CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 aprile 1976
Cassazione n. 11967/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma del 16/10/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma respingeva il reclamo presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (detenuto in regime ex art. 41-bis Ord. pen.) nei confronti del provvedimento del magistrato di sorveglianza di Viterbo in data 20 giugno 2024, con il quale era stata respinta la sua richiesta diretta ad ottenere l'autorizzazione a tenere in cella il pentolame e ad utilizzazione il fornello senza limiti di orario, come previsto per gli altri detenuti e non già soltanto dalle ore 07:00 sino alle ore 20:00 sulla base di quanto stabilito dalla circolare D.A.P. n.3676/2017 per i detenuti sottoposti allo speciale regime di cui al citato art. 41-bis. In sostanza, il Tribunale condivideva le valutazioni svolte dal magistrato di sorveglianza circa la legittimità della differente disciplina prevista per i detenuti in regime ordinario e quelli sottoposti al regime sopra indicato escludendo, pertanto, la lamentata discriminazione. 2. Avverso tale ordinanza il detenuto, per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione ed erronea applicazione degli artt. 35-bis e 41-bis I. n. 354/75 in relazione agli artt. 3 e 32 Cost. ed il vizio di motivazione mancante e manifestamente illogica; in particolare, deduce la irragionevolezza del differente trattamento tra le due categorie di detenuti e la insussistenza delle ragioni di sicurezza indicate dall'Amministrazione a fondamento dei limiti orari di cui sopra, con la conseguente violazione di fondamentali diritti del detenuto, quali quello dell'alimentazione e della salute. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile l'impugnazione. 2CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile condividendosi quanto autorevolmente affermato, in materia, da Sez. 1, n. 6811 del 09/12/2025, dep.2026, n.m. 2. Deve ricordarsi, anzitutto, che il principio di diritto che governa la materia - e al quale si intende dare continuità - è nel senso della piena legittimità delle disposizioni regolamentari interne alle singole strutture penitenziarie, laddove queste - prefissando ambiti orari entro i quali si consenta la cottura dei cibi e, quindi, la disponibilità del fornello e di tutti gli utensili necessari - vadano a incidere esclusivamente sulle modalità di esercizio del relativo diritto, senza negare la sussistenza stessa di questo. Le limitazioni orarie alla cottura dei cibi, anzitutto, devono uniformarsi alle possibilità generalmente accordate all'intera popolazione carceraria e, quindi, non devono essere inerenti soltanto a coloro che si trovino sottoposti al regime detentivo di cui all'art. 41-bis Ord. pen.; in caso contrario, infatti, tali restrizioni concretizzerebbero una immotivata ulteriore differenziazione del regime penitenziario e, consequenzialmente, presenterebbero - sotto l'aspetto pratico e attuativo - una regola di tenore vanamente vessatorio. 2.1. Inoltre - tenuto fermo il principio della illegittimità di regolamentazioni differenziate tra i condannati assoggettati a differenti regimi detentivi laddove esse si risolvano in una forma surrettizia di restrizione ulteriore e rivestano, quindi, una connotazione di ingiustificata e inutilmente oppressiva disparità - resta comunque consentito all'Amministrazione penitenziaria prefissare giustificate modalità difformi, fra il trattamento riservato ai soggetti ristretti secondo il regime previsto dall'art. 41-bis Ord. pen. e i detenuti comuni. Una regolamentazione differenziata della medesima - e pienamente assicurata - attività all'interno della struttura carceraria, dunque, può trovare legittima giustificazione allorquando l'Amministrazione penitenziaria adduca e argomenti, in concreto, la sussistenza di esigenze logistiche ed organizzative, che ne rappresentino il presupposto logico e giuridico. Solo grazie a tale motivata specificazione, infatti, le differenziazioni che incidono sul riconosciuto diritto non si tradurranno in un mezzo finalizzato all'ottenimento - sotto le mentite spoglie 3della regolamentazione di carattere generale — di una maggiore (e inutilmente rigida) attitudine restrittiva della carcerazione. 