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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 febbraio 2024

Cassazione n. 37492/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI PISAnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PISAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pisa - nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di sostituzione di persona e bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale - ha rilevato che il procedimento risulta a carico, per i fatti di bancarotta, anche di [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti non è stato emesso avviso di conclusione delle indagini, né avanzata richiesta di rinvio a giudizio, la cui posizione risulta incompatibile con quella di Meini e Martinelli, risultando quindi opportuno procedere con una trattazione unitaria anche per consentire al P.M. di pronunciarsi sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuta la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini, il G.U.P. disponeva la restituzione degli atti al P.M.

Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, denunciandone - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, clisp. att. cod. proc. pen. - l'abnormità, in quanto la posizione di [OSCURATO:PERSONA] ha formato oggetto di separazione, con formazione di autonomo procedimento poi archiviato con decreto del G.I.P. del 16/07/2021, successivamente al quale veniva emesso l'avviso di conclusione delle indagini nei confronti dei tre imputati.

Il ricorso è fondato.

Anche a prescindere da rilievo che il P.M. ricorrente ha confutato la considerazione posta a fondamento della contestata restituzione degli atti, mette conto osservare che rientra nelle facoltà del P.M. esercitare l'azione penale per possibili concorrenti secondo diverse modalità temporali, senza che del tutto generiche ragioni di opportunità possano giustificare la retrocessione del processo nella fase delle indagini.

Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono trasmessi al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Pisa per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Pisa - Ufficio G.I.P. per l'ulteriore corso.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI PISAnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PISAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pisa - nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di sostituzione di persona e bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale - ha rilevato che il procedimento risulta a carico, per i fatti di bancarotta, anche di [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti non è stato emesso avviso di conclusione delle indagini, né avanzata richiesta di rinvio a giudizio, la cui posizione risulta incompatibile con quella di Meini e Martinelli, risultando quindi opportuno procedere con una trattazione unitaria anche per consentire al P.M. di pronunciarsi sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuta la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini, il G.U.P. disponeva la restituzione degli atti al P.M. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, denunciandone - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, clisp. att. cod. proc. pen. - l'abnormità, in quanto la posizione di [OSCURATO:PERSONA] ha formato oggetto di separazione, con formazione di autonomo procedimento poi archiviato con decreto del G.I.P. del 16/07/2021, successivamente al quale veniva emesso l'avviso di conclusione delle indagini nei confronti dei tre imputati. Il ricorso è fondato. Anche a prescindere da rilievo che il P.M. ricorrente ha confutato la considerazione posta a fondamento della contestata restituzione degli atti, mette conto osservare che rientra nelle facoltà del P.M. esercitare l'azione penale per possibili concorrenti secondo diverse modalità temporali, senza che del tutto generiche ragioni di opportunità possano giustificare la retrocessione del processo nella fase delle indagini. Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono trasmessi al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Pisa per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Pisa - Ufficio G.I.P. per l'ulteriore corso.
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