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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 settembre 1955

Cassazione n. 21962/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/09/1955, rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso l'ordinanza n. 1158/2021 in data 26/01/2022 del Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell'appello cautelare; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; letta la memoria difensiva datata 03/05/2022; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 26/01/2022, il Tribunale di Firenze rigettava l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa in data 12/11/2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari al medesimo applicata in relazione al reato di tentata rapina aggravata.

2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione per il seguente unico motivo: violazione della legge penale in relazione agli artt. 56, 628 cod. pen.

La dinamica dei fatti fa emergere l'esistenza di atti solo prodromici o preparatori, come tali non punibili.

Colui che è entrato nella tabaccheria non ha commesso alcun reato, in quanto si è limitato a stazionarvi per pochi secondi, senza impossessarsi di nulla e, ad un certo punto, di sua spontanea volontà, ha deciso di interrompere l'azione.

Tra l'altro non vi è stata nemmeno richiesta di consegnare del denaro. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Sulla gravità indiziaria si è formato il giudicato cautelare, essendo stato respinto il ricorso ex art. 309 cod. proc. pen. proposto nell'interesse dell'odierno ricorrente.

Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva "endoprocessuale" riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 23295 del 17/03/2015, Volpin, Rv. 263627; Sez. 6, n. 26354 del 21/05/2019, Staltari, non mass.; Sez. 5, n. 27710 del 04/05/2018, Bertocchi, Rv. 273648).

La preclusione del c.d. giudicato cautelare non opera però rispetto alle acquisizioni di nuovi elementi probatori che ponendosi in contraddizione con quelli già valutati, impongono necessariamente una nuova rivalutazione del quadro indiziario al fine di verificare la perdurante sussistenza della necessaria gravità degli indizi richiesta per legittimare il mantenimento della misura cautelare.

Nella fattispecie, nessun nuovo elemento indiziario è stato dedotto.

3. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 10/05/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/09/1955, rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso l'ordinanza n. 1158/2021 in data 26/01/2022 del Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell'appello cautelare; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; letta la memoria difensiva datata 03/05/2022; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 26/01/2022, il Tribunale di Firenze rigettava l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa in data 12/11/2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari al medesimo applicata in relazione al reato di tentata rapina aggravata. 2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione per il seguente unico motivo: violazione della legge penale in relazione agli artt. 56, 628 cod. pen. La dinamica dei fatti fa emergere l'esistenza di atti solo prodromici o preparatori, come tali non punibili. Colui che è entrato nella tabaccheria non ha commesso alcun reato, in quanto si è limitato a stazionarvi per pochi secondi, senza impossessarsi di nulla e, ad un certo punto, di sua spontanea volontà, ha deciso di interrompere l'azione. Tra l'altro non vi è stata nemmeno richiesta di consegnare del denaro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Sulla gravità indiziaria si è formato il giudicato cautelare, essendo stato respinto il ricorso ex art. 309 cod. proc. pen. proposto nell'interesse dell'odierno ricorrente. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva "endoprocessuale" riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 23295 del 17/03/2015, Volpin, Rv. 263627; Sez. 6, n. 26354 del 21/05/2019, Staltari, non mass.; Sez. 5, n. 27710 del 04/05/2018, Bertocchi, Rv. 273648). La preclusione del c.d. giudicato cautelare non opera però rispetto alle acquisizioni di nuovi elementi probatori che ponendosi in contraddizione con quelli già valutati, impongono necessariamente una nuova rivalutazione del quadro indiziario al fine di verificare la perdurante sussistenza della necessaria gravità degli indizi richiesta per legittimare il mantenimento della misura cautelare. Nella fattispecie, nessun nuovo elemento indiziario è stato dedotto. 3. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10/05/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] M
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