CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 30801/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilita' udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ENNA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] anche per l'avv [OSCURATO:PERSONA] con delega depositata in aula. Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Caltanisetta con sentenza pronunciata in data 20 Ottobre 2020, confermava la decisione del Tribunale di Enna che aveva riconosciuto MECI Nunziato e MECI Antonino colpevoli del reato di tentato furto aggravato dal numero di persone, ritenuta la recidiva di cui all'art.99 comma 4 cod.pen. nei confronti del primo e la recidiva di cui all'art.99 comma 3 cod.pen. nei confronti del secondo, condannava MECI Nunziato alla pena di anni uno, mesi uno, giorni dieci di reclusione ed euro 250 di multa e MECI Antonino alla pena di anni uno di reclusione ed euro 200 di multa. 2. Nel rigettare i motivi di impugnazione degli imputati escludeva che ricorressero i presupposti di cui all'art.56 comma 3 e 4 cod.pen. in quanto l'interruzione dell'azione criminosa era stata determinata dall'azione della persona offesa che aveva sollecitato l'intervento delle forze dell'ordine; escludeva poi la ricorrenza della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità in ragione delle complessive modalità della condotta, diretta all'impossessamento di beni di notevole valore e dei danni provocati alla proprietà della persona offesa. Escludeva la conversione della pena detentiva ai sensi dell'art.53 L.689/81 in ragione della particolare gravità della condotta e dei precedenti penali degli imputati riconoscendo pertanto la legittimità dell'operato del primo giudice che aveva esercitato il potere discrezionale previsto dalla norma in termini coerenti e motivati. 3. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso le difese di entrambi gli imputati con motivi sostanzialmente analoghi che pertanto vengono riportati congiuntamente. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano mancanza di motivazione in ordine alla richiesta, avanzata nei motivi di appello, di riqualificazione del fatto ai sensi dell'art.635 cod.pen. Con il secondo motivo di ricorso denunciano motivazione apodittica in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen., sostenendo che la maggior parte dei beni verso i quali sarebbe stata condotta lípione delittuosa non si trovavano più nella proprietà della persona offesa e che il danno alla recinzione era stato accertato in una misura irrisoria. Con il terzo e il quarto motivo di ricorso denunciano difetto di motivazione in relazione alla esclusione degli istituti del recesso operoso e della desistenza volontaria, mediante la indicazione di elementi di fatto da cui desumere che gli imputati avevano deciso volontariamente e senza alcuna costrizione di interrompere l'azione delittuosa. Con l'ultimo motivo di ricorso denunciano motivazione apodittica in relazione al mancato riconoscimento della conversione della pena detentiva nella sanzione sostitutiva della libertà controllata. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi vanno dichiarati inammissibili in quanto generici e manifestamente infondati in tutte le loro articolazioni. Le censure concernenti asserite carenze argomentative sulle singole questioni accennate, sebbene nell'ambito di un concorso di persone nel reato, non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e i ricorrenti si limitino sostanzialmente a sollecitare la rilettura degli argomenti difensivi introdotti nei motivi di appello. I ricorsi inoltre non si confrontano adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità, in relazione a tutte le questioni sollevate dalle difese con particolare riferimento alla ricorrenza del reato di tentato furto aggravato dei beni indicati in imputazione e si limitano a riproporre questioni di fatto adeguatamente affrontate e risolte dai giudici di merito, prospettando in sede di legittimità una diversa ricostruzione della condotta illecita (assenza in loco dei beni che i ricorrenti intendevano impossessarsi, condotte recessive e di desistenza del tutto genericamente prospettate), che in termini assolutamente logici era stata indicata e sussunta sotto il paradigma del furto tentato. 2. Invero i giudici di appello in termini del tutto conformi alla giurisprudenza di legittimità (sez.4, n.12240 del 13 Febbraio 2018, Ferdico e altri, Rv.272535) hanno escluso le ipotesi di recesso attivo e di desistenza di cui all'art.56 commi 3 e 4 cod.pen., alternativamente prospettate dalla parte ricorrente a prescindere da ulteriori specificazioni in relazione allo stato di avanzamento della condotta sottrattiva, laddove l'interruzione del proposto criminoso non era dipese\ da una plausibile alternativa tra portare a compimento il delitto o arrestare l'iter criminoso, bensì dall'essere stati sorpresi nel corso dell'azione furtiva della persona offesa che aveva sollecitato l'intervento delle forze dell'ordine 2.1 Tale argomento assorbe l'ulteriore questione, sollevata dalla parte ricorrente, sulla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art.635 cod.pen., in ragione di azione del tutto idonea, in ragione del numero delle persone, dei mezzi impiegati, del grado di avanzamento delle attività criminosa (scasso dell'accesso al luogo ove i beni erano ricoverati) a realizzare il proposito criminoso. 3. Parimenti inammissibili sono i motivi di ricorso con i quali entrambi gli imputati lamentano il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen. in quanto gli argomenti prospettati non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata la quale, nell'escludere la ipotesi attenuata richiesta, ha evidenziato come il valore dei beni sottratti non fosse irrisorio, ponendosi in termini coerenti con la giurisprudenza di legittimità la quale afferma che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (sez.4, 19.1.2017 n.6635, Sicu, Rv.269241). 4. Inammissibile risulta poi il motivo con cui si lamenta la esclusione della conversione della pena detentiva ai sensi dell'art.53 SS. L.689/81, avendo il giudice di appello evidenziato come il diniego sia stato adeguatamente motivato in presenza di corretto esercizio di un potere discrezionale, e non avendo gli appellanti indicato le ragioni a sostegno del gravame. La circostanza poi che il giudice di appello abbia erroneamente riportato che la richiesta di conversione si riferiva alla pena pecuniaria piuttosto che alla libertà controllata risulta del tutto irrilevante ai fini della corretta verifica della ricorrenza dei presupposti applicativi. 5. In conclusione i ricorsi vanno dichiarati inammissibili e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende, non ricorrendo ipotesi di esonero per assenza di colpa. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa d