CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 27226/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposto da: 14 LU G 2022 TERMINI° CATALDO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] :1.[OSCURATO:DATA_NASCITA] L CANCE avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale presso questa Corte, M. Dall'Olio, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, la Corte d'assise d'appello di Milano, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta, formulata ai :sensi dell'art. 327- bis, comma 2, cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di anni trenta di reclusione, con sentenza del 10 gennaio 2017, dalla Corte d'assise d'appello in sede, per l'omicidio aggravato di [OSCURATO:PERSONA] avvenuto nel 1987 ad opera di un commando formato da due killer, diretta allo svolgimento di esami forensi su materiali (capelli stretti tra le dita della vittima e alcuni proiettili) rinvenuti nella vettura del predetto Carollo al momento dell'omicidio. Tanto, ai fini di introdurre il giudizio di revisione. 1.1. La pronuncia impugnata rileva che non si sarebbe tratl:ato di prova nuova e che, comunque, sarebbero risultanze superflue alla stregua degli accertamenti svolti nel giudizio di merito, quanto all'ascrivibilità dell'omicidio al ricorrente, trattandosi di istanza meramente esplorativa o, comunque, mirata ad accertamenti che appaiono inidonei a modificare il quadro probatorio. 2.Avverso il provvedimento descritto propone tempestivo ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei difensori, deducendo vizio di motivazione, nullità dell'ordinanza per violazione del diritto di difesa, violazione degli artt. 24, 111 Cost. 2.1. Si assume, diversamente da quanto reputato dal Giudice dell'esecuzione, che lo svolgimento di attività difensiva che si intende espletare non avrebbe natura esplorativa, considerato che, peraltro, nella specie questa attiene all'esame di reperti mai analizzati. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato quale esecutore materiale dell'omicidio risultando colui che ebbe a premere il grilletto dell'arma utilizzata per il delitto. Si allega relazione della dott. F. Vergani, quale consulente di parte, che afferma che vi fu colluttazione, proprio in base ad un approfondimento dell'autopsia svolta sul corpo della vittima. Quanto alla natura di prova nuova dell'accertamento indicato, si evidenzia che si tratta di prova mai vagliata in sede di merito, dunque ammissibile, posto che proprio i proiettili e i capelli non erano mai stati oggetto di alcun accertamento mirato. Anzi, l'esame dei residui di proiettile sarebbe stato necessario per spiegare le ragioni della circostanza di fatto che la sparatoria era avvenuta con diversi colpi di arma da fuoco, in diverse posizioni del corpo (emicostato destro e sinistro sotto il cuore). Infine, si evidenzia che la Corte d'assise d'appello avrebbe in sostanza, delibato sul merito della questione da porsi in sede di revisione, senza limitarsi a verificare l'utilità, congruità e non manifesta superfluità della richiesta di accertamenti ex art. 327-bis cod. proc. pen., con violazione dei diritti di difesa. Tanto, in considerazione anche della falsità delle prove testimoniali assunte, nonché della circostanza che la condanna è intervenuta in grado d'appello, senza la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale svolta nel primo grado di giudizio. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4.11 ricorso è infondato. 4.1. Invero, non vi sono motivi per discostarsi, nel caso al vaglio, dal principio di recente affermato da questa Corte di legittimità (Sez. 1, n. 44591 del 03/05/2018, C., Rv. 273979; Sez. 5, n. 13400 del 12/1/2016, Rannpani, Rv.266664), secondo il quale in tema di indagini difensive finabzzate alla ricerca e all'individuazione di elementi di prova per l'eventuale promovimento del giudizio di revisione, è legittima l'ordinanza del giudice dell'esecuzione di rigetto dell'istanza del condannato nel caso in cui essa sia meramente lesplorativa o mirata ad accertamenti che appaiono, all'evidenza, superflui o inidonei a determinare modificazioni sostanziali del quadro probatorio. Si è, peraltro, sottolineato il condivisibile principio, cui il Collegio intende dare continuità, secondo il quale spetta alla parte interessata dedurre la decisività dell'atto d'indagine difensiva richiesto e l'utilità che si mira a conseguire attraverso l'esercizio del diritto (in termini, Sez. 1, n. 39754 del 21/7/2017, Carriassa, n.m.). 4.2.Ciò posto, si osserva che la natura meramente "esplorativa" dell'istanza del condannato, nel senso specificato dalla giurisprudenza di questa Corte, risulta correttamente e non illogicamente motivata dal Giudice dell'esecuzione, tenuto conto della rilevata evidente non incidenza, rispetto al quadro complessivo della prova dichiarativa che ha condotto alla condanna in sede di merito, dell'eventuale accertamento dell'estraneità dei frammenti pifferi rinvenuti nell'abitacolo del veicolo alla persona del [OSCURATO:PERSONA]. Sotto tale profilo, invero, il diniego da parte della Corte d'assise d'appello, circa la possibilità di svolgere accertamenti tecnici irripetibili sui campioni piliferi rinvenuti in una mano della vittima dell'omicidio e sui proiettili, trova motivazione corretta e priva di illogicità manifesta rispetto alla superfluità dell'accertamento scientifico, tenuto conto dell'indicata dinamica dell'omicidio acclarata in sede di cognizione, ove questa è stata ricostruita sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e di un testimone oculare, alla stregua delle quali si era concluso nel senso che i killer erano due, che si era sparato dall'esterno della vettura e che non vi era stato contatto diretto con la vittima da parte del commando. Anzi, il Giudice dell'esecuzione sottolinea che lo svolgersi degli accadimenti, successivi all'esecuzione dell'omicidio, per come emersi nel corso del giudizio di cognizione, poteva consentire di concludere per la presenza di materiale pilifero anche di soggetti estranei all'evento morte (i soccorritori, la moglie della vittima che aveva spostato dal lato guida il corpo del coniuge trovato ferito, per accompagnarlo all'ospedale), circostanza decisiva, nel senso che qui interessa, prescindendo quindi, dall'assenza, o meno, di colluttazione con i killer. Sicché, fermo restando, come dedotto, che non è consentito al giudice dell'esecuzione, adito per il rilascio dell'autorizzazione a svolgere attività investigativa preventiva, effettuare una negativa delibazione della possibilità della revisione, in linea con i descritti canoni fissati dalla giurisprudenza di legittimità risulta la motivazione nella parte in cui esclude che la prova scientifica che si intende introdurre modificherebbe il quadro di prova dichiarativa che ha condotto alla condanna di [OSCURATO:PERSONA], risultando, anzi, del tutto superflua. 4.3.Da ultimo, è appena il caso di osservare che secondo una linea interpretativa di questa Corte di legittimità, è stato affermato, sul tema oggetto di ricorso, che, siccome l'istituto della revisione non si configura come un'impugnazione tardiva che permette di dedurre in ogni tempo ciò che nel processo, definitivamente concluso, non è stato rilevato o non è stato dedotto, bensì costituisce un mezzo straordinario di impugnazione che consente, in casi tassativi, di rimuovere gli effetti della cosa giudicata dando priorità alle esigenze di giustizia sostanziale rispetto a quelle di certezza dei rapporti giuridici, la risoluzione del giudicato non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o un'inedita disamina del deducibile (il giudicato, infatti, copre entrambi), bensì l'emergenza di nuovi elementi estranei e diversi da quelli definiti nel processo; ne deriva che non può costituire "prova nuova" un elemento già esistente negli atti processuali, ancorché non conosciuto o valutato dal giudice per mancata deduzione o mancato uso dei poteri d'ufficio (Sez. 1, n. 42850 del 18/5/2017, Cinà, n.m.; Sez. 2, n. 7111 del 2/12/1998, Rv. 212267; Sez. 3, n. 28358 del 30/3/2016, Rv. 267531). 5.Segue il rigetto del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr