CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 23737/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 8261-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 892/4/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della LIGURIA, depositata il 22/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 08261 sez. MT - ud. 11-05-2022 -2- Rg n. 8261/2020 Agenzia delle Entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] che: L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], impugnando la sentenza resa dalla CTR Liguria indicata in epigrafe. Il giudice di appello, nel rigettare l'impugnazione proposta dall'Ufficio avverso la sentenza di primo grado - che aveva accolto il ricorso della contribuente contro la pretesa concernente l'avviso di accertamento relativo ad IRPEF per l'anno 2008 - precisava che l'accertamento doveva ritenersi tardivo per decorso del termine di decadenza, non applicandosi il c.d. raddoppio dei termini, ai sensi degli artt. 43, terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, terzo comma, d.P.R. n. 633 del 1972, vigenti ratione temporis, atteso che nel processo verbale di constatazione elevato dalla Guardia di finanza e posto a base dell'atto impositivo era contenuto espresso riferimento, per i fatti accertati, unicamente ad un procedimento penale instaurato presso la Procura della Repubblica di Chiavari, inidoneo a consentire l'applicazione del più ampio termine di decadenza, non risultando provato un collegamento né soggettivo, né oggettivo, né temporale di riferimento con la contestata evasione. La parte intimata non si è costituita. Considerato che: 1. L'Agenzia delle entrate deduce con il primo motivo la nullità della sentenza per motivazione apparente, ex art. 360 n. 4 c.p.c.; con il secondo motivo la violazione dell'art. 43 co. 3 del DPR 600/1973; dell'art. 2 co. 3 del d.lgs. n. 128/2015 e dell'art. 57, co. 3 DPR 633/1972, ex art. 360 n. 3 c.p.c.. La CTR avrebbe dovuto riconoscere il raddoppio del termine di decadenza per l'accertamento, rilevando l'esistenza di elementi di reato correlati già al pvc del 24.9.2009 inoltrato alla Procura di Chiavari e alla successiva apertura di un procedimento penale nel quale era configurata a carico della contribuente la fattispecie di reato di cui all'art.3 d.lgs.n.74/2000. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato, riscontrandosi nella motivazione della sentenza impugnata il c.cl. minimo costituzionale alla stregua dei principi espressi dalle Sezioni unite di questa Corte (cfr.Cass.s.u. n.8053/2014). Il giudice di appello ha infatti ritenuto che il raddoppio del termine di decadenza non poteva applicarsi in relazione alla irrilevanza di un riferimento ad un procedimento penale in mancanza di elementi dai quali inferire la prova dell'instaurazione di un procedimento penale relativo all'ipotesi di reato affermata dall'ufficio. Ciò esclude di potere ritenere che la sentenza sia priva di un corredo motivazionale idoneo a sorreggerne la decisione. 3. È invece fondato il secondo motivo di ricorso. 3.1.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini del raddoppio dei termini per l'esercizio dell'azione accertativa, va valutata solo l'astratta configurabilità di un'ipotesi di reato e non rileva l'esercizio dell'azione penale da parte del p.m., ai sensi dell'articolo 405 c.p.p., mediante la formulazione dell'imputazione (Cass., n.9974/2015; Cass., n. 20043/2015; Cass., nn. 7805, 9725, 9727, 11181 e 27392 del 2015). 3.2.Si è ancora aggiunto che, nell'assetto anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 128 del 2015, era sufficiente ai fini del raddoppio dei termini la ricorrenza' di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di denuncia penale, indipendentemente dall'effettiva presentazione della stessa, dall'inizio dell'azione penale e dall'accertamento del reato nel processo (cfr. Cass., n.22337/2018). 3.3.Si è parimenti chiarito che "In tema di accertamento tributario, i termini previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 per l'IRPEF e dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57,, per l'IVA, nella versione applicabile "ratione temporis", sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, incidano le modifiche introdotte dalla L. n. 208 del 2015, il cui art. 1, comma 132, ha introdotto, peraltro, un regime transitorio che si occupa delle sole fattis,pecie non ricomprese nell'ambito applicativo del precedente regime transitorio - non oggetto di abrogazione - di cui al D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2, comma 3, in virtù del quale la nuova disciplina non si applica nè agli avvisi notificati entro il 2 settembre 2015 nè agli inviti a comparire o ai processi verbali di constatazione conosciuti dal contribuente entro il 2 settembre 2015 e seguiti dalla notifica dell'atto recante la pretesa impositiva o sanzionatoria entro il 31 dicembre 2015" (Cass. n. 26037/2016; conf. n. 11620 del 14/05/2018). 4. Orbene, a tali principi non si è uniformato il igiudice di appello il quale - premessa la ritenuta insufficienza istruttoria delle indicazioni, da parte dell'Ufficio, in ordine all'effettiva pendenza di un procedimento penale relativo ai rilievi oggetto dell'accertamento impugnato dalla contribuente - ha ritenuto non ricorrere l'ipotesi del raddoppio dei termini per la mancata prova dell'instaurazione di un procedimento penale e dell'oggetto di quest'ultimo, senza farsi carico di verificare se, come sostenuto dall'Ufficio, sussistesse l'obbligo di denuncia penale ai sensi dell'art. 331 c.p.p. in relazione ai fatti posti a fondamento dell'avviso di accertamento in discussione-cfr., in vicenda sovrapponibile a quella per cui è causa, pendente fra le medesime parti, cfr.Cass.n.27755/2021-. Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Liguria anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità P.Q.M. R getta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra sezione della [OSCURATO:PERSONA] della Liguria anche