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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 febbraio 2021

Cassazione n. 01738/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]-0 Il TRIBUNALE di ANCONA, SEZIONE RIESAME e APPELLI con ordinanza in data 19/3/2021, notificata il 22/3/2021, ha rigettato il riesame e confermato il decreto di sequestro preventivo emessa il 10/2/2021 dal GIUDICE per l'UDIENZA PRELIMINARE del TRIBUNALE di ANCONA nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'artt. 648 bis cod. pen. 1.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, ha mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.

1.1. "Violazione di legge processuale penale sub specie 253 C.P.P. - motivazione carente - illogica - con tradittoria - illegittimità derivata"."

1.2. "Nullità del decreto ai sensi dell'art. 178, lett b), co.

I C.P.P. essendo preclusa per il G.I.P. la possibilità di emettere una misura, in peius, più grave di quella richiesta."

1.3. "Violazione di legge sub specie art. 321, co. 2 C.P.P. carenza di motivazione in relazione al periculum in mora".1.4.

"Carenza di motivazione in relazione alla somma pari a euro 2.000,00 di proprietà della sig.ra [OSCURATO:PERSONA]".

1.5. Nei successivi motivi, rubricati come B.1 e B.1B. da pagina 10 del ricorso, la difesa esplicita ulteriori censure collegate a quelle contenute nei motivi già indicati sub B.2.2. e B.2.3., cioè in ordine all'incompetenza del giudice a disporre il sequestro preventivo per una somma maggiore e diversa da quella desumibile dalla richiesta e alla violazione di legge determinata dalla carenza di motivazione con riferimento al periculum in mora

2. In data 27 settembre 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia rigettato [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. La cognizione del giudice di legittimità è delineato dal combinato disposto degli artt. 609 e 606 cod. proc. pen.

Tali norme, per quanto rileva nel caso specifico, impongono di circoscrivere il controllo di legittimità alle sole questioni oggetto di specifica ed ammissibile doglianza avanti al secondo giudice di merito (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316) In una corretta prospettiva interpretativa, pertanto, i motivi di ricorso relativi a questioni non ritualmente dedotte nell'atto di appello ovvero avanti al Tribunale del riesame e che lo stesso giudice dell'impugnazione avrebbero dovuto dichiarare inammissibili, non possono essere devoluti alla cognizione di questa Corte.

In prima battuta, quindi, deve rilevarsi la carenza di interesse del ricorrente e l'inammissibilità della richiesta di riesame e di tutte le attuali doglianze relative alla quota parte di somma pari a 14.125,03 euro.

L'art. 322 c.p.p., infatti, attribuisce la legittimazione alla proposizione dell'impugnazione contro il decreto in materia di sequestro preventivo, all'imputato (e al suo difensore), alla persona alla quale le cose sono state sequestrate e a quella che avrebbe diritto alla loro restituzione.

Tale previsione deve essere letta alla luce del principio generale sancito dall'art. 568 c.p.p., comma 4, secondo cui, ai fini della proposizione dell'impugnazione, è necessario avervi interesse.

Al pari delle altre impugnazioni, pertanto, anche il ricorso al Tribunale del riesame avverso i provvedimenti in materia di sequestro deve essere sorretto da un interesse concreto ed attuale.

Sotto tale profilo, quindi, l'indagato è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare purché vanti un interesse concreto e attuale alla proposizione del gravame che, dovendo corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale, va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro non rilevando nella procedura cautelare incidentale ulteriori e solo eventuali interessi (Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Ruan e altri, Rv. 271231; Sez. 2, n. 50315 del 16/09/2015, Mokchane, Rv. 265463).

Nel caso di specie, nel quale la stessa difesa evidenzia che la somma di 12.125,03 euro sarebbe di proprietà delle società SLModa e Shany e 2.000,00 di euro sarebbero di proprietà della sigr.a Picciani, l'interesse concreto del ricorrente non sussiste.

