CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24808/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 3 febbraio 2021, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Catanzaro del 7 novembre 2018, con la qualle era stato condannato alla pena di giorni venti di arresto, in ordine al reato di contravvenzione al foglio di via obbligatorio, ai sensi dell'art. 76, comma 3„ d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché il 14 aprile 2016 era stato rinvenuto nel territorio del Comune di Catanzaro, in violazione del provvedimento del 21 gennaio 2016 (notificatogli il 2 febbraio 2016), con il quale il Questore di Catanzaro gli aveva inibito di fare ingresso nel citato Comune per la durata di anni tre. 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 650 cod. pen., perché la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che il Questore aveva erroneamente inquadrato l'imputato in una delle categorie di cui all'art. 1 d.lgs. n. 159 del 2011. Il foglio di via obbligatorio, inoltre, contrariamente a quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, si era limitato a intimare a Bertucci di non fare rientro nel Comune di Catanzaro, mancando l'intimazione di rientrare nel Comune di residenza. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente chiede riconoscersi l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il giudice di merito, fornendo sul punto una motivazione chiara e lineare, ha evidenziato che il provvedimento del Questore risultava compiutamente motivato, avendo dato conto in merito all'inquadramento di Bertucci nelle categorie dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. n. 159 del 2011 e al giudizio di pericolosità dello stesso. In particolare, sono stati evidenziati numerosi precedenti penali e di polizia, anche in materia di sostanze stupefacenti, la mancanza di fonti di reddito e collegamenti leciti con il territorio di Catanzaro, nonché la precedente applicazione dell'avviso orale di pubblica sicurezza, in forza della sua frequentazione di zone degradate della città. Il primo motivo di ricorso, pertanto, non può trovare accoglimento in sede di legittimità, posto che il Collegio condivide la linea interpretativa tracciata da questa Corte secondo la quale l'epilogo decisorio non può difatti essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148). Il primo motivo di ricorso, inoltre, è manifestamente infondato, nella parte in cui il ricorrente lamenta la mancanza dell'ordine di rimpatrio nel foglio di via obbligatorio, circostanza smentita dalla lettura del provvedimento amministrativo, con il quale il Questore aveva ordinato a Bertucci di non fare ritorno per tre anni nel comune di Catanzaro e di effettuare il rimpatrio nel comune di Soverato, luogo di residenza. 1.2. Relativamente alla eccepita prescrizione con il secondo motivo di ricorso, si evidenzia che il capo di imputazione si riferisce ad un reato commesso il 14 aprile 2016. Pertanto, il termine di prescrizione è scadul:o successivamente alla sentenza di secondo grado. L'eccezione quindi non può essere accolta, posto che l'inammissibilità del ricorso per cassazione, anche se per manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle ft A vo spese processuali e filizizazarnantc• della somma di tremila e