CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2025
Cassazione n. 15329/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 39518/24 Udienza del 26 marzo 2025 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano, che ha confermato la condanna di primo grado per il reato d bancarotta da operazioni dolose e di bancarotta fraudolenta documentale. Ritenuto che il primo motivo di ricorso - che deduce violazione di le gge e vizio di motivazione poiché si sostiene che la sentenza di appello abbia erroneamente ri:enuto provata la responsabilità penale dell'imputato attribuendogli un ruolo gestorio nella soc età, sulla base di dichiarazioni testimoniali non logiche coerenti e attendibili - è manifestam ante infondato giacché, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione ) rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con qu !lie del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le c , impete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elemen i di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservat; al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/20(0, Jakani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono prec use al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisior e impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valuta7 one dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una mic liore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del Oz /11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunz e che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 23370; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui si lamenta violazione i: i legge e vizio di motivazione laddove la Corte di merito ha ritenuto che l'imputato ricopri ;se il ruolo di amministratore di fatto della società, pur mancando in realtà elementi concreti (: sintomatici di questa funzione - è manifestamente infondato poiché la Corte di Appello ha a leguatamente motivato sul punto. La Corte ha sottolineato, infatti, che la qualifica di annminis ratore di fatto di una società non richiede l'esercizio di tutti i poteri tipici dell'organo di gestioni; , ma che a tal fine si ritiene sufficiente una significativa e continua attività gestoria svolta in modo non occasionale (cfr. pag 44 della sentenza impugnata). Ne consegue che la Corte di merito, nel valorizzare i dati indicativi della qualità di amministratore di fatto della fall ta in capo al ricorrente e nel trarne le conclusioni in termini di sussistenza della qualifica sogg.Civa, ha fatto buon governo della giurisprudenza di legittimità secondo cui la prova delli posizione di amministratore di fatto non postula la verifica dell'esercizio di tutti i poteri gesto i connessi alla carica, ma si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inseriment; i organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativ , produttiva o commerciale dell'attività della società ovvero in qualunque settore gestionale cl detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare, il :he costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, OVE sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016 dep. 201v, Faruolo, Rv. 269101; Sez. 5, n. 41793 del 17/06/2016, Rv. 268273, Ottobrini; Sez. 5, n. 35249 del 03/04/2013, Stefanini e altro, Rv. 255767).. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sppse processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 26 marzo 2025 Il c