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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 settembre 2015

Cassazione n. 05991/2022

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ORDINANZA sul ricorso 6706-2016 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2021 contro 3543 [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 419/2015 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 01/09/2015 R.G.N. 419/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 1°.9.2015, la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato l'INPS a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] i ratei della pensione di reversibilità maturati quale figlio inabile e a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il periodo non coperto da decadenza, nei limiti del triennio dalla domanda giudiziale; che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, deducendo un motivo di censura; che [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; [OSCURATO:PERSONA] che, con l'unico motivo di censura, l'INPS denuncia violazione degli artt. 47, d.P.R. n. 639/1970, e 4, d.l. n. 384/1992 (conv. con I. n. 438/1992), nonché falsa applicazione dell'art. 6, d.l. n. 103/1991 (conv. con I. n. 166/1991), per avere la Corte di merito ritenuto che la decadenza dal beneficio della prestazione previdenziale fosse mobile, ossia da calcolarsi in relazione ai ratei pregressi a decorrere dal triennio dalla proposizione della domanda giudiziale, laddove ad avviso di talune pronunce di questa Corte (e segnatamente di Cass. nn. 22110 del 2009, 4896 del 2010 e 17562 del 2011) il superamento dei termini complessivamente previsti per la definizione del procedimento amministrativo, in caso di assenza o di tardiva presentazione del ricorso amministrativo, determinerebbe l'inammissibilità della domanda e l'estinzione dei ratei della prestazione nel frattempo maturati, con conseguente assorbimento della previsione di cui all'art. 6, comma 1, d.l. n. 103/1991, cit., nella parte in cui stabilisce che "in caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei"; che il motivo è infondato, atteso che questa Corte, espressamente superando le statuizioni di Cass. n. 22110 del 2009 e succ. conf., ha ricostruito la disciplina di riferimento nel senso che: a) la scadenza dei termini complessivamente previsti per l'esaurimento del procedimento completa le ipotesi delle diverse eventualità di decorrenza del termine in presenza del comune presupposto, costituito dall'avvenuta presentazione del ricorso amministrativo; b) per contro, ove sia mancato qualsiasi ricorso, la situazione rimane disciplinata dalla seconda parte dell'art. 6, connma 1, d.l. n. 103/1991, cit., in cui il dies a quo è rappresentato dal giorno della maturazione dei singoli ratei di prestazione; c) la scadenza suddetta, costituendo il limite estremo di utilità di ricorsi proposti tardivamente, ma pur sempre anteriormente al suo verificarsi, determina anche l'effetto dell'irrilevanza di un ricorso proposto solo successivamente, rispetto al quale potrà semmai porsi il problema se esso sia identificabile come nuova domanda amministrativa; d) la scadenza stessa, in assenza di ricorsi anteriormente presentati, e nonostante la presenza di ricorsi proposti successivamente ad essa, non determina il dies a quo del termine di decadenza dall'azione giudiziaria, operando in relazione alle testé descritte eventualità la diversa ipotesi di decadenza introdotta dall'art. 6, d.l. n. 103/1991, ossia quella decorrente dalla maturazione dei singoli ratei (così, fra tante, Cass. nn. 15386, 9291 e 8310 del 2016, cui ha dato continuità Cass. n. 33247 del 2021);che il ricorso, pertanto, va rigettato, nulla statuendosi sulle spese di lite per non avere l'intimato svolto alcuna attività difensiva; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13. 1i Così deciso in Roma, nell'adunanza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 6706-2016 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2021 contro 3543 [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 419/2015 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 01/09/2015 R.G.N. 419/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 1°.9.2015, la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato l'INPS a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] i ratei della pensione di reversibilità maturati quale figlio inabile e a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il periodo non coperto da decadenza, nei limiti del triennio dalla domanda giudiziale; che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, deducendo un motivo di censura; che [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; [OSCURATO:PERSONA] che, con l'unico motivo di censura, l'INPS denuncia violazione degli artt. 47, d.P.R. n. 639/1970, e 4, d.l. n. 384/1992 (conv. con I. n. 438/1992), nonché falsa applicazione dell'art. 6, d.l. n. 103/1991 (conv. con I. n. 166/1991), per avere la Corte di merito ritenuto che la decadenza dal beneficio della prestazione previdenziale fosse mobile, ossia da calcolarsi in relazione ai ratei pregressi a decorrere dal triennio dalla proposizione della domanda giudiziale, laddove ad avviso di talune pronunce di questa Corte (e segnatamente di Cass. nn. 22110 del 2009, 4896 del 2010 e 17562 del 2011) il superamento dei termini complessivamente previsti per la definizione del procedimento amministrativo, in caso di assenza o di tardiva presentazione del ricorso amministrativo, determinerebbe l'inammissibilità della domanda e l'estinzione dei ratei della prestazione nel frattempo maturati, con conseguente assorbimento della previsione di cui all'art. 6, comma 1, d.l. n. 103/1991, cit., nella parte in cui stabilisce che "in caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei"; che il motivo è infondato, atteso che questa Corte, espressamente superando le statuizioni di Cass. n. 22110 del 2009 e succ. conf., ha ricostruito la disciplina di riferimento nel senso che: a) la scadenza dei termini complessivamente previsti per l'esaurimento del procedimento completa le ipotesi delle diverse eventualità di decorrenza del termine in presenza del comune presupposto, costituito dall'avvenuta presentazione del ricorso amministrativo; b) per contro, ove sia mancato qualsiasi ricorso, la situazione rimane disciplinata dalla seconda parte dell'art. 6, connma 1, d.l. n. 103/1991, cit., in cui il dies a quo è rappresentato dal giorno della maturazione dei singoli ratei di prestazione; c) la scadenza suddetta, costituendo il limite estremo di utilità di ricorsi proposti tardivamente, ma pur sempre anteriormente al suo verificarsi, determina anche l'effetto dell'irrilevanza di un ricorso proposto solo successivamente, rispetto al quale potrà semmai porsi il problema se esso sia identificabile come nuova domanda amministrativa; d) la scadenza stessa, in assenza di ricorsi anteriormente presentati, e nonostante la presenza di ricorsi proposti successivamente ad essa, non determina il dies a quo del termine di decadenza dall'azione giudiziaria, operando in relazione alle testé descritte eventualità la diversa ipotesi di decadenza introdotta dall'art. 6, d.l. n. 103/1991, ossia quella decorrente dalla maturazione dei singoli ratei (così, fra tante, Cass. nn. 15386, 9291 e 8310 del 2016, cui ha dato continuità Cass. n. 33247 del 2021);che il ricorso, pertanto, va rigettato, nulla statuendosi sulle spese di lite per non avere l'intimato svolto alcuna attività difensiva; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13. 1i Così deciso in Roma, nell'adunanza
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