Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35112/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, che ha confermato la penale responsabilità dell'imputato, riducendo il trattamento sanzionatorio e revocando la misura di sicurezza; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio cumulativo della motivazione con riguardo alla mancata esclusione della recidiva e all'operato giudizio di bilanciamento tra circostanze nel senso dell'equivalenza, è manifestamente infondato; che, infatti, la Corte di merito ha congruamente argomentato la sussistenza dell'aggravante soggettiva ( pag. 4), richiamando il recente e specifico precedente che milita a carico del prevenuto e ritenendo i fatti a giudizio espressione di perdurante inclinazione a delinquere e ingravescente pericolosità, con valutazione insuscettibile di rivisitazione in questa sede; che parimenti destituita di fondamento è la censura relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti, avendo i giudici territoriali dato conto delle ragioni ostative ad una più favorevole comparazione, attesa la pluralità di aggravanti contestate che qualificano il fatto come di rilevante offensività in quanto commesso ai danni di persona ultrasessantacinquenne che aveva appena effettuato un prelievo presso un ufficio postale, peraltro occultando il danaro sul proprio corpo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, che ha confermato la penale responsabilità dell'imputato, riducendo il trattamento sanzionatorio e revocando la misura di sicurezza; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio cumulativo della motivazione con riguardo alla mancata esclusione della recidiva e all'operato giudizio di bilanciamento tra circostanze nel senso dell'equivalenza, è manifestamente infondato; che, infatti, la Corte di merito ha congruamente argomentato la sussistenza dell'aggravante soggettiva ( pag. 4), richiamando il recente e specifico precedente che milita a carico del prevenuto e ritenendo i fatti a giudizio espressione di perdurante inclinazione a delinquere e ingravescente pericolosità, con valutazione insuscettibile di rivisitazione in questa sede; che parimenti destituita di fondamento è la censura relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti, avendo i giudici territoriali dato conto delle ragioni ostative ad una più favorevole comparazione, attesa la pluralità di aggravanti contestate che qualificano il fatto come di rilevante offensività in quanto commesso ai danni di persona ultrasessantacinquenne che aveva appena effettuato un prelievo presso un ufficio postale, peraltro occultando il danaro sul proprio corpo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 35112/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris