CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 luglio 2023
Cassazione n. 05177/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TRANIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG , DoiroR PteTko G-PIEZA che ha chiesto l'annullamento senza rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini Preliminari del Tribunale di Trani, di convalida del provvedimento emesso in data 24/07/2023 dal Questore di [OSCURATO:PERSONA], con il quale veniva disposto il divieto di accesso in tutti i luoghi del territorio nazionale in cui si svolgono tutte le competizioni sportive calcistiche e l'obbligo di presentazione all'autorità di [OSCURATO:PERSONA] di Terni in occasione delle partite della squadra della [OSCURATO:PERSONA], anche amichevoli, quindici minuti e cento minuti dopo l'orario di inizio di ogni partita, na sola volta, trenta minuti dopo l'orario di inizio delle partite della eu i medesima squadra quando gioca in trasferta, per la durata di anni cinque. 2.1. Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione del diritto al contraddittorio, non avendo il Giudice di merito consentito al ricorrente di formulare argomentazioni difensive, posto che il provvedimento questorile è stato notificato al ricorrente il 27/07/2023, alle ore 18,20, e che la convalida da parte del G.i.p. è stata emessa e depositata in cancelleria in data 28/07/2023, alle ore 14,35. Il giudice non ha, dunque, rispettato il termine di 48 ore decorrente dalla notifica al prevenuto del provvedimento del questore, intervallo di tempo necessario affinché l'interessato possa prendere visione della documentazione posta alla base della richiesta di convalida, estrarne copia e così depositare controdeduzioni difensive. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Occorre richiamare il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Rv. 266223), secondo cui il destinatario del provvedimento del Questore ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida. Per tale ragione, la convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di polizia non può intervenire prima che sia decorso un termine indispensabile che, per uniforme giurisprudenza di questa Corte, va individuato nelle 48 ore successive al momento della notificazione del provvedimento amministrativo, analogamente a quello entro cui il P.M. può richiedere al G.I.P. la relativa convalida. Ne segue che il mancato rispetto di tale termine per difetto incide sul diritto di difesa del sottoposto, essendo un termine incomprimibile, funzionale al contraddittorio, in quanto inibisce la possibilità di approntare congruamente ed in modo effettivo le proprie difese mediante memorie o deduzioni. Pertanto, la convalida del - provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, non può intervenire prima che sia decorso il detto termine di quarantotto ore dalla sua notifica all'interessato poiché l'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale (Sez. U, n. 4441 del 29/11/2005, Rv. 232711; Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020; Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, Rv. 281341; Sez. 3, n. 12665 del 06/03/2018, non mass. in fattispecie del tutto analoga). 1.1.Nel caso di specie, il provvedimento questorile è stato notificato al ricorrente il 27/07/2023, alle ore 18,20, la richiesta del Pm è stata depositata in data 28/07/2023 alle ore 12,10 e a convalida da parte del G.i.p. risulta essere emessa e depositata in cancelleria in data 28/07/2023, alle ore 14,35 s ) A.1 4)^ ,t ivt AIAI r_A L, JI.A f A 44 t Ali 2 15 2.Tale epilogo decisorio, comportando un pronunciamento di natura rescindente, determina l'ultroneità della disamina degli ulteriori motivi di ricorso. PQM Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso all'udienza del 6 dicembre 2023 il Consigliere