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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 marzo 2022

Cassazione n. 08254/2022

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24652-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.18, presso lo studio GREZ & ASSOCIATI, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2021 contro 3878 [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 24652/2016 avverso la sentenza n. 71/2016 della CORTE Numero sezionale 3878/2021 Numero di raccolta generale 8254/2022 D'APPELLO di ANCONA, depositata il 28/04/2016 Data pubblicazione 14/03/2022 R.G.N. 375/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 24652/2016 Numero sezionale 3878/2021 Numero di raccolta generale 8254/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 28 aprile 2016 la Corte d’Appello di Ancona confermava la sentenza del Tribunale di Pesaro che, in parziale accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], dipendente a termine del [OSCURATO:PERSONA] in forza di due contratti― rispettivamente stipulati in data 15 dicembre 2008 ed in data 19 dicembre 2011― aveva dichiarato la illegittimità del temine apposto al secondo contratto di lavoro e condannato il Comune al risarcimento del danno, in misura di quattro mensilità di retribuzione. 2.Per quanto ancora in discussione, la Corte territoriale osservava che la illegittimità del contratto derivava dal superamento del termine di durata complessiva di trentasei mesi fissato dall’articolo 5 comma 4 bis D.L.gs nr. 165/2001, in quanto il primo contratto si era già svolto per un triennio. 3.Tale termine non era nella specie derogato né con le forme previste dal secondo periodo del medesimo comma 4 bis― ovvero con la stipula del contratto presso la [OSCURATO:PERSONA] del lavoro, con l’assistenza di un rappresentante delle organizzazioni sindacali― né attraverso le previsioni dell’accordo collettivo concluso dal Comune con le organizzazioni sindacali CGIL- F.P., CISL- F.P. e UIL- FP in data 1^ dicembre 2011.

4. Il contratto di lavoro faceva riferimento alle previsioni dell’articolo 7, comma 1, lett. g [OSCURATO:PERSONA] 14 settembre 2000 ed all’accordo decentrato integrativo dell’1 dicembre 2011; tuttavia, al momento della assunzione a termine non risultavano avviate le procedure per la copertura del posto vacante, come previsto nel richiamato articolo 7 lett. g CCNL (il bando di concorso per la copertura del posto era stato emanato soltanto il 3 aprile 2012). 5.In ogni caso, era comunque decisiva la mancanza della stipula assistita, formalità necessaria nei casi di deroga al limite di durata previsti dalla autonomia collettiva; tale necessità risultava dal riferimento, contenuto nel penultimo periodo del comma 4 bis dell’articolo 5 D.lgs nr.368/2001, al «predetto ulteriore contratto». 6.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il [OSCURATO:PERSONA], articolato in due motivi di censura, cui [OSCURATO:PERSONA] non ha opposto difese.

F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 24652/2016 Numero sezionale 3878/2021 Numero di raccolta generale 8254/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso il COMUNE ha denunciato ― ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod. proc. civ.― la violazione e falsa applicazione dell’articolo 5, comma 4 bis D.Lgs., nr. 368/2001 nonché dell’articolo 7, comma uno, lettera g [OSCURATO:PERSONA] 14 settembre 2000.

2. Nell’assunto di parte ricorrente, il limite temporale di 36 mesi sarebbe stato nella specie legittimamente superato a norma del primo periodo dell’articolo 5, comma 4 bis, D.Lgs nr. 368/2001, che, nel fissare la soglia di durata massima, fa salve le diverse previsioni dei contratti collettivi, anche di livello aziendale, stipulate con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

3. Si espone che l’accordo stipulato dal Comune con le organizzazioni sindacali in data 1^ dicembre 2001 prevedeva la possibilità di rinnovi eccedenti il termine massimo di 36 mesi a condizione che fossero diversi i presupposti legittimanti la assunzione a termine e fossero rispettate le fattispecie e la durata massima previste dall’articolo 7 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA].

La lettera g del predetto articolo 7 consentiva la stipula di contratti a termine per la copertura di posti vacanti, per un periodo massino di otto mesi, purchè fossero avviate le procedure per la loro copertura.

