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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2021

Cassazione n. 05665/2022

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uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha revocato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la detenzione domiciliare; Rilevato che dalle informazioni acquisite tramite il servizio Informatico penitenziario del Ministero della Giustizia, risulta che il ricorrente è stato rimesso in libertà in data 3.8.2021; ritenuto che, quindi nell'attualità il ricorrente non ha più interesse alla decisione del ricorso, essendo cessata la espiazione della pena, presupposto della domanda di ammissione alla misura alternativa richiesta; Ritenuto che vada dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto per sopravvenuta carenza di interesse, e che non ricorrono i presupposti per la condanna al pagamento delle spese processuali né di sanzione pecuniaria; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorsope, tz p Nurn nitNin p, al-4g Così deciso il 13 ottobre 2021.

Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente ipi Michele arftJi Vi nzo Si ni Juv l'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha revocato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la detenzione domiciliare; Rilevato che dalle informazioni acquisite tramite il servizio Informatico penitenziario del Ministero della Giustizia, risulta che il ricorrente è stato rimesso in libertà in data 3.8.2021; ritenuto che, quindi nell'attualità il ricorrente non ha più interesse alla decisione del ricorso, essendo cessata la espiazione della pena, presupposto della domanda di ammissione alla misura alternativa richiesta; Ritenuto che vada dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto per sopravvenuta carenza di interesse, e che non ricorrono i presupposti per la condanna al pagamento delle spese processuali né di sanzione pecuniaria; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorsope, tz p Nurn nitNin p, al-4g Così deciso il 13 ottobre 2021. Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente ipi Michele arftJi Vi nzo Si ni Juv l'