CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 37252/2021
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA etan. 31-251 sul ricorso iscritto al numero 34233 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59R17 H5015) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54B15 I266N) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente, legale rap- presentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -controricorrente- per la cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma, pro- nunciata nel procedimento iscritto al n. 80589/2018 del R.G.E. in data 15 maggio 2019; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 28 settembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Nel corso di un procedimento di riscossione promosso dalla Agenzia delle Entrate - Riscossione ([OSCURATO:PERSONA]) nelle forme di cui all'art. 72 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, il debitore [OSCURATO:PERSONA] ha proposto una opposizione, alla quale ha Ric. n. 34233/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 28 settembre 2021 - Ordinanza - Pagina 1 di 5 poi (nel corso della fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione) espressamente rinunciato. Il giudice dell'esecuzione, all'esito della fase sommaria dell'opposizione, preso atto di detta rinuncia, ha dichiarato non luogo a provve- dere in ordine all'istanza di sospensione dell'esecuzione e ha regolato le spese della stessa fase sommaria, facendone cari- co all'opponente, con ordinanza. Avvero detta ordinanza ricorre lo Staniscia, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate - Riscossio- ne. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato inammissibile. È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della pro- posta. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c,p.c.. Ragioni della decisione 1. È pregiudiziale ed assorbente la verifica di ammissibilità del ricorso, che conduce ad esito negativo. Il ricorso straordinario per cassazione non può infatti ritenersi ammissibile in relazione alla regolamentazione delle spese della fase sommaria dell'opposizione esecutiva operata dal giudice dell'esecuzione, essendo indirizzo ormai costante di questa Corte quello secondo il quale il provvedimento di liqui- dazione delle spese della fase sommaria dell'opposizione all'esecuzione deve essere contenuto nell'ordinanza che deci- de in merito alla sospensione dell'esecuzione stessa ai sensi dell'art. 624 c.p.c. ed è riesaminabile esclusivamente nel giu- dizio di merito dell'opposizione, che l'interessato può a tal fine Ric. n. 34233/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 28 settembre 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 5 sempre instaurare, anche in caso di mancata assegnazione dei relativi termini da parte del giudice dell'esecuzione, onde, in relazione a detto provvedimento (anche laddove, per errore, esso sia contenuto nell'ordinanza di estinzione del processo esecutivo ai sensi dell'art. 624, comma 3, c.p.c., per mancata introduzione del merito dell'opposizione) non è ammissibile né il reclamo al collegio ai sensi dell'art. 630 c.p.c., che riguarda esclusivamente il suddetto provvedimento di estinzione (ed eventualmente la contestuale liquidazione delle spese dello stesso processo esecutivo, ma non quello che regola le spese della fase sommaria dell'opposizione all'esecuzione), né l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e, tanto meno, il ricorso straordinario diretto per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22033 del 24/10/2011, Rv. 620286 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 22503 del 27/10/2011, Rv. 620241 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 19644 del 18/09/2014, Rv. 632022 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12170 del 14/06/2016, Rv. 640317 - 01; Sez. 6 - 3, Ordi- nanza n. 23733 del 10/10/2017, non massimata; nel mede- simo senso, diffusamente in motivazione, cfr. anche, tra le tante: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5060 del 04/03/2014, Rv. 630644 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9652 del 13/04/2017, Rv. 643828 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15082 del 31/05/2019, Rv. 654225 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30300 del 20/11/2019, Rv. 656163 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinan- za n. 3019 del 09/02/2021, Rv. 660609 - 01). Nella specie, quindi, la decisione relativa alle spese della fase sommaria dell'opposizione poteva essere posta in discussione dell'opponente esclusivamente instaurando la fase a cognizio- ne piena della stessa. Gli indicati principi di diritto devono ritenersi validi anche nel caso in cui, come nella specie, l'opposizione sia stata oggetto di rinuncia da parte dell'opponente, spettando comunque, an- Ric. n. 34233/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 28 settembre 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 5 che in siffatta ipotesi, esclusivamente al giudice del merito va- lutare la corretta liquidazione delle relative spese processuali (anche eventualmente ai sensi dell'art. 306 c.p.c.), in relazio- ne ad ogni fase dell'opposizione, mentre la relativa ordinanza del giudice dell'esecuzione resta in ogni caso un provvedimen- to non definitivo, in quanto emesso a conclusione della fase meramente sommaria del giudizio di opposizione, provvedi- mento che, di conseguenza, non può in nessun caso essere impugnato con il ricorso straordinario per cassazione. D'altra parte, è appena il caso di osservare che, nella specie (e contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c.), in realtà il giudice dell'esecuzione - del tutto corret- tamente - pur dando atto dell'avvenuta rinuncia dell'opponente, non ha affatto dichiarato l'estinzione del giudi- zio di opposizione, né ha liquidato le spese di quest'ultimo, ma si è limitato a dichiarare non luogo provvedere sull'istanza di sospensione dell'esecuzione (in virtù della suddetta rinuncia) e a liquidare le spese del "procedimento cautelare", cioè della fase sommaria dell'opposizione. Ogni questione sull'esito defi- nitivo del giudizio di opposizione (ivi inclusa la sua formale di- chiarazione di estinzione per rinuncia) e sulla definitiva liqui- dazione delle relative spese non poteva, dunque, che essere posta e decisa nel giudizio di merito a cognizione piena, come di regola. La radicale inammissibilità del ricorso esime dall'illustrare le specifiche censure poste a base dello stesso. 2. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del Ric. n. 34233/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 28 settembre 2021 - Ordinanza - Pagina 4 di 5 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dell'ente controricorrente, liquidan- dole in complessivi C 2.500,00, oltre spese prenotate a debito. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, in data 28 settembre 2021. Il presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]