4. Si censura la sentenza impugnata per avere ritenuto necessaria, ai sensi di tale previsione collettiva, la pubblicazione del bando di concorso all’atto della stipula del contratto a termine; si assume che la procedura di copertura del posto doveva, invece, intendersi avviata all’atto della programmazione triennale del fabbisogno del personale (delibera di giunta 1 febbraio 2011 nr. 30) o, comunque, della approvazione del piano occupazionale da parte della direzionale generale (provvedimento del 3 maggio 2011 nr. 872), atti richiamati nel bando di concorso. 5.Si sottopone, altresì, a critica la interpretazione del secondo periodo dell’articolo 5, comma 4 bis, D.Lgs nr. 368/2001 accolta dal giudice dell’appello, secondo la quale nelle fattispecie derogatorie previste dalla contrattazione collettiva sarebbe altresì necessaria la stipula del contratto individuale presso la F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 24652/2016 Numero sezionale 3878/2021 Numero di raccolta generale 8254/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 direzione territoriale del lavoro con l’assistenza sindacale; secondo l’assunto di parte ricorrente, la stipula assistita del contratto di lavoro individuale configurerebbe un’ipotesi di deroga al limite di trentasei mesi distinta ed aggiuntiva rispetto a quelle previste dal contratto collettivo. 6.Il motivo è infondato. 7.Per quanto accertato dalla sentenza impugnata, l’accordo collettivo concluso dalla amministrazione comunale con le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL del pubblico impiego prevedeva la possibilità di superare il termine massimo di durata del rapporto a termine, di cui all’articolo 5 comma 4 bis D.Lgs nr. 165/2001, in presenza di presupposti legittimanti diversi e nel rispetto delle fattispecie e della durata massima previste dall’articolo 7 del CCNL regioni enti locali 2000 (così in sentenza, pagina 4, secondo capoverso).

8. Nella sentenza si dà atto, altresì, che l’assunzione a termine la cui legittimità è in discussione veniva disposta ai sensi di tale accordo collettivo e della lettera g del suddetto articolo 7 CCNL 2000.

9. Tale previsione contrattuale, all’epoca stipulata in attuazione della legge nr. 56/1997, consentiva la stipula di contratti a termine per la temporanea copertura di posti vacanti nelle diverse categorie, per un periodo massimo di otto mesi, purché fossero avviate le procedure per la copertura dei posti stessi.

10. Correttamente il giudice dell’appello ha interpretato la disposizione del CCNL nel senso della necessità della pubblicazione del bando di concorso per la copertura a tempo indeterminato del posto oggetto di assunzione a termine (pubblicazione che pacificamente non era avvenuta alla data della stipula del contratto di lavoro del PANICHI).

11. Invero, contrariamente a quanto dedotto in questa sede dal COMUNE, la programmazione triennale del fabbisogno di personale ed il successivo piano di assunzioni costituiscono un mero presupposto e non l’atto di avvio della procedura di copertura del posto.

12. Come si desume dall’articolo 35 D.Lgs. nr. 165/2001, detta procedura ha inizio con il bando di concorso o la richiesta di assunzione attraverso le liste di collocamento (per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 24652/2016 Numero sezionale 3878/2021 Numero di raccolta generale 8254/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 della scuola dell'obbligo). 13.Dalla lettera del comma quattro dello stesso articolo 35, nel testo vigente all’atto della stipula del contratto a termine («Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni») risulta evidente che l’avvio della procedura di reclutamento si colloca a valle della programmazione.

14. Corretta è, altresì, la statuizione della sentenza impugnata secondo la quale l’avvio della procedura di copertura dei posti è una condizione di legittimità della stipula del contratto a termine ai sensi dell’articolo 7, comma uno, lettera g CCNL Enti locali 14 settembre 2000; il termine di durata massima di otto mesi del contratto a termine, previsto dalle parti collettive, trova ragione proprio nella avvenuta pubblicazione del bando di concorso.

