CassazionedecretoSezione 5Decisione del 1 aprile 2021
Cassazione n. 01127/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 31/03/2021 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s ite le conclusioni del PG eitt, 114b, io udito il dife sore [OSCURATO:PERSONA] 1.Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è proposto ricorso per cassazione dal difensore di fiducia avverso il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 5 bis/2021, depositato in data 1.4.2021, che ha dichiarato inammissibili le osservazioni proposte dalla difesa ed approvato il rendiconto di gestione depositato dall'amministratore giudiziario, avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito del procedimento di prevenzione a carico del Santonastaso; con esso in particolare si deduce: - Violazione ex art. 606 lett. b) c.p.p., erronea applicazione di norme giuridiche per essersi applicate le disposizioni del D.Igs. n. 159/11, art. 43, in luogo di quelle della precedente normativa ratione temporis applicabili ( art. 7 d.l. 230/89 e art. 5 D.M. 293/91 ), risultando nella procedura di prevenzione in cui è stato emesso il provvedimento impugnato già formulata la proposta di applicazione della misura di prevenzione all'atto dell'entrata in vigore del D.Igs. 159/11 ossia alla data del 13.10.2011; - Violazione ex art. 606 lett. b) c.p.p. dell'art. 5 D.M. n. 293/91, con riferimento alla gestione del precedente amministratore giudiziario Ziccardi, rinunziante a causa del suo arresto per avere sfruttato la sua funzione per intascare mazzette, rispetto alla quale si erano evidenziate diverse illegittimità ( tra le quali l'avallo della vendita di un cespite valutato da un c.t.u., la cui nomina era stata sollecitata dallo stesso Ziccardi, e poi solo dopo pochi mesi svenduto a licitazione privata a 1/3 del valore attribuito ); - Violazione ex art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 116 R.D. 1942/67; dopo il deposito del conto di gestione relativo all'attività dell'amministratore Soluri la difesa contestava alcune operazioni contabili; si lamentava e si lamenta in buona sostanza: liquidazione di parcelle per attività inutili, quale la stima di un immobile in realtà già provvisto di regolare concessione edilizia, risposta non pertinente da parte del Tribunale riguardo alle deduzioni difensive mosse al riguardo, erronea applicazione da parte del medesimo tribunale della disciplina successiva non applicabile nel caso di specie e inconferente richiamo a indirizzo giurisprudenziale attinente a tale normativa non applicabile. 2.11 Procuratore generale, in persona del sostituto generale dr. A. Cimmino, nella requisitoria scritta del 14.9.2021 ha chiesto rigettarsi il ricorso. if [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile presentando motivi generici e meramente reiterativi rispetto a questioni già esaustivamente affrontate nel provvedimento impugnato.1.In via preliminare, riguardo al punto delle due diverse previsioni normative in tema di approvazione del rendiconto, e alla dedotta errata applicazione di quella successiva del D.Igs. 159/11 ratione temporis non applicabile, è solo il caso di evidenziare che questa Corte ha gia avuto modo di affermare con argomentazioni qui condivise in quanto del tutto coerenti con le previsioni normative richiamate che « [...] in ipotesi di deposito della proposta applicativa della misura di prevenzione in data antecedente al 13 ottobre 2011 anche le disposizioni regolatrici dell'approvazione del rendiconto di gestione, in virtù di quanto previsto in via generale dall'art.117 co.1 d.lgs. n.159/2011, sono quelle previgenti, contenute nel d.m. n.293 del 1 febbraio 1991 >> precisando tuttavia che « l'inquadramento giuridico della natura della procedura di approvazione del conto non è difforme rispetto al testo vigente, al di là di talune precisazioni - apportate nella formalizzazione legislativa del 2011 - cui si unisce la previsione espressa ( all'attuale co.5 dell'art.43 ) della ricorribilità per cassazione del provvedimento terminativo » ( cfr. in motivazione Sez. 1, n. 11588 del 20.11.2020, dep. il 25.3.2021 ). La ricorribilità per cassazione è stata peraltro, ammessa anche in riferimento alla disciplina previgente, nei limiti della violazione di legge; da qui la scelta del Collegio di ritenere ammissibile il presente ricorso. Tutto ciò premesso, si rileva che il Tribunale nel dare concreta attuazione alla procedura prevista, anche dalla normativa previgente, in caso di osservazioni al rendiconto, ha fissato l'udienza camerale dinanzi a sé in cui potessero svolgersi le difese delle parti, e nel rendere la decisione in esame ha preso in esame le contestazioni elevate in sede procedimentale, applicando correttamente i principi giurisprudenziali più volte espressi nella presente sede di legittimità, che, stante la sostanziale identità delle previsioni normative succedutesi nel tempo in materia di rendiconto, costituiscono valido riferimento anche in relazione alla disciplina previgente. Ed invero, può dirsi pacifica l'affermazione (v. Sez. 6, n. 29907 del 14.5.2019, rv. 276464) secondo cui le contestazioni mosse dalla parte non soltanto devono essere assistite da specificità e relative a 'singole voci contabili', ma non possono estendersi alla componente di discrezionalità posta a monte delle concrete operazioni gestionali (i criteri di gestione), intendendosi per tali anche le scelte relative alla convenienza o meno di singole operazioni economiche o di strategia aziendale. E va qui ribadito che il giudizio in tema di approvazione del rendiconto di gestione, pur i vertendo - dato l'oggetto - sulla correttezza 'contabile' dell'operato dell'amministratore, ha un ambito strettamente funzionale al controllo delle singole voci contabili e non può rappresentare il luogo di trattazione di una eventuale azione civile di responsabilità nei confronti dell'amministratore ( ex multis v. Sez. 5, n.18859 del 28.3.2013, rv 256246), laddove evidentemente indirizzata in tal senso è la censura proposta col secondo motivo che tende a porre dubbi sulla correttezza, se non liceità, della gestione del primo amministratore Ziccardi, richiedendo valutazioni di merito involgenti la responsabilità che, come giustamente annotato dal tribunale, non possono costituire oggetto del giudizio sul rendiconto; e a maggior ragione i limiti di una siffatta impostazione emergono con evidenza allorquando si pretende di riproporla pedissequamente in sede di legittimità - in cui, si rammenta, nella materia in scrutinio, può farsi valere unicamente il vizio della violazione di legge - , col pretesto della deduzione della violazione di legge in relazione all'asserito mancato rispetto delle regole procedimentali ( laddove peraltro il conto di gestione di Ziccardi risulta piuttosto confluito in quello del successivo amministratore; e il tribunale ha comunque fornito risposta anche al riguardo ). Nel caso di specie, le dedotte violazioni procedimentali non appaiono in buona sostanza avere inciso sui poteri di controllo del Tribunale, e sulla stessa realizzazione della funzione di tale giudizio, ossia di verifica delle voci inserite nel conto, anche sulla base delle osservazioni delle parti, in concreto formulate, e delle conclusioni rassegnate in udienza. In definitiva, non può pertanto ritenersi «incidente» sulla correttezza del rendiconto finale di gestione il - pur errato - richiamo dell'art. 43, comma 4 del D.Lgs. 159/11 contenuto nel provvedimento impugnato. In rapporto, poi, alle singole voci o operazioni che si contestano nei confronti dell'amministratore Soluri, la doglianza difensiva si traduce, peraltro, in un mero dissenso, non valutabile nella presente sede di legittimità, avendo il Tribunale, anche in considerazione delle precisazioni fornite dall'amministratore, offerto spiegazioni esaurienti sulla loro giustificazione non solo sotto il profilo contabile ma anche dal punto di vista della stretta attinenza alle fasi procedimentali cui ineriscono - e ciò di là dell'eventuale errato riferimento al luogo ove si trovasse l'immobile essendo certo che ci si riferisse a quello per il quale la difesa aveva contestato la spesa di euro 26.667,16 ( cfr. pagg. 2 e 3 del provvedimento impugnato ), laddove la necessità di una nuova perizia di stima rientra evidentemente nelle scelte di merito operate dall'amministratore unitamente al giudice della procedura. 2. Dalle argomentazioni svolte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., si impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà - al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 4.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deci o il 30/9/2021 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore [OSCURATO:PERSONA] essa A