nei soli confrontidi [OSCURATO:PERSONA], poiché l’Ader si è costituita ai soli fini dellapartecipazione all’eventuale udienza di discussione.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, sedovuto.Numero registro generale 28455/2022Numero sezionale 516/2026Numero di raccolta generale 16017/2026Data pubblicazione 25/05/2026 P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazionerigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione, infavore della controricorrente, delle spese di lite, che liquida incomplessivi euro 1.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltreaccessori come per legge.Nulla a provvedere sulle spese nei confronti della resistente.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 3 marzo 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco
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