CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 settembre 2026
Cassazione n. 34016/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!3 ci 26 -REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA]. Sez. da98 [OSCURATO:PERSONA] -Relatrice- C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 22230/2026 [OSCURATO:PERSONA] Giovine SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. in Marocco il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Padova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento dell'ordinanza con la quale il Tribunale di Padova ha rigettato la richiesta di riesame del sequestro impeditivo della somma di ca. 34.000 euro rivenuta - custodita in buste separate e avvolte in un grembiule - nella cassaforte della macelleria di proprietà dell'indagato sita in un centro commerciale. Nell'ordinanza impugnata si dà atto che si procede a indagini a carico del ricorrente per il reato di ricettazione della somma (art. 648 cod. pen.), provento dell'attività di spaccio svolta dai fratelli, documentata dai servizi di osservazione e dalle captazioni ottenute attraverso un servizio dedicatodi videosorveglianza, risultanze che danno conto della frequente entrata e uscita dei predetti dalla macelleria dove, verosimilmente, procedevano al confezionamento delle dosi. Il ricorrente, si osserva nell'ordinanza impugnata, è sottoposto alla misura di affidamento in prova ai servizi sociali perché già condannato per reati in materia di stupefacenti. 2. Con unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] denuncia contraddittorietà e illogicità della motivazione sulla ritenuta sussistenza del fumus dediti poiché non risulta accertato il coinvolgimento del ricorrente nelle attività di spaccio dei fratelli /che non hanno alcuna cointeressenza nella titolarità o gestione della macelleria di cui è proprietario e unico gerente. Risulta, pertanto, manifestamente illogica la conclusione che i fratelli dell'indagato avessero in uso la cassaforte dell'esercizio commerciale che ha redditi di ingente valore economico, come comprovato dagli scontrini di chiusura giornaliera che danno conto di incassi ascendenti a oltre duemila euro. Il Tribunale ha ritenuto non attendibili le dichiarazioni sulla consistenza degli incassi, di una teste escussa — la mediatrice culturale che segue l'indagato - e il contenuto degli scontrini perché prodotti in forma caotica e senza alcun ordine e, pertanto, ha trascurato la rilevanza della documentazione prodotta al fine di dimostrare la riconducibilità della somma all'indagato e alla sua lecita attività commerciale. 3. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen. modificato dall'art. 11, comma 3, d.l. n. 29 del 6 giugno 2024, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 120 del 8 agosto 2024 n. 120. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non deducibili. 2. Va ricordato che contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, genus al quale è riconducibile il sequestro cd. impeditivo, il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge, vizio che ricorre quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893 - 01). 2Il ricorso in esame neppure deduce tale vizio ma denuncia la contraddittorietà e manifesta illogicità dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente il fumus del reato di ricettazione. Le argomentazioni sviluppate sul punto dal Tribunale, che, con chiarezza, pur richiamandone la precedente condanna, non coinvolgono il [OSCURATO:PERSONA] nell'attività di cessione, non risultano apparenti nella parte in cui, dopo avere illustrato le circostanze di fatto che denotano l'utilizzo dei locali della macelleria come luogo di appoggio dell'attività dei fratelli dell'indagato, spiegano che l'esercizio commerciale veniva utilizzato, verosimilmente, anche come luogo di occultamento del denaro in contanti provento dell'attività di spaccio, denaro che era custodito in buste separate all'interno della cassaforte, con modalità compatibili con la destinazione a più persone o, comunque, a più impieghi. 3.Non possono essere ritenute apodittiche e meramente assertive le affermazioni con le quali il Tribunale ha ritenuto non attendibili le dichiarazioni della informatrice Barbisan sui guadagni - in tesi rilevanti - dell'esercizio commerciale, perché risultate eccentriche rispetto alla funzione svolta (la dichiarante è mediatrice culturale e addetta al disbrigo di pratiche amministrative nell'interesse dell'indagato), nonché la documentazione prodotta, in parte relativa a incassi successivi ai fatti e, comunque, depositata in forma caotica e risultata, per alcune voci che la compongono, non pertinente all'attività della macelleria ma a un'attività di lotteria istantanea. La motivazione dell'ordinanza impugnata non è, dunque, apparente, ma, in ragionato confronto critico con la documentazione allegata dal ricorrente, ha evidenziato gli elementi che, con valutazione nel merito, non soggetta a sindacato nella sede di legittimità, denotano la sussistenza del fumus de/citi del reato di ricettazione (art. 648 cod. pen.). La sussistenza del "fumus" del delitto di ricettazione può essere desunta, nel caso di rinvenimento di rilevanti somme di denaro della cui disponibilità non sia fornita giustificazione, dal luogo e modalità di occultamento in presenza di circostanze di fatto che, come nel caso in esame, denotano l'utilizzazione del luogo di occultamento (la macelleria di proprietà dell'indagato), come luogo di smercio della droga, attività, questa, univocamente riconducibile ai fratelli del ricorrente e costituente reato presupposto di quello di ricettazione. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la 3, ,somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammi P.Q.MDon. sa eppina Lirimele 4