15. La illegittimità del contratto a termine deriva dunque ex se dalla insussistenza della ipotesi derogatoria prevista dall’accordo collettivo; ne deriva il difetto di interesse di parte ricorrente all’esame dell’ ulteriore censura mossa alla statuizione impugnata, per avere ritenuto necessaria anche la stipula assistita del contratto (prevista dal secondo periodo dell’articolo 5, comma 4 bis D.L.gs. nr. 368/2001). 16.Con il secondo mezzo si deduce ― ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod. proc. civ.― la violazione e falsa applicazione dell’articolo 36, comma cinque, D.Lgs. nr. 165/2001; si ribadisce l’assunto della piena legittimità del contratto e si assume essere a carico del lavoratore l’onere di fornire la prova del danno derivato dalla successione di contratti a tempo determinato. 17.Il motivo è infondato. 18.Si è già detto della illegittimità derivante dal superamento del termine di durata massima di trentasei mesi del rapporto a termine.

19. Quanto all’onere della prova del danno, nella fattispecie di causa, in cui viene in rilievo la successione di due contratti a termine, trova applicazione il principio enunciato dalla Sezioni Unite di questa Corte (Cass.

S.U. 15/03/2016 F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 24652/2016 Numero sezionale 3878/2021 Numero di raccolta generale 8254/2022 n. 5072) con riferimento alla norma contenuta nel T.U. n. 165 del 2001, art. 36, Data pubblicazione 14/03/2022 secondo il quale nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine alle dipendenze di una pubblica amministrazione, l'efficacia dissuasiva richiesta dalla clausola 5 dell'Accordo quadro recepito nella direttiva 1999/70/CE postula una disciplina agevolatrice e di favore, che consenta al lavoratore che abbia patito la reiterazione di contratti a termine di avvalersi di una presunzione di legge circa l'ammontare del danno. 20.Il suddetto principio è stato ritenuto conforme al diritto dell’Unione (sentenza della Corte di Giustizia 7 marzo 2018, C-494/16, Santoro) ed ai principi costituzionali (sentenza della Corte costituzionale n. 248 del 2018) ed è stato posto a base di tutta la giurisprudenza successiva (per tutte Cassazione civile sez. lav., 08/02/2021, n.2980; Cassazione civile, sez. un. 02 agosto 2017, n. 19165). 21.Il ricorso deve essere conclusivamente respinto. 22.Non vi è luogo a provvedere sulle spese, non avendo parte intimata svolto attività difensiva.

23. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell’art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass.

SU 20 febbraio 2020 n. 4315).

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella adunanza camerale del 21 dicembre 2021 IL PRESIDENTE F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24652-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.18, presso lo studio GREZ & ASSOCIATI, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2021 contro 3878 [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 24652/2016 avverso la sentenza n. 71/2016 della CORTE Numero sezionale 3878/2021 Numero di raccolta generale 8254/2022 D'APPELLO di ANCONA, depositata il 28/04/2016 Data pubblicazione 14/03/2022 R.G.N. 375/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 24652/2016 Numero sezionale 3878/2021 Numero di raccolta generale 8254/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 28 aprile 2016 la Corte d’Appello di Ancona confermava la sentenza del Tribunale di Pesaro che, in parziale accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], dipendente a termine del [OSCURATO:PERSONA] in forza di due contratti― rispettivamente stipulati in data 15 dicembre 2008 ed in data 19 dicembre 2011― aveva dichiarato la illegittimità del temine apposto al secondo contratto di lavoro e condannato il Comune al risarcimento del danno, in misura di quattro mensilità di retribuzione. 2.Per quanto ancora in discussione, la Corte territoriale osservava che la illegittimità del contratto derivava dal superamento del termine di durata complessiva di trentasei mesi fissato dall’articolo 5 comma 4 bis D.L.gs nr. 165/2001, in quanto il primo contratto si era già svolto per un triennio. 3.Tale termine non era nella specie derogato né con le forme previste dal secondo periodo del medesimo comma 4 bis― ovvero con la stipula del contratto presso la [OSCURATO:PERSONA] del lavoro, con l’assistenza di un rappresentante delle organizzazioni sindacali― né attraverso le previsioni dell’accordo collettivo concluso dal Comune con le organizzazioni sindacali CGIL- F.P., CISL- F.P. e UIL- FP in data 1^ dicembre 2011. 4. Il contratto di lavoro faceva riferimento alle previsioni dell’articolo 7, comma 1, lett. g [OSCURATO:PERSONA] 14 settembre 2000 ed all’accordo decentrato integrativo dell’1 dicembre 2011; tuttavia, al momento della assunzione a termine non risultavano avviate le procedure per la copertura del posto vacante, come previsto nel richiamato articolo 7 lett. g CCNL (il bando di concorso per la copertura del posto era stato emanato soltanto il 3 aprile 2012). 5.In ogni caso, era comunque decisiva la mancanza della stipula assistita, formalità necessaria nei casi di deroga al limite di durata previsti dalla autonomia collettiva; tale necessità risultava dal riferimento, contenuto nel penultimo periodo del comma 4 bis dell’articolo 5 D.lgs nr.368/2001, al «predetto ulteriore contratto». 6.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il [OSCURATO:PERSONA], articolato in due motivi di censura, cui [OSCURATO:PERSONA] non ha opposto difese. F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 24652/2016 Numero sezionale 3878/2021 Numero di raccolta generale 8254/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso il COMUNE ha denunciato ― ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod. proc. civ.― la violazione e falsa applicazione dell’articolo 5, comma 4 bis D.Lgs., nr. 368/2001 nonché dell’articolo 7, comma uno, lettera g [OSCURATO:PERSONA] 14 settembre 2000. 2. Nell’assunto di parte ricorrente, il limite temporale di 36 mesi sarebbe stato nella specie legittimamente superato a norma del primo periodo dell’articolo 5, comma 4 bis, D.Lgs nr. 368/2001, che, nel fissare la soglia di durata massima, fa salve le diverse previsioni dei contratti collettivi, anche di livello aziendale, stipulate con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 3. Si espone che l’accordo stipulato dal Comune con le organizzazioni sindacali in data 1^ dicembre 2001 prevedeva la possibilità di rinnovi eccedenti il termine massimo di 36 mesi a condizione che fossero diversi i presupposti legittimanti la assunzione a termine e fossero rispettate le fattispecie e la durata massima previste dall’articolo 7 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]. La lettera g del predetto articolo 7 consentiva la stipula di contratti a termine per la copertura di posti vacanti, per un periodo massino di otto mesi, purchè fossero avviate le procedure per la loro copertura. 4. Si censura la sentenza impugnata per avere ritenuto necessaria, ai sensi di tale previsione collettiva, la pubblicazione del bando di concorso all’atto della stipula del contratto a termine; si assume che la procedura di copertura del posto doveva, invece, intendersi avviata all’atto della programmazione triennale del fabbisogno del personale (delibera di giunta 1 febbraio 2011 nr. 30) o, comunque, della approvazione del piano occupazionale da parte della direzionale generale (provvedimento del 3 maggio 2011 nr. 872), atti richiamati nel bando di concorso. 5.Si sottopone, altresì, a critica la interpretazione del secondo periodo dell’articolo 5, comma 4 bis, D.Lgs nr. 368/2001 accolta dal giudice dell’appello, secondo la quale nelle fattispecie derogatorie previste dalla contrattazione collettiva sarebbe altresì necessaria la stipula del contratto individuale presso la F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 24652/2016 Numero sezionale 3878/2021 Numero di raccolta generale 8254/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 direzione territoriale del lavoro con l’assistenza sindacale; secondo l’assunto di parte ricorrente, la stipula assistita del contratto di lavoro individuale configurerebbe un’ipotesi di deroga al limite di trentasei mesi distinta ed aggiuntiva rispetto a quelle previste dal contratto collettivo. 6.Il motivo è infondato. 7.Per quanto accertato dalla sentenza impugnata, l’accordo collettivo concluso dalla amministrazione comunale con le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL del pubblico impiego prevedeva la possibilità di superare il termine massimo di durata del rapporto a termine, di cui all’articolo 5 comma 4 bis D.Lgs nr. 165/2001, in presenza di presupposti legittimanti diversi e nel rispetto delle fattispecie e della durata massima previste dall’articolo 7 del CCNL regioni enti locali 2000 (così in sentenza, pagina 4, secondo capoverso). 8. Nella sentenza si dà atto, altresì, che l’assunzione a termine la cui legittimità è in discussione veniva disposta ai sensi di tale accordo collettivo e della lettera g del suddetto articolo 7 CCNL 2000. 9. Tale previsione contrattuale, all’epoca stipulata in attuazione della legge nr. 56/1997, consentiva la stipula di contratti a termine per la temporanea copertura di posti vacanti nelle diverse categorie, per un periodo massimo di otto mesi, purché fossero avviate le procedure per la copertura dei posti stessi. 10. Correttamente il giudice dell’appello ha interpretato la disposizione del CCNL nel senso della necessità della pubblicazione del bando di concorso per la copertura a tempo indeterminato del posto oggetto di assunzione a termine (pubblicazione che pacificamente non era avvenuta alla data della stipula del contratto di lavoro del PANICHI). 11. Invero, contrariamente a quanto dedotto in questa sede dal COMUNE, la programmazione triennale del fabbisogno di personale ed il successivo piano di assunzioni costituiscono un mero presupposto e non l’atto di avvio della procedura di copertura del posto. 12. Come si desume dall’articolo 35 D.Lgs. nr. 165/2001, detta procedura ha inizio con il bando di concorso o la richiesta di assunzione attraverso le liste di collocamento (per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 24652/2016 Numero sezionale 3878/2021 Numero di raccolta generale 8254/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 della scuola dell'obbligo). 13.Dalla lettera del comma quattro dello stesso articolo 35, nel testo vigente all’atto della stipula del contratto a termine («Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni») risulta evidente che l’avvio della procedura di reclutamento si colloca a valle della programmazione. 14. Corretta è, altresì, la statuizione della sentenza impugnata secondo la quale l’avvio della procedura di copertura dei posti è una condizione di legittimità della stipula del contratto a termine ai sensi dell’articolo 7, comma uno, lettera g CCNL Enti locali 14 settembre 2000; il termine di durata massima di otto mesi del contratto a termine, previsto dalle parti collettive, trova ragione proprio nella avvenuta pubblicazione del bando di concorso. 15. La illegittimità del contratto a termine deriva dunque ex se dalla insussistenza della ipotesi derogatoria prevista dall’accordo collettivo; ne deriva il difetto di interesse di parte ricorrente all’esame dell’ ulteriore censura mossa alla statuizione impugnata, per avere ritenuto necessaria anche la stipula assistita del contratto (prevista dal secondo periodo dell’articolo 5, comma 4 bis D.L.gs. nr. 368/2001). 16.Con il secondo mezzo si deduce ― ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod. proc. civ.― la violazione e falsa applicazione dell’articolo 36, comma cinque, D.Lgs. nr. 165/2001; si ribadisce l’assunto della piena legittimità del contratto e si assume essere a carico del lavoratore l’onere di fornire la prova del danno derivato dalla successione di contratti a tempo determinato. 17.Il motivo è infondato. 18.Si è già detto della illegittimità derivante dal superamento del termine di durata massima di trentasei mesi del rapporto a termine. 19. Quanto all’onere della prova del danno, nella fattispecie di causa, in cui viene in rilievo la successione di due contratti a termine, trova applicazione il principio enunciato dalla Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. 15/03/2016 F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 24652/2016 Numero sezionale 3878/2021 Numero di raccolta generale 8254/2022 n. 5072) con riferimento alla norma contenuta nel T.U. n. 165 del 2001, art. 36, Data pubblicazione 14/03/2022 secondo il quale nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine alle dipendenze di una pubblica amministrazione, l'efficacia dissuasiva richiesta dalla clausola 5 dell'Accordo quadro recepito nella direttiva 1999/70/CE postula una disciplina agevolatrice e di favore, che consenta al lavoratore che abbia patito la reiterazione di contratti a termine di avvalersi di una presunzione di legge circa l'ammontare del danno. 20.Il suddetto principio è stato ritenuto conforme al diritto dell’Unione (sentenza della Corte di Giustizia 7 marzo 2018, C-494/16, Santoro) ed ai principi costituzionali (sentenza della Corte costituzionale n. 248 del 2018) ed è stato posto a base di tutta la giurisprudenza successiva (per tutte Cassazione civile sez. lav., 08/02/2021, n.2980; Cassazione civile, sez. un. 02 agosto 2017, n. 19165). 21.Il ricorso deve essere conclusivamente respinto. 22.Non vi è luogo a provvedere sulle spese, non avendo parte intimata svolto attività difensiva. 23. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell’art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315). PQM La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella adunanza camerale del 21 dicembre 2021 IL PRESIDENTE F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2
Sentenza Cassazione n. 08254/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris