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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31384/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presentati con il medesimo atto; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, poiché, i giudici di appello hanno correttamente calcolato il termine necessario a prescrivere il contestato delitto di cui all'art. 648 cod. pen., tenendo conto degli atti interruttivi e dei periodi di sospensione intervenuti nel caso di specie; che, infatti, contrariamente a quanto rilevato dai ricorrenti, va ribadito che, in caso di adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze indetta dalle Camere penali, il rinvio della trattazione del processo disposto, in tal caso, dal giudice determina la sospensione del corso della prescrizione fino alla celebrazione dell'udienza successiva, non trovando applicazione il limite massimo di durata, pari a sessanta giorni, previsto dall'art. 159, comma primo, n. 3), cod. pen.» (Sez. 3, n. 8171 del 07/02/2023, Falconi, Rv. 284154; Sez. 3, n. 11671 del 24/02/2015, Spignoli, Rv. 263052); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presentati con il medesimo atto; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, poiché, i giudici di appello hanno correttamente calcolato il termine necessario a prescrivere il contestato delitto di cui all'art. 648 cod. pen., tenendo conto degli atti interruttivi e dei periodi di sospensione intervenuti nel caso di specie; che, infatti, contrariamente a quanto rilevato dai ricorrenti, va ribadito che, in caso di adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze indetta dalle Camere penali, il rinvio della trattazione del processo disposto, in tal caso, dal giudice determina la sospensione del corso della prescrizione fino alla celebrazione dell'udienza successiva, non trovando applicazione il limite massimo di durata, pari a sessanta giorni, previsto dall'art. 159, comma primo, n. 3), cod. pen.» (Sez. 3, n. 8171 del 07/02/2023, Falconi, Rv. 284154; Sez. 3, n. 11671 del 24/02/2015, Spignoli, Rv. 263052); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il
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