La restituzione delle due somme indicate, infatti, avrebbe dovuto essere richiesta dal legale rappresentate delle citate società e dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], unici soggetti legittimati a ottenerne la restituzione e, quindi, a impugnare gli eventuali provvedimenti emessi sul punto.

2. In generale e comunque con specifico riferimento alla residua somma oggetto di sequestro preventivo, pari a 874,07 euro, per la quale la richiesta di riesame era ammissibile, deve rilevarsi che dalla lettura degli atti, cui questa Corte ha accesso attesa la natura processuale di alcune delle questioni poste, emerge quanto segue. - il 24/7/20 il pubblico ministero ha emesso un decreto di perquisizione e sequestro di "documenti, corrispondenza, appunti relativi ai fatti di cui in incolpazione con riguardo particolare a documentazione attinente rapporti personali, societari ed economico finanziari intrattenuti dall'indagato e ogni altra cosa corpo del reato o comunque a questo pertinente". -il 27/7/20 è stata eseguita la perquisizione presso l'abitazione del ricorrente e la polizia giudiziaria ha sequestrato la somma di 19.000,00 in contanti. -il 25/1/21 la difesa ha presentato un'istanza di dissequestro evidenziando, quanto a 12.125,03 euro, che questi erano delle società SLModa e [OSCURATO:PERSONA] (società presso le quali il ricorrente svolge attività lavorativa e delle quali è rappresentante legale il padre) e, quanto a 2.000,00, che questi erano di proprietà della compagna convivente. -il 29/1/2021 il pubblico ministero ha dato parere favorevole alla restituzione di 12.125,03 euro alle società in quanto ha ritenuto che ne fosse stata provata la fonte lecita. -il 9/2/2021 il pubblico ministero ha presentato una richiesta di sequestro preventivo del denaro di cui al sequestro del 27/7/2020 "per il quale non sia stata già provata l'appartenenza a terzi".-il 10/2/2021 il giudice per le indagini preliminari, provvedendo in relazione all'istanza di restituzione di quanto oggetto del sequestro probatorio, ha parzialmente condiviso le osservazioni del pubblico ministero e ha ordinato il dissequestro e la restituzione di 4.000,00 euro, ritenendo che solo per questa somma vi fosse la prova della riferibilità alla società. -lo stesso 10/2/2021 il giudice per le indagini preliminari ha accolto la richiesta del pubblico ministero e ha disposto il sequestro preventivo della somma di 15.000,00 euro evidenziando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e che la somma sottoposta a vincolo sarebbe nella sostanza il profitto del reato di riciclaggio e, quindi, nei confronti di questa opererebbe la confisca obbligatoria e non sarebbe necessaria la valutazione circa la sussistenza o meno del periculum in mora. -il 20/2/2021 [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della Shany, contestando la legittimità del decreto di sequestro probatorio originario che si riferirebbe solo a documentazione, ha proposto appello avverso l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari aveva restituito solo la sola somma di euro 4.000,00. -il 28/2/2021 è stato notificato ed eseguito il decreto di sequestro preventivo disposto il 10/2/2021 relativo alla somma di euro 15.000,00; -il 2/3/2021 Il Tribunale del riesame, pronunciandosi in sede di appello avverso il rigetto dell'istanza di restituzione relativa al sequestro probatorio, ha ritenuto fondata l'impugnazione nella parte in cui la difesa aveva sostenuto la carenza dei presupposti per il mantenimento del sequestro probatorio in considerazione dello stato nel quale si trovava il processo e la natura del bene oggetto del vincolo reale, costituito da una somma di denaro. -il 6/3/2021 la difesa dell'attuale ricorrente ha richiesto il riesame del decreto di sequestro preventivo emesso il 10/2/2021. -il 18/3/2021 sono stati depositati i motivi di riesame, nei quali la difesa ha contestato la legittimità dell'originario sequestro probatorio e l'assenza di convalida del sequestro operato nel corso della perquisizione della somma di denaro, nonché l'illegittimità del sequestro preventivo della somma di 15.000,00, ciò in quanto nella richiesta del pubblico ministero non era indicata una somma specifica e, pertanto, evidentemente, considerato il parere favorevole già espresso in precedenza, questa non poteva che avere a oggetto la somma residua, pari a 6.874,07 euro. - il 19/3/2021 il Tribunale ha rigettato il riesame avverso il decreto che ha disposto il sequestro preventivo ritenendo che le doglianze in ordine alla legittimità del sequestro probatorio non fossero consentite e che dalla lettura della richiesta del pubblico ministero emergesse che questa era comunque riferibile alla somma della quale il giudice non avesse ritenuto che era già stata provata l'appartenenza a terzi.

3. Tanto necessariamente premesso.

3.1. Nel primo motivo la difesa deduce l'illegittimità derivata del decreto di sequestro preventivo censurando la legittimità del sequestro probatorio disposto per la somma di denaro nel corso della perquisizione.

Il vincolo reale sul denaro, infatti, non sarebbe stato consentito in quanto non previsto dal decreto di perquisizione e il sequestro operato dalla polizia giudiziaria non sarebbe stato comunque convalidato nei tempi e modi previsti.

Ragione questa per la quale il successivo decreto di sequestro preventivo, disposto sul medesimo bene dovrebbe essere dichiarato nullo.

La doglianza è manifestamente infondata.

Il sequestro probatorio e il sequestro preventivo, sebbene disposti in relazione al medesimo bene, sono autonomi e tra gli stessi, in virtù della differenza dei presupposti cui l'applicazione fa riferimento, non sussiste alcun nesso di natura logica o giuridica, tanto che i due sequestri possono coesistere (da ultimo Sez. 6, n. 12544 del 12/02/2020, Muscerino, Rv. 278733).

Qualora i titoli cautelari dovessero concorrere, pertanto, le censure in ordine alla legittimità o meno di ognuno di essi devono essere oggetto di autonoma e specifica impugnazione cui seguono distinti procedimenti cautelari incidentali.

In questa sede, pertanto, come correttamente evidenziato dal Tribunale del riesame, le questioni afferenti la validità o meno del sequestro probatorio e ogni vicenda relativa al vincolo reale in quella sede disposto in ordine alla somma rinvenuta, non sono consentite e non hanno alcun rilievo quanto alla legittimità del diverso e autonomo decreto di sequestro preventivo.

Nel caso di specie, d'altro canto: 1) avverso il decreto di sequestro probatorio la difesa non ha presentato richiesta di riesame e la legittimità originaria dello stesso, anche sotto il profilo della mancata convalida, non è stata oggetto di alcuna censura tanto che il successivo incidente cautelare, avviato con l'istanza di restituzione presentata solo il 25 gennaio 2021, si è correttamente sviluppato con il parere del pubblico ministero, la decisione del giudice, l'appello della difesa di [OSCURATO:PERSONA] e si è concluso con l'ordinanza in tale sede pronunciata dal Tribunale del riesame; 2) il decreto di sequestro preventivo, emesso in data 10 febbraio 2021 a seguito dell'autonoma richiesta presentata dal pubblico ministero in data 9 febbraio 2021, è stato oggetto della richiesta di riesame in merito alla quale il Tribunale si è pronunciato con l'ordinanza ora impugnata.3.2.

Nel secondo motivo (con argomentazioni poi riprese anche in quello rubricato come B.1) la difesa deduce la nullità del decreto ai sensi dell'art. 178, lett b), comma primo cod. proc. pen. evidenziando che sarebbe stata applicata una misura più grave di quella richiesta poiché il giudice avrebbe disposto il sequestro di una somma corrispondente a un importo maggiore e diverso da quello indicato dal pubblico ministero.

Ragione questa per la quale il provvedimento, nella sostanza pronunciato in relazione a un bene che non era oggetto dell'azione cautelare, sarebbe illegittimo.

La doglianza è manifestamente infondata.

