CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18100/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte di appello di Perugia rigettava l'istanza nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta a ottenere l'applicazione, ex art. 671 cod. proc. pen., della disciplina del reato continuato, in relazione ai reati giudicati con la sentenza della stessa Corte irrevocabile il 3 maggio 2019 e con la sentenza del Tribunale di Valench, riconosciuta in Italia con sentenza della Corte di appello di Roma irrevocabile il 19 settembre 2012. 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, lamentando, con unico motivo, violazione di legge e vizi della motivazione. 3. Il provvedimento impugnato ha correttamente rilevato che la continuazione può essere riconosciuta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. solamente fra reati giudicati con diverse sentenze, essendo riservata unicamente al giudice della cognizione ogni decisione al riguardo per i reati da lui giudicati. Sicché sotto tale profilo la richiesta neppure poteva esaminarsi nel merito. La Corte di appello, inoltre, ha altrettanto correttamente illustrato come la continuazione non potesse essere riconosciuta neppure in relazione ai reati oggetto di separati giudicati, dando conto dei chiari indicatori ni senso contrario (pag. 2). Le censure mosse nel ricorso, e in seguito ribadite anche con motivi aggiunti, non si confrontano con le ineccepibili risposte intervenute sotto entrambi i profili di cui sopra, continuando a sostenere l'esistenza dei presupposti per riconoscere la continuazione per i reati anche giudicati nello stesso processo, sulla base di riferimenti al loro titolo e a distanze temporali, che neppure si addicono a quelle rilevabili fra i fatti separatamente giudicati. Si tratta, dunque, di censure tutte aspecifiche ovvero manifestamente infondate. 4. Ne discende la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in considerazione dei profili di colpa, al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, congruamente determinata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte Ro to [OSCURATO:PERSONA] B • DEPOSITATO