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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 48326/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Albania avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e in subordine il rigetto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Venezia, adito ai sensi dell'art.309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona aveva disposto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto ad indagini per il delitto di cui agli artt. 73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. 309/90, in relazione alla detenzione di 168,3 kg di marijuana trovate all'interno del camper in cui viaggiava con la figlia e di altri 2,235 kg trovati in un capannone.

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso l'indagato, con atto sottoscritto dal suo difensore, articolando un unico motivo.

2.1. Rileva violazione di legge penale ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all' art. 275, commi 1 e 3, cod. proc. pen., in quanto l'ordinanza del Tribunale del riesame aveva erroneamente fondato la valutazione dell'adeguatezza della sola misura della custodia cautelare in carcere in base alla gravità del reato per il quale il ricorrente era stato arrestato e dei precedenti penali, senza dimostrare l'incapacità di rispettare le prescrizioni connesse ad una misura diversa.

In particolare, il ricorso dà atto della risalenza dei precedenti, tutti concernenti delitti privi di particolare allarme sociale e, comunque, quelli in materia di armi sono contravvenzioni per le quali erano stati emessi decreti penali con applicazione di sanzioni pecuniarie.

Inoltre, per due precedenti era stata applicata la sospensione della pena e per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. la custodia cautelare in carcere era stata sostituita con quella degli arresti domiciliari poi revocati.

Infine, il ricorso censura il provvedimento nella parte in cui non valuta la collocazione agli arresti domiciliari anche con braccialetto elettronico anche alla luce del ruolo assunto dal ricorrente nel caso di specie e le ragioni che lo hanno determinato e la dettagliata ricostruzione dei fatti operata nel corso dell'interrogatorio di garanzia. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

2. Premesso che il controllo di questa Corte concerne il rispetto dei canoni della logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze, il provvedimento impugnato, con motivazione congrua e completa, nella quale non sono riconoscibili lacune o illogicità, ha ritenuto la sussistenza delle esigenze cautelari, nel loro massimo grado di afflittività, non solo per la gravità del reato per il quale si procede o per i precedenti penali del ricorrente, ma in base anche ad altri fattori.

Questi sono stati individuati nello stabile inserimento di [OSCURATO:PERSONA] in un contesto delinquenziale di notevole spessore criminale e a livello elevato avuto riguardo proprio al possesso di un quantitativo di droga così rilevante (170 chili circa) che presuppone, necessariamente, collegamenti con un'organizzazione capace di importanti approvvigionamenti.

Inoltre, il provvedimento impugnato ha valorizzato: la modalità autonoma di detenzione dello stupefacente; la particolare professionalità utilizzata per modificare l'autoveicolo ed ostacolare il rinvenimento della droga; il possesso di euro 20.000 in contanti.

Anche il profilo soggettivo di [OSCURATO:PERSONA], delineato correttamente in base ai precedenti penali (con specifica indicazione dell'epoca) ed espressivo sia della sua continuità criminale che della sua pericolosità, è stato inserito in un più complesso contesto valutativo.

Da tanto il Collegio ha arguito, con un procedimento logico-deduttivo, peraltro,contestato in termini molto generici con l'odierno ricorso, e in forza di una valutazione complessiva, l'evidente pericolosità ed inaffidabilità del ricorrente tale da dimostrare l'inadeguatezza anche della misura degli arresti domiciliari, al di là dell'obbligatorio presidio elettronico, in quanto [OSCURATO:PERSONA] è risultato del tutto indifferente negli anni ai numerosi interventi giudiziari che lo hanno riguardato

4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Albania avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e in subordine il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Venezia, adito ai sensi dell'art.309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona aveva disposto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto ad indagini per il delitto di cui agli artt. 73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. 309/90, in relazione alla detenzione di 168,3 kg di marijuana trovate all'interno del camper in cui viaggiava con la figlia e di altri 2,235 kg trovati in un capannone. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso l'indagato, con atto sottoscritto dal suo difensore, articolando un unico motivo. 2.1. Rileva violazione di legge penale ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all' art. 275, commi 1 e 3, cod. proc. pen., in quanto l'ordinanza del Tribunale del riesame aveva erroneamente fondato la valutazione dell'adeguatezza della sola misura della custodia cautelare in carcere in base alla gravità del reato per il quale il ricorrente era stato arrestato e dei precedenti penali, senza dimostrare l'incapacità di rispettare le prescrizioni connesse ad una misura diversa. In particolare, il ricorso dà atto della risalenza dei precedenti, tutti concernenti delitti privi di particolare allarme sociale e, comunque, quelli in materia di armi sono contravvenzioni per le quali erano stati emessi decreti penali con applicazione di sanzioni pecuniarie. Inoltre, per due precedenti era stata applicata la sospensione della pena e per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. la custodia cautelare in carcere era stata sostituita con quella degli arresti domiciliari poi revocati. Infine, il ricorso censura il provvedimento nella parte in cui non valuta la collocazione agli arresti domiciliari anche con braccialetto elettronico anche alla luce del ruolo assunto dal ricorrente nel caso di specie e le ragioni che lo hanno determinato e la dettagliata ricostruzione dei fatti operata nel corso dell'interrogatorio di garanzia. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. 2. Premesso che il controllo di questa Corte concerne il rispetto dei canoni della logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze, il provvedimento impugnato, con motivazione congrua e completa, nella quale non sono riconoscibili lacune o illogicità, ha ritenuto la sussistenza delle esigenze cautelari, nel loro massimo grado di afflittività, non solo per la gravità del reato per il quale si procede o per i precedenti penali del ricorrente, ma in base anche ad altri fattori. Questi sono stati individuati nello stabile inserimento di [OSCURATO:PERSONA] in un contesto delinquenziale di notevole spessore criminale e a livello elevato avuto riguardo proprio al possesso di un quantitativo di droga così rilevante (170 chili circa) che presuppone, necessariamente, collegamenti con un'organizzazione capace di importanti approvvigionamenti. Inoltre, il provvedimento impugnato ha valorizzato: la modalità autonoma di detenzione dello stupefacente; la particolare professionalità utilizzata per modificare l'autoveicolo ed ostacolare il rinvenimento della droga; il possesso di euro 20.000 in contanti. Anche il profilo soggettivo di [OSCURATO:PERSONA], delineato correttamente in base ai precedenti penali (con specifica indicazione dell'epoca) ed espressivo sia della sua continuità criminale che della sua pericolosità, è stato inserito in un più complesso contesto valutativo. Da tanto il Collegio ha arguito, con un procedimento logico-deduttivo, peraltro,contestato in termini molto generici con l'odierno ricorso, e in forza di una valutazione complessiva, l'evidente pericolosità ed inaffidabilità del ricorrente tale da dimostrare l'inadeguatezza anche della misura degli arresti domiciliari, al di là dell'obbligatorio presidio elettronico, in quanto [OSCURATO:PERSONA] è risultato del tutto indifferente negli anni ai numerosi interventi giudiziari che lo hanno riguardato 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp