CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 aprile 2026
Cassazione n. 10536/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-ricorrente-controMINISTERO delle INFRASTRUTTURE E dei TRASPORTI, domiciliatoin ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ex lege;-controricorrente-avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di FERMO n. 513/2022,depositata il 22/09/2022.Numero registro generale 28136/2022Numero sezionale 1433/2025Numero di raccolta generale 10536/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2025Data pubblicazione 21/04/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].PREMESSO CHE1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva dinanzi al Giudice di pace di Fermoopposizione avverso il provvedimento del 24 marzo 2020, con ilquale gli era stata comunicata la variazione del punteggio relativoalla patente di guida, ai sensi dell’art. 126-bis del codice dellastrada (c.d.s.); chiedeva l’annullamento del provvedimento didecurtazione di cinque punti della patente di guida, conconseguente azzeramento del punteggio della patente, perviolazione del termine di cui all’art. 126-bis c.d.s. Il ricorrentededuceva di essere stato destinatario di una sanzioneamministrativa in data 16 agosto 2015 per violazione del codicedella strada; di avere proposto ricorso avverso la contravvenzione,deciso in data 17 dicembre 2015 con sentenza di rigetto, diventatadefinitiva per mancata impugnazione in data 17 giugno 2016; diavere ricevuto comunicazione di variazione del punteggio dellapatente oltre il termine ordinatorio di trenta giorni dalla definizionedella contestazione di cui all’art. 126-bis.Si costituiva in giudizio il Ministero delle infrastrutture e deitrasporti eccependo l’inammissibilità delle domande di controparte,stante la non impugnabilità delle comunicazioni di decurtazione deipunti della patente dell’Anagrafe degli abilitati alla guida, nonché ildifetto di legittimazione passiva del Ministero, in quanto la tardivacomunicazione del verbale afferisce all’operato degli organi diPolizia.Con la sentenza n. 161/2020, il Giudice di pace di Fermo rigettavail ricorso, rilevando la non impugnabilità, in via autonoma, delprovvedimento di decurtazione dei punti della patente, in quantomera comunicazione priva di carattere decisorio.2. In virtù di appello interposto da [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di2 di 5Numero registro generale 28136/2022Numero sezionale 1433/2025Numero di raccolta generale 10536/20263. Avverso la sentenza del Tribunale ricorre per cassazione BasilioData pubblicazione 21/04/2026Screpanti.Resiste con controricorso il Ministero delle infrastrutture e deitrasporti.Parte ricorrente ha presentato memoria.CONSIDERATO CHE1. Il ricorso è affidato a un unico motivo, che denuncia violazione efalsa applicazione dell’art. 126-bis del codice della strada, stantel’inosservanza del termine di trenta giorni dalla definizione dellacontestazione per la comunicazione all’Anagrafe degli abilitati allaguida della suddetta decurtazione. Sostiene il ricorrente che taletermine, anche a considerarlo meramente ordinatorio, non può nonprodurre conseguenze giuridiche in quanto scopo di una normagiuridica è imporre un contegno, non suggerirlo, cosicché ci sonosempre conseguenze per l’inosservanza della norma; ilprovvedimento di decurtazione dei punti è stato messo inesecuzione a distanza di oltre tre anni dalla definitività dellacontestazione, così violando l’art. 126-bis e i principi di correttezza,efficienza e trasparenza, con pregiudizio per l’affidamento delprivato in ordine alle proprie posizioni giuridicamente rilevanti.Il ricorso non può essere accolto.Le sezioni unite di questa Corte hanno puntualizzato come al difuori del verbale di accertamento della violazione, cui conseguel’applicazione della sanzione accessoria, nel procedimento che portaalla comunicazione della decurtazione al conducente non si rinvienealcun altro provvedimento amministrativo suscettibile di autonomaimpugnazione; le varie comunicazioni che compaiono nelladisciplina dettata dall’art. 126-bis, comma 2, c.d.s. sono prive dicontenuto provvedimentale, consistendo, appunto, in merecomunicazioni all'interessato della variazione, la cui fonte non èaltro che il verbale di contestazione. In sostanza, le comunicazionidell'anagrafe ai titolari di patente di guida sono espressione del3 di 5Numero registro generale 28136/2022Numero sezionale 1433/2025Numero di raccolta generale 10536/2026principio di trasparenza dell'attività amministrativa, ma con esseData pubblicazione 21/04/2026non viene partecipato al privato alcun provvedimento (cfr. alriguardo Cass., sez. un., n. 3936/2012). Il provvedimento direvisione della patente di guida, atto vincolato all’azzeramento deipunti, non presuppone infatti l’avvenuta comunicazioneall’interessato ad opera dell’Anagrafe nazionale degli abilitati allaguida, integrando detta comunicazione un atto privo di contenutoprovvedimentale e dal carattere meramente informativo, potendo ilcontravventore conoscere subito, attraverso il verbale diaccertamento, se e in quale misura operi nei suoi confronti lamisura accessoria della loro decurtazione e comunque – secondo laformulazione dell’art. 126-bis applicabile al caso in esame –controllare in ogni momento lo stato della propria patente con lemodalità indicate dal Dipartimento per la mobilità sostenibile,direzione generale per la motorizzazione (v. in proposito Cass. n.13637/2020).Il ricorso in opposizione di Screpanti, come hanno sottolineato igiudici di merito, è stato pertanto proposto contro un atto nonimpugnabile ed era pertanto inammissibile.2. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà̀versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese del presente giudizio in favore del Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti, che liquida in euro 3.100, oltre speseprenotate a debito.Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, ipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,4 di 5Numero registro generale 28136/2022Numero sezionale 1433/2025Numero di raccolta generale 10536/2026di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloData pubblicazione 21/04/2026previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della SezioneSeconda civile, in data 14 maggio 2025.Il PresidenteMilena Falaschi5 di 5