2.2. Ciò posto, deve quindi ritenersi consentito all'Amministrazione penitenziaria addurre motivate ragioni, quali la necessità di assicurare un maggiore e più assiduo controllo quanto ai detenuti che siano sottoposti al regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen., nonché di valorizzare la necessità di verificare l'assenza dei soggetti appartenenti a tale tipologia di detenuti dalle rispettive stanze, ovvero di contemperare tali esigenze con le specifiche carenze di organico del personale addetto alla gestione dell'attività penitenziaria. In generale, sarà quindi pienamente consentito porre a fondamento della suddetta diversificazione concrete, solide e motivate ragioni di tipo logistico, tecnico o organizzativo (si richiamano, in merito a tale tematica, Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, dep. 2021, Min. Giust. in proc. Gallo, Rv. 280532 - 01; fra le non massimate, Sez. 1 n. 4031 del 04/12/2020, dep. 2021, Min. Giust. in proc. Greco, Sez. 1, n. 7192 del 19/01/2021, Min. Giustizia in proc. Bellocco; Sez. 1, n. 7193 del 19/01/2021, Min. Giust. in proc. Palazzotto, Sez. 1 n. 7194 del 19/01/2021, Min. Giust. in proc. Audino; si veda, infine, Sez. 1, n. 43528 del 28/06/2023, Min. Giust. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285204 - 01, nella cui parte motiva viene affermato che: «L'amministrazione ricorrente ha, invero, spiegato — richiamando la disposizione di servizio emanata il 24 ottobre 2018 in attuazione della vigente circolare ministeriale e già indicata dal magistrato di sorveglianza nel provvedimento con cui ha accolto il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] — che la concentrazione dell'autorizzazione alla cottura dei cibi in due fasce orarie: consente di alleggerire, per il tempo residuo, i compiti del personale addetto al controllo di un'attività lato sensu pericolosa; è compatibile con l'organizzazione delle attività quotidiana dei detenuti collocati in regime ex art. 41-bis, presenti, per la maggior parte della giornata, nella camera detentiva; garantisce, in combinazione con la possibilità, estesa all'intera giornata (cioè tra le 8:00 e le 20:00), di riscaldare i cibi già cucinati, il soddisfacimento delle esigenze alimentari dei destinatari. Considerato che l'organizzazione delle attività dei detenuti sottoposti a regime ordinario comporta la loro assenza dalla camera detentiva per un lasso temporale assai più ampio, l'estensione, nei loro confronti, all'intera giornata dell'autorizzazione alla cottura dei cibi è frutto, nella prospettiva dell'amministrazione, del contemperamento tra le concorrenti esigenze che, 4altrimenti, sarebbero frustrate, derivando dalla fissazione di fasce rigide la necessità di sacrificare una delle attività concomitanti.... Le giustificazioni offerte inducono a ritenere, allora, che la diversità di trattamento riservata ai soggetti ristretti al regime previsto dall'art. 41-bis rispetto ai detenuti comuni trovi plausibile giustificazione nelle indicate esigenze logistiche ed organizzative e non si traduca, invece, in un mezzo per ottenere, attraverso la differenza di regolamentazione, una maggiore afflittività della detenzione. 3. Orbene, nel caso di specie, il magistrato di sorveglianza di Viterbo e poi il Tribunale di sorveglianza hanno ritenuto ragionevoli e quindi non discriminatorie le esigenze organizzative, a fondamento della differenziazione operata, in relazione ai detenuti assoggettati al regime ex art. 41-bis Ord. pen., rispetto a coloro che si trovano allocati in altri reparti. Nello specifico, il D.A.P. aveva segnalato la presenza di problematiche attinenti all'articolazione delle attività trattamentali, oltre che alla allocazione dei detenuti in stanza singola. In ragione di tale ultima specificazione, l'Amministrazione aveva sottolineato come i soggetti detenuti in regime ordinario avessero, inevitabilmente, la possibilità di partecipare a un maggior numero di attività di tipo rieducativo e, quindi, avessero la possibilità di permanere all'esterno della propria cella per un più esteso arco temporale. Sempre secondo il D.A.P., consentire ai detenuti non sottoposti a regime differenziato, di provvedere alla cottura dei cibi durante l'intero arco della giornata — piuttosto che in finestre orarie predeterminate — consente di raggiungere l'importante risultato di non inibire la partecipazione di questi ultimi alle attività rieducative, programmate in loro favore entro l'intero arco della giornata; nella situazione penitenziaria presa in esame, tale problematica non si pone, al contrario, nel caso di detenuti sottoposti al regime carcerario ex art. 41- bis Ord. pen., i quali, secondo legge, prendono parte a un numero inferiore di attività trattannentali, così permanendo per un lasso di tempo inferiore all'esterno della propria camera. I detenuti assoggettati al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., in definitiva, avrebbero una minore esigenza di diluire il tempo di cottura dei cibi e, da ciò, deriverebbe la natura né discriminatoria, né inutilmente severa, della delimitazione di tale attività in fasce orarie. Un elemento ulteriore - che l'Amministrazione penitenziaria parimenti aveva posto a fondamento della restrizione in fasce orarie della possibilità di cottura dei cibi — è costituito dalla allocazione dei detenuti assoggettati al regime detentivo ex art. 41-bis Ord. pen. 5in camere di detenzione singole. Sul punto specifico, l'Amministrazione aveva giustificato la suddetta previsione di limitazioni cronologiche sulla base della intrinseca diversità del percorso trattamentale riservato a tali detenuti, rispetto all'iter rieducativo seguito dai detenuti comuni. Questi ultimi, infatti, sono alloggiati in celle che ospitano più persone, circostanza destinata a creare problemi di salubrità dell'aria anche particolarmente seri, che deriverebbero dalla simultanea cottura dei pasti destinati a una pluralità di persone; tali profili critici, al contrario, sono insussistenti con riferimento ai detenuti sottoposti al regime differenziato, per essere essi, appunto, collocati in celle singole. 3.1. L'Amministrazione penitenziaria, comunque, aveva addotto delle concrete e logiche spiegazioni, rispetto alla avversata restrizione oraria; tali delimitazioni attenevano alla disciplina dell'esercizio del diritto, senza minimamente negarne l'esistenza e senza assumere le caratteristiche del rigore vano e fine a sé stesso. È, in effetti, pacifico che - dalla situazione di restrizione carceraria - possano scaturire limitazioni alla sfera dei diritti soggettivi dei detenuti, limitazioni che immancabilmente scaturiscono dall'adozione, da parte dell'amministrazione penitenziaria, di provvedimenti di natura organizzativa, finalizzati a regolamentare lo svolgimento della permanenza delle persone all'interno delle strutture carcerarie, nonché ad assicurare il mantenimento dell'ordine e della necessaria sicurezza e bilanciando, inoltre, tali esigenze con il principio primario del trattamento rieducativo. Tali misure logistiche e organizzative, ovviamente, vanno adottate attenendosi ai criteri basilari della ragionevolezza e della proporzionalità e - laddove presentino tali intrinseche connotazioni - possono incidere, del tutto legittimamente, sull'intonso diritto soggettivo del detenuto (nel caso di specie, di procedere alla cottura dei cibi, avendo a disposizione il materiale occorrente), degradandolo a un semplice interesse legittimo. 3.2. Al riguardo deve poi ricordarsi che non è consentito al giudice sostituire la propria autonoma valutazione alle scelte discrezionali compiute dall'amministrazione; in tal modo, infatti, l'autorità giudiziaria finirebbe per esercitare un inammissibile sindacato di merito sull'atto amministrativo, laddove gli è demandato, invece, soltanto l'espletamento di un sindacato di legittimità, estensibile al già menzionato piano della ragionevolezza e della proporzione della 6scelta amministrativa, in specie quando essa incida su diritti fondamentali (per una completa disamina del tema, si veda, fra le altre, Sez. 1, n. 5691 del 17/11/2022, dep. 2023. Min. Giust. in proc. Panaro, Rv. 283974 - 01). 3.3. In conclusione, a fronte di una regolamentazione non arbitraria e non foriera di una discriminazione fra detenuti appartenenti a differenti categorie, né lesiva dello specifico diritto soggettivo del detenuto, bensì inerente ad aspetti di tipo strettamente logistico e organizzativo, le censure sollevate con il ricorso risultano manifestamente infondate. 4. Alla inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'art. 616 del codice di rito, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione della impugnazione. P.Q.M/ 5-59-)--,-- --Ren' [OSCURATO:PERSONA]:ON flIARi0 FUNZIO_ ARIO Ma 7