La censura della difesa, peraltro reiterativa di quanto già esposto al Tribunale del riesame, si fonda sulla lettura "congiunta" del parere espresso in data 29 gennaio 2021 a seguito dell'istanza di restituzione di una parte della somma oggetto di sequestro probatorio e della richiesta di disporre il sequestro preventivo presentata dallo stesso pubblico ministero in data 9 febbraio 2021.

Il fatto che nel parere l'organo dell'accusa avesse concluso per la restituzione della somma di euro 12.125,03, in quanto di questa sarebbe stata provata la riferibilità alle società di [OSCURATO:PERSONA], infatti, secondo la difesa imporrebbe di ritenere che la richiesta di sequestro preventivo, nella quale la somma è indicata come quella "per la quale non sia stata già provata l'appartenenza a terzi", si riferisca a soli euro 6.874,07 (pari al risultato della sottrazione tra la somma complessiva sequestrata di euro 19.000,00 e i 12.125.03 euro di cui sarebbe dimostrata la titolarità a terzi).

Il ragionamento, seppure suggestivo, è errato.

Come evidenziato nel provvedimento impugnato, infatti, i termini nei quali è formulata la richiesta sono tali per cui deve ritenersi che il pubblico ministero, consapevole che la decisione circa l'istanza di dissequestro era ancora pendente, abbia voluto riferirsi alla differenza tra quanto sequestrato e la somma di cui, per l'appunto, il giudice avrebbe ritenuto che fosse già stata raggiunta la prova della titolarità di terzi.

2.3. Nel terzo motivo (con argomentazioni poi riprese anche in quello rubricato come B.1B) la difesa deduce la violazione di legge per la carenza di motivazione in relazione al periculum in mora.

La doglianza è manifestamente infondata.

Nel caso di specie il sequestro preventivo ha a oggetto beni di cui è obbligatoria la confisca ai sensi dell'art. 648 quater cod. pen.

Ragione questa per la quale, come correttamente evidenziato dal Tribunale del riesame, non era necessaria alcuna motivazione in merito alla sussistenza o meno del periculum in mora.2.4.

In merito a quanto dedotto con il quarto motivo si rinvia alle considerazioni indicate al punto

1. L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]-0 Il TRIBUNALE di ANCONA, SEZIONE RIESAME e APPELLI con ordinanza in data 19/3/2021, notificata il 22/3/2021, ha rigettato il riesame e confermato il decreto di sequestro preventivo emessa il 10/2/2021 dal GIUDICE per l'UDIENZA PRELIMINARE del TRIBUNALE di ANCONA nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'artt. 648 bis cod. pen. 1. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, ha mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. "Violazione di legge processuale penale sub specie 253 C.P.P. - motivazione carente - illogica - con tradittoria - illegittimità derivata"." 1.2. "Nullità del decreto ai sensi dell'art. 178, lett b), co. I C.P.P. essendo preclusa per il G.I.P. la possibilità di emettere una misura, in peius, più grave di quella richiesta." 1.3. "Violazione di legge sub specie art. 321, co. 2 C.P.P. carenza di motivazione in relazione al periculum in mora".1.4. "Carenza di motivazione in relazione alla somma pari a euro 2.000,00 di proprietà della sig.ra [OSCURATO:PERSONA]". 1.5. Nei successivi motivi, rubricati come B.1 e B.1B. da pagina 10 del ricorso, la difesa esplicita ulteriori censure collegate a quelle contenute nei motivi già indicati sub B.2.2. e B.2.3., cioè in ordine all'incompetenza del giudice a disporre il sequestro preventivo per una somma maggiore e diversa da quella desumibile dalla richiesta e alla violazione di legge determinata dalla carenza di motivazione con riferimento al periculum in mora 2. In data 27 settembre 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia rigettato [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. La cognizione del giudice di legittimità è delineato dal combinato disposto degli artt. 609 e 606 cod. proc. pen. Tali norme, per quanto rileva nel caso specifico, impongono di circoscrivere il controllo di legittimità alle sole questioni oggetto di specifica ed ammissibile doglianza avanti al secondo giudice di merito (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316) In una corretta prospettiva interpretativa, pertanto, i motivi di ricorso relativi a questioni non ritualmente dedotte nell'atto di appello ovvero avanti al Tribunale del riesame e che lo stesso giudice dell'impugnazione avrebbero dovuto dichiarare inammissibili, non possono essere devoluti alla cognizione di questa Corte. In prima battuta, quindi, deve rilevarsi la carenza di interesse del ricorrente e l'inammissibilità della richiesta di riesame e di tutte le attuali doglianze relative alla quota parte di somma pari a 14.125,03 euro. L'art. 322 c.p.p., infatti, attribuisce la legittimazione alla proposizione dell'impugnazione contro il decreto in materia di sequestro preventivo, all'imputato (e al suo difensore), alla persona alla quale le cose sono state sequestrate e a quella che avrebbe diritto alla loro restituzione. Tale previsione deve essere letta alla luce del principio generale sancito dall'art. 568 c.p.p., comma 4, secondo cui, ai fini della proposizione dell'impugnazione, è necessario avervi interesse. Al pari delle altre impugnazioni, pertanto, anche il ricorso al Tribunale del riesame avverso i provvedimenti in materia di sequestro deve essere sorretto da un interesse concreto ed attuale. Sotto tale profilo, quindi, l'indagato è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare purché vanti un interesse concreto e attuale alla proposizione del gravame che, dovendo corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale, va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro non rilevando nella procedura cautelare incidentale ulteriori e solo eventuali interessi (Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Ruan e altri, Rv. 271231; Sez. 2, n. 50315 del 16/09/2015, Mokchane, Rv. 265463). Nel caso di specie, nel quale la stessa difesa evidenzia che la somma di 12.125,03 euro sarebbe di proprietà delle società SLModa e Shany e 2.000,00 di euro sarebbero di proprietà della sigr.a Picciani, l'interesse concreto del ricorrente non sussiste. La restituzione delle due somme indicate, infatti, avrebbe dovuto essere richiesta dal legale rappresentate delle citate società e dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], unici soggetti legittimati a ottenerne la restituzione e, quindi, a impugnare gli eventuali provvedimenti emessi sul punto. 2. In generale e comunque con specifico riferimento alla residua somma oggetto di sequestro preventivo, pari a 874,07 euro, per la quale la richiesta di riesame era ammissibile, deve rilevarsi che dalla lettura degli atti, cui questa Corte ha accesso attesa la natura processuale di alcune delle questioni poste, emerge quanto segue. - il 24/7/20 il pubblico ministero ha emesso un decreto di perquisizione e sequestro di "documenti, corrispondenza, appunti relativi ai fatti di cui in incolpazione con riguardo particolare a documentazione attinente rapporti personali, societari ed economico finanziari intrattenuti dall'indagato e ogni altra cosa corpo del reato o comunque a questo pertinente". -il 27/7/20 è stata eseguita la perquisizione presso l'abitazione del ricorrente e la polizia giudiziaria ha sequestrato la somma di 19.000,00 in contanti. -il 25/1/21 la difesa ha presentato un'istanza di dissequestro evidenziando, quanto a 12.125,03 euro, che questi erano delle società SLModa e [OSCURATO:PERSONA] (società presso le quali il ricorrente svolge attività lavorativa e delle quali è rappresentante legale il padre) e, quanto a 2.000,00, che questi erano di proprietà della compagna convivente. -il 29/1/2021 il pubblico ministero ha dato parere favorevole alla restituzione di 12.125,03 euro alle società in quanto ha ritenuto che ne fosse stata provata la fonte lecita. -il 9/2/2021 il pubblico ministero ha presentato una richiesta di sequestro preventivo del denaro di cui al sequestro del 27/7/2020 "per il quale non sia stata già provata l'appartenenza a terzi".-il 10/2/2021 il giudice per le indagini preliminari, provvedendo in relazione all'istanza di restituzione di quanto oggetto del sequestro probatorio, ha parzialmente condiviso le osservazioni del pubblico ministero e ha ordinato il dissequestro e la restituzione di 4.000,00 euro, ritenendo che solo per questa somma vi fosse la prova della riferibilità alla società. -lo stesso 10/2/2021 il giudice per le indagini preliminari ha accolto la richiesta del pubblico ministero e ha disposto il sequestro preventivo della somma di 15.000,00 euro evidenziando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e che la somma sottoposta a vincolo sarebbe nella sostanza il profitto del reato di riciclaggio e, quindi, nei confronti di questa opererebbe la confisca obbligatoria e non sarebbe necessaria la valutazione circa la sussistenza o meno del periculum in mora. -il 20/2/2021 [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della Shany, contestando la legittimità del decreto di sequestro probatorio originario che si riferirebbe solo a documentazione, ha proposto appello avverso l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari aveva restituito solo la sola somma di euro 4.000,00. -il 28/2/2021 è stato notificato ed eseguito il decreto di sequestro preventivo disposto il 10/2/2021 relativo alla somma di euro 15.000,00; -il 2/3/2021 Il Tribunale del riesame, pronunciandosi in sede di appello avverso il rigetto dell'istanza di restituzione relativa al sequestro probatorio, ha ritenuto fondata l'impugnazione nella parte in cui la difesa aveva sostenuto la carenza dei presupposti per il mantenimento del sequestro probatorio in considerazione dello stato nel quale si trovava il processo e la natura del bene oggetto del vincolo reale, costituito da una somma di denaro. -il 6/3/2021 la difesa dell'attuale ricorrente ha richiesto il riesame del decreto di sequestro preventivo emesso il 10/2/2021. -il 18/3/2021 sono stati depositati i motivi di riesame, nei quali la difesa ha contestato la legittimità dell'originario sequestro probatorio e l'assenza di convalida del sequestro operato nel corso della perquisizione della somma di denaro, nonché l'illegittimità del sequestro preventivo della somma di 15.000,00, ciò in quanto nella richiesta del pubblico ministero non era indicata una somma specifica e, pertanto, evidentemente, considerato il parere favorevole già espresso in precedenza, questa non poteva che avere a oggetto la somma residua, pari a 6.874,07 euro. - il 19/3/2021 il Tribunale ha rigettato il riesame avverso il decreto che ha disposto il sequestro preventivo ritenendo che le doglianze in ordine alla legittimità del sequestro probatorio non fossero consentite e che dalla lettura della richiesta del pubblico ministero emergesse che questa era comunque riferibile alla somma della quale il giudice non avesse ritenuto che era già stata provata l'appartenenza a terzi. 3. Tanto necessariamente premesso. 3.1. Nel primo motivo la difesa deduce l'illegittimità derivata del decreto di sequestro preventivo censurando la legittimità del sequestro probatorio disposto per la somma di denaro nel corso della perquisizione. Il vincolo reale sul denaro, infatti, non sarebbe stato consentito in quanto non previsto dal decreto di perquisizione e il sequestro operato dalla polizia giudiziaria non sarebbe stato comunque convalidato nei tempi e modi previsti. Ragione questa per la quale il successivo decreto di sequestro preventivo, disposto sul medesimo bene dovrebbe essere dichiarato nullo. La doglianza è manifestamente infondata. Il sequestro probatorio e il sequestro preventivo, sebbene disposti in relazione al medesimo bene, sono autonomi e tra gli stessi, in virtù della differenza dei presupposti cui l'applicazione fa riferimento, non sussiste alcun nesso di natura logica o giuridica, tanto che i due sequestri possono coesistere (da ultimo Sez. 6, n. 12544 del 12/02/2020, Muscerino, Rv. 278733). Qualora i titoli cautelari dovessero concorrere, pertanto, le censure in ordine alla legittimità o meno di ognuno di essi devono essere oggetto di autonoma e specifica impugnazione cui seguono distinti procedimenti cautelari incidentali. In questa sede, pertanto, come correttamente evidenziato dal Tribunale del riesame, le questioni afferenti la validità o meno del sequestro probatorio e ogni vicenda relativa al vincolo reale in quella sede disposto in ordine alla somma rinvenuta, non sono consentite e non hanno alcun rilievo quanto alla legittimità del diverso e autonomo decreto di sequestro preventivo. Nel caso di specie, d'altro canto: 1) avverso il decreto di sequestro probatorio la difesa non ha presentato richiesta di riesame e la legittimità originaria dello stesso, anche sotto il profilo della mancata convalida, non è stata oggetto di alcuna censura tanto che il successivo incidente cautelare, avviato con l'istanza di restituzione presentata solo il 25 gennaio 2021, si è correttamente sviluppato con il parere del pubblico ministero, la decisione del giudice, l'appello della difesa di [OSCURATO:PERSONA] e si è concluso con l'ordinanza in tale sede pronunciata dal Tribunale del riesame; 2) il decreto di sequestro preventivo, emesso in data 10 febbraio 2021 a seguito dell'autonoma richiesta presentata dal pubblico ministero in data 9 febbraio 2021, è stato oggetto della richiesta di riesame in merito alla quale il Tribunale si è pronunciato con l'ordinanza ora impugnata.3.2. Nel secondo motivo (con argomentazioni poi riprese anche in quello rubricato come B.1) la difesa deduce la nullità del decreto ai sensi dell'art. 178, lett b), comma primo cod. proc. pen. evidenziando che sarebbe stata applicata una misura più grave di quella richiesta poiché il giudice avrebbe disposto il sequestro di una somma corrispondente a un importo maggiore e diverso da quello indicato dal pubblico ministero. Ragione questa per la quale il provvedimento, nella sostanza pronunciato in relazione a un bene che non era oggetto dell'azione cautelare, sarebbe illegittimo. La doglianza è manifestamente infondata. La censura della difesa, peraltro reiterativa di quanto già esposto al Tribunale del riesame, si fonda sulla lettura "congiunta" del parere espresso in data 29 gennaio 2021 a seguito dell'istanza di restituzione di una parte della somma oggetto di sequestro probatorio e della richiesta di disporre il sequestro preventivo presentata dallo stesso pubblico ministero in data 9 febbraio 2021. Il fatto che nel parere l'organo dell'accusa avesse concluso per la restituzione della somma di euro 12.125,03, in quanto di questa sarebbe stata provata la riferibilità alle società di [OSCURATO:PERSONA], infatti, secondo la difesa imporrebbe di ritenere che la richiesta di sequestro preventivo, nella quale la somma è indicata come quella "per la quale non sia stata già provata l'appartenenza a terzi", si riferisca a soli euro 6.874,07 (pari al risultato della sottrazione tra la somma complessiva sequestrata di euro 19.000,00 e i 12.125.03 euro di cui sarebbe dimostrata la titolarità a terzi). Il ragionamento, seppure suggestivo, è errato. Come evidenziato nel provvedimento impugnato, infatti, i termini nei quali è formulata la richiesta sono tali per cui deve ritenersi che il pubblico ministero, consapevole che la decisione circa l'istanza di dissequestro era ancora pendente, abbia voluto riferirsi alla differenza tra quanto sequestrato e la somma di cui, per l'appunto, il giudice avrebbe ritenuto che fosse già stata raggiunta la prova della titolarità di terzi. 2.3. Nel terzo motivo (con argomentazioni poi riprese anche in quello rubricato come B.1B) la difesa deduce la violazione di legge per la carenza di motivazione in relazione al periculum in mora. La doglianza è manifestamente infondata. Nel caso di specie il sequestro preventivo ha a oggetto beni di cui è obbligatoria la confisca ai sensi dell'art. 648 quater cod. pen. Ragione questa per la quale, come correttamente evidenziato dal Tribunale del riesame, non era necessaria alcuna motivazione in merito alla sussistenza o meno del periculum in mora.2.4. In merito a quanto dedotto con il quarto motivo si rinvia alle considerazioni indicate al punto 1. L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricor
Decreto Cassazione n. 01738/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris