Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:T:2007:214
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]150/04
Mülhens GmbH & Co. KG
contro
[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI)
«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo [OSCURATO:PERSONA] — Marchio nazionale denominativo anteriore [OSCURATO:PERSONA] — Impedimenti relativi alla registrazione — Marchio notoriamente conosciuto ai sensi dell’art. 6 bis della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94»
Massime della sentenza
1.
Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione
da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili
2.
Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione
da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]
3.
Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione
da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile notoriamente conosciuto in uno Stato membro
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]
4.
Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione
da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà
(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 5)
1.
Come risulta dall’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, un rischio di confusione tra
due marchi identici o simili può essere riconosciuto soltanto nei limiti del principio di specialità, cioè qualora i prodotti
o servizi in questione siano percepiti dal pubblico di riferimento come identici o simili, e ciò indipendentemente dal carattere
distintivo di cui gode il marchio anteriore per la conoscenza che di esso può avere il pubblico interessato.
(v. punto 34)
2.
Per valutare la somiglianza fra i prodotti o servizi in questione, ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94
sul marchio comunitario, si deve tener conto di tutti i fattori rilevanti che caratterizzano il rapporto fra tali prodotti
o servizi, fattori che includono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità
o complementarità.
I prodotti di profumeria, di per sé, non possono essere considerati simili ai prodotti in pelle della classe 18 ai sensi dell’Accordo
di Nizza e agli articoli di abbigliamento della classe 25 ai sensi del medesimo accordo. Sono, infatti, chiaramente diversi
tanto dai prodotti in pelle quanto dagli articoli di abbigliamento, sia per natura che per destinazione o uso. Peraltro, nessun
elemento consente di ritenere che gli stessi siano concorrenti o complementari dal punto di vista funzionale.
Non si può escludere che, in particolare nei settori della moda e dei prodotti destinati alla cura dell’immagine, al di là
di una complementarità funzionale possa nascere, nella percezione del pubblico di riferimento, una complementarità di tipo
estetico fra prodotti aventi natura, destinazione ed utilizzo differenti.
Tuttavia, tale complementarità estetica, che deve consistere in un vero bisogno estetico, nel senso che un prodotto dev’essere
indispensabile o importante per l’uso dell’altro e che i consumatori devono ritenere abituale e normale utilizzare tali prodotti
insieme, non basta per affermare che esiste una somiglianza tra gli stessi, ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento
n. 40/94. A tal fine è anche necessario che i consumatori ritengano normale che i prodotti siano commercializzati con il medesimo
marchio, il che comporta, di regola, che gran parte dei produttori o dei distributori rispettivi di tali prodotti siano i
medesimi.
La circostanza che il pubblico sia abituato al fatto che taluni articoli del settore della moda sono commercializzati con
marchi di profumi non può consentire di affermare l’esistenza di un nesso di complementarità estetica tra i prodotti di profumeria,
da un lato, e i prodotti in pelle e i vestiti, dall’altro, nel senso che gli uni sarebbero indispensabili o importanti per
l’uso degli altri e che i consumatori riterrebbero abituale e normale utilizzare tali prodotti insieme.
(v. punti 29, 31-32, 35-38)
3.
Non sussiste rischio di confusione tra il segno figurativo [OSCURATO:PERSONA], la cui registrazione come marchio comunitario sia richiesta
per prodotti in pelle ed articoli di abbigliamento di cui alle classi, rispettivamente, 18 e 25 ai sensi dell’Accordo di Nizza,
e il segno denominativo [OSCURATO:PERSONA], marchio non registrato, che si sostiene essere notoriamente conosciuto in Germania per «profumo,
acqua di toeletta, acqua di Colonia, lozioni per il corpo, saponette, gel per doccia, ecc.», atteso che i prodotti di profumeria
non possono essere considerati simili ai prodotti in pelle di cui alla classe 18 e agli articoli di abbigliamento di cui alla
classe 25.
(v. punti 31-32)
4.
Risulta dal testo dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, il quale utilizza l’espressione «per
i quali è registrato il marchio anteriore», che questa disposizione si applica ai marchi anteriori ex art. 8, n. 2, di tale
regolamento soltanto qualora gli stessi siano stati registrati.
Di conseguenza, contrariamente all’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, il quale ammette, per prodotti o servizi
identici o simili, le opposizioni fondate su marchi per i quali non è stata dimostrata la registrazione ma che sono notoriamente
conosciuti ai sensi dell’art. 6 bis della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA], l’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 tutela, rispetto
a prodotti o servizi non simili, soltanto i marchi notoriamente conosciuti, ai sensi dell’art. 6 bis della Convenzione di
[OSCURATO:PERSONA], per i quali è dimostrata la registrazione.
L’esclusione dall’ambito applicativo dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 dei marchi notoriamente conosciuti per i
quali non è stata dimostrata la registrazione è coerente con l’art. 6 bis della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA], il quale, essendo applicabile
solo nei limiti del principio di specialità, non prevede alcuna tutela nei confronti di prodotti non simili.
(v. punti 55-57)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
11 luglio 2007 (
*
)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo [OSCURATO:PERSONA] – Marchio nazionale denominativo anteriore [OSCURATO:PERSONA] – Impedimenti relativi alla registrazione – Marchio notoriamente conosciuto ai sensi dell’art. 6 bis della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 – Art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94»
Nella causa T‑150/04,
Mülhens GmbH & Co. KG,
con sede in Colonia (Germania), rappresentata dall’avv. T. Schulte-Beckhausen,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI),
rappresentato inizialmente dalla sig.ra M. Capostagno e successivamente dal sig. O. Montalto, in qualità di agenti,
convenuto,
controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) e interveniente dinanzi al Tribunale:
[OSCURATO:SOCIETA],
con sede in [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dagli avv.ti G. Floridia, F. Polettini e R. Floridia,
avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione
nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 18 febbraio 2004 (procedimento R 949/2001‑1), relativa ad un procedimento
di opposizione tra la Mülhens GmbH & Co. KG e la [OSCURATO:SOCIETA],
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Seconda Sezione),
composto dal sig. J. [OSCURATO:PERSONA], presidente, dal sig. A.W.H. [OSCURATO:PERSONA] e dalla sig.ra I. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: sig. J. [OSCURATO:PERSONA], amministratore principale
visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 23 aprile 2004,
visto il controricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), depositato nella
cancelleria del Tribunale il 29 ottobre 2004,
visto il controricorso dell’interveniente, depositato nella cancelleria del Tribunale il 19 ottobre 2004,
viste le misure di organizzazione del procedimento 14 dicembre 2005,
in seguito alla trattazione orale del 6 settembre 2006,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti
1
Il 2 dicembre 1998 l’interveniente ha presentato all’[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(in prosieguo: l’«UAMI») una domanda di marchio comunitario, ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993,
n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato.
2
La domanda di marchio aveva ad oggetto la registrazione del marchio figurativo seguente:
3
La richiesta era relativa ai prodotti di cui alle classi 18 e 25 dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957 sulla classificazione
internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, corrispondenti
alla descrizione seguente:
– Classe 18: «Borse; borsette; valigie; zaini; portafogli; borsellini; cartelle; cartelle portadocumenti in pelle e in similpelle;
borselli; bauli; pelle; articoli di pelle; cuoio e articoli di cuoio; imitazioni di pelle e di cuoio ed articoli fabbricati
con tali materiali; ombrelli da sole; ombrelloni; ombrelli; bastoni da passeggio; finimenti ed altri articoli di selleria».
– Classe 25: «Abbigliamento per uomo, donna e ragazzi in genere, comprendente: abiti in pelle; camicie; camicette; gonne; tailleurs;
giacche; pantaloni; pantaloncini; maglie; magliette; pigiami; calze; canottiere; busti; reggicalze; mutande; reggiseni; sottovesti;
cappelli; foulards; cravatte; impermeabili; soprabiti; cappotti, costumi da bagno; tute sportive; giacche a vento; pantaloni
da sci; cinture; pellicce; sciarpe; guanti; vestaglie; calzature in genere, comprendenti: pantofole, scarpe, scarpe sportive,
stivali e sandali».
4
La domanda di marchio è stata pubblicata nel
Bollettino dei marchi comunitari
22 luglio 1999, n. 59.
5
Il 14 ottobre 1999 la ricorrente ha proposto opposizione contro la domanda di marchio comunitario, ai sensi dell’art. 8, n. 1,
lett. b), e n. 5, del regolamento n. 40/94.
6
A sostegno di tale opposizione, la ricorrente ha fatto valere il segno denominativo [OSCURATO:PERSONA], marchio non registrato, che ha
sostenuto essere notoriamente conosciuto in Germania per i prodotti seguenti: «profumo, acqua di toeletta, acqua di Colonia,
lozioni per il corpo, saponette, gel per doccia, ecc.».
7
L’opposizione era fondata sull’insieme dei prodotti contrassegnati dal marchio anteriore, ed era diretta contro tutti i prodotti
indicati nella domanda di marchio.
8
Con decisione 17 settembre 2001 la divisione di opposizione ha ritenuto che la ricorrente avesse dimostrato la notorietà del
marchio anteriore, in Germania, per i prodotti seguenti: «prodotti di profumeria: acqua di Colonia, profumi». La divisione
di opposizione ha tuttavia respinto l’opposizione in quanto, da un lato, non erano soddisfatte, per la diversità dei prodotti
in questione, le condizioni di cui all’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 e, dall’altro, non era applicabile
la tutela di cui all’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, poiché l’opposizione era fondata su un marchio non registrato.
9
Il 6 novembre 2001 la ricorrente ha proposto un ricorso contro la decisione della divisione di opposizione.
10
Con decisione 18 febbraio 2004 (in prosieguo: la «decisione impugnata») la commissione di ricorso ha respinto il ricorso,
condannando la ricorrente alle spese.
11
La commissione di ricorso ha ritenuto che l’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 richiedesse la prova di un’identità
o di una somiglianza tra i segni e quella di un’identità o di una somiglianza tra i prodotti o i servizi contrassegnati. Sebbene
sia stato ritenuto che i segni in conflitto mostrassero un’indiscutibile somiglianza, si è tuttavia considerato che i prodotti
in questione presentavano nette differenze. La commissione di ricorso ha inoltre ritenuto che la notorietà di un marchio non
consentisse di presumere esistente un rischio di confusione per il solo fatto dell’esistenza di un rischio di associazione
in senso stretto. Per quanto riguarda l’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, la commissione di ricorso ha ritenuto che
l’opposizione non potesse essere accolta ai sensi di tale norma, postulando quest’ultima la previa registrazione del marchio
anteriore.
Conclusioni delle parti
12
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione impugnata;
– condannare l’UAMI alle spese.
13
L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese.
14
L’interveniente chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese.
Diritto
15
La ricorrente fa valere due motivi, con i quali invoca, rispettivamente, la violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento
n. 40/94 e la violazione dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94.
Sul primo motivo, con il quale si fa valere la violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94
Argomenti delle parti
16
La ricorrente sostiene l’esistenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b),
del regolamento n. 40/94. I marchi in conflitto presenterebbero un elevato grado di somiglianza sia dal punto di vista visivo
che fonetico. Tale somiglianza deriverebbe dall’elemento caretterizzante «tosca», messo in particolare evidenza, mentre l’elemento
complementare «blu» non sarebbe in grado di attirare l’attenzione del consumatore, stante il suo carattere descrittivo. Peraltro,
il marchio anteriore [OSCURATO:PERSONA] possiederebbe un forte carattere distintivo a causa della sua notorietà, il che richiederebbe che
i prodotti indicati nella domanda di registrazione fossero nettamente diversi dai prodotti per i quali il marchio notoriamente
conosciuto è tutelato.
17
La ricorrente afferma che i prodotti devono essere considerati simili quando il pubblico crede che gli stessi provengano dalla
medesima impresa o da imprese economicamente collegate. A suo giudizio, sulla base dei criteri sviluppati nella sentenza della
Corte 29 settembre 1998, causa C‑39/97, Canon ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5507), i prodotti in esame dovrebbero essere considerati complementari
e almeno parzialmente simili. Essi non potrebbero in alcun modo essere ritenuti del tutto diversi.
18
La ricorrente sostiene che numerose imprese del settore della moda o degli accessori concedono sui propri marchi licenze per
la produzione e la commercializzazione di articoli di profumeria. Alcune di queste imprese, che erano originariamente attive
nel settore della moda, come Gucci, Chanel o Rochas, sarebbero del resto ormai conosciute soltanto come produttrici di profumi.
Il pubblico sarebbe quindi abituato al fatto che articoli di moda e di pelletteria siano offerti e commercializzati con marchi
di profumi. Esisterebbe inoltre tutta una serie di stilisti che svolgono la propria attività sia nel settore dei profumi che
in quello della moda, associando il proprio nome ad entrambi i tipi di prodotti. Non essendo di regola informato delle licenze
che sono concesse, il pubblico interessato attribuirebbe alla stessa impresa i prodotti caratterizzati dal medesimo marchio.
19
Nelle proprie osservazioni in risposta ai quesiti del Tribunale, la ricorrente sostiene che numerosi marchi contraddistinguono
prodotti di lusso differenti, come borse in pelle, calzature, articoli di abbigliamento e profumi. A tale proposito, essa
richiama i marchi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Prada, Gucci, Lacoste, Cacharel, Chanel, Dior, Kenzo, Joop!, Davidoff, Armani,
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].
20
In aggiunta, la ricorrente richiama la sentenza dell’[OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di Colonia, Germania) 28 marzo
2003 (causa 6 U 113/02). Nelle proprie osservazioni in risposta ai quesiti del Tribunale essa indica anche altre decisioni
di giudici nazionali in cui si tende ad ammettere che prodotti fisicamente e funzionalmente diversi, come i profumi e gli
articoli di abbigliamento, possano tuttavia presentare una certa somiglianza a causa della loro distribuzione con marchi identici,
quale conseguenza della pratica della concessione di licenze.
21
La ricorrente aggiunge che i prodotti in questione hanno in comune il fatto di essere importanti per l’immagine di una persona,
il che sarebbe confermato dal fatto che, nelle riviste di moda come
Vogue
, la pubblicità riguarda quasi esclusivamente la moda, gli accessori di moda e gli articoli di profumeria. Tali prodotti dunque
si completerebbero a vicenda, e sarebbero caratterizzati da un rapporto di complementarità in grado di suscitare nel consumatore
l’idea che tali prodotti provengano da un unico soggetto di riferimento.
22
In risposta ai quesiti del Tribunale, la ricorrente sostiene infine che, per valutare il rischio di confusione tra un marchio
anteriore ed uno più recente, non si deve considerare il modo in cui i produttori ampliano nel corso del tempo le proprie
gamme di prodotti. Né l’art. 8 né le altre disposizioni del regolamento n. 40/94 consentono di valutare il rischio di confusione
tenendo conto dell’ordine secondo il quale il titolare di un marchio crea il proprio assortimento.
23
L’UAMI e l’interveniente contestano la fondatezza del motivo.
Giudizio del Tribunale
24
Ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore,
il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio
anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un
rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. Ai sensi dell’art. 8, n. 2,
lett. c), si considerano marchi anteriori i marchi che, alla data di presentazione della domanda di registrazione del marchio
comunitario, sono notoriamente conosciuti in uno Stato membro ai sensi dell’art. 6 bis della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] per la
protezione della proprietà industriale, del 20 marzo 1883, riveduta da ultimo a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificata il
28 settembre 1979 (
Recueil des traités des Nations unies
, vol. 828, n. 11847, pag. 108; in prosieguo: la «Convenzione di [OSCURATO:PERSONA]»).
25
Secondo una giurisprudenza costante, costituisce rischio di confusione il rischio che il pubblico possa ritenere i prodotti
o i servizi in questione provenienti dalla medesima impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate.
26
Secondo la medesima giurisprudenza il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, sulla base della percezione
che il pubblico di riferimento ha dei segni e dei prodotti o servizi in questione, tenendo altresì conto di tutti gli elementi
rilevanti nel caso, in particolare dell’interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o dei servizi contrassegnati
[v. sentenza del Tribunale 9 luglio 2003, causa T‑162/01, Laboratorios RTB/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]),
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2821, punti 31-33 e giurisprudenza ivi citata, nonché sentenza del Tribunale 22 giugno 2004, causa T‑185/02,
Ruiz-Picasso e a./UAMI – DaimlerChrysler (PICARO), [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1739, punti 49 e 50].
27
Risulta dall’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 che un rischio di confusione ai sensi di tale disposizione presuppone
un’identità o una somiglianza dei prodotti o dei servizi designati. Pertanto, anche nell’ipotesi in cui sussista identità
del segno richiesto con un marchio il cui carattere distintivo è particolarmente forte, è pur sempre necessario dimostrare
che sussiste una somiglianza tra i prodotti o i servizi designati dai marchi in conflitto [sentenza del Tribunale 15 febbraio
2005, causa T‑296/02, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI – REWE-Zentral (LINDENHOF), [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑563, punto 48; v. anche, per analogia,
sentenza Canon, cit., punto 22].
28
Poiché la decisione impugnata ha negato l’esistenza di un rischio di confusione sulla base della mancata dimostrazione della
somiglianza dei prodotti contrassegnati dai marchi di cui è causa, per esaminare la fondatezza del primo motivo è sufficiente
affrontare la questione della somiglianza tra i prodotti di cui trattasi.
29
Per valutare la somiglianza fra i prodotti in questione si deve tener conto di tutti i fattori rilevanti che caratterizzano
il rapporto fra tali prodotti. Questi fattori includono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego
nonché la loro concorrenzialità o complementarità (sentenza LINDENHOF, cit., punto 49; v. anche, per analogia, sentenza Canon,
cit., punto 23).
30
Nel presente caso, risulta dalla decisione impugnata, non contestata su tale punto, che i prodotti contrassegnati dal marchio
anteriore corrispondono alla descrizione seguente: «prodotti di profumeria: acque di Colonia, profumi». I prodotti contrassegnati
dal marchio richiesto sono i prodotti delle classi 18 e 25 indicati supra, al punto 3.
31
Si deve rilevare che, di per sé, i prodotti di profumeria e i prodotti in pelle della classe 18 non possono essere considerati
simili. Infatti i prodotti di profumeria e i prodotti in pelle sono chiaramente diversi sia per natura che per destinazione
o uso. Né alcun elemento consente di ritenere che gli stessi siano concorrenti o complementari dal punto di vista funzionale.
32
Un’identica conclusione si impone per quanto riguarda il confronto tra i prodotti di profumeria e gli articoli di abbigliamento
della classe 25. Anch’essi si differenziano, di per sé, sia per natura che per destinazione o uso. Anche in questo caso, nessun
elemento consente di ritenere che gli stessi siano concorrenti o complementari.
33
La ricorrente sostiene tuttavia che i prodotti contrassegnati dai marchi in conflitto possiedono un certo grado di somiglianza,
poiché, a causa delle licenze che le imprese del settore della moda concederebbero sui loro marchi per la commercializzazione
di articoli di profumeria, il pubblico è abituato al fatto che taluni articoli di moda siano commercializzati con marchi di
profumi e ricollega tali prodotti alla medesima impresa.
34
Si deve in proposito evidenziare che, come risulta dall’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, un rischio di confusione
tra due marchi identici o simili può essere riconosciuto soltanto nei limiti del principio di specialità, cioè qualora i prodotti
o servizi in questione siano percepiti dal pubblico di riferimento come identici o simili, e ciò, come è stato ricordato più
sopra al punto 27, indipendentemente dal carattere distintivo di cui gode il marchio anteriore per la conoscenza che di esso
può avere il pubblico interessato.
35
Ciò posto, non si può escludere che, in particolare nei settori della moda e dei prodotti destinati alla cura dell’immagine,
al di là di una complementarità funzionale possa nascere, nella percezione del pubblico di riferimento, una complementarità
di tipo estetico fra prodotti aventi natura, destinazione ed utilizzo differenti.
36
Per creare un certo grado di somiglianza ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, tale complementarità
estetica deve consistere in un vero bisogno estetico, nel senso che un prodotto sia indispensabile o importante per l’uso
dell’altro e che i consumatori ritengano abituale e normale utilizzare tali prodotti insieme [v., in tal senso, sentenza del
Tribunale 1° marzo 2005, causa T‑169/03, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑685, punti 60 e 62].
37
Occorre tuttavia evidenziare che l’esistenza, fra i prodotti in questione, di una complementarità estetica come quella di
cui al punto precedente non basta per affermare che esiste una somiglianza tra gli stessi. A tal fine è anche necessario che
i consumatori ritengano normale che i prodotti siano commercializzati con il medesimo marchio, il che comporta, di regola,
che gran parte dei produttori o dei distributori rispettivi di tali prodotti siano i medesimi (sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit.,
punto 63).
38
Nel presente caso la ricorrente si limita a rilevare che il pubblico è abituato al fatto che taluni articoli del settore della
moda siano commercializzati con marchi di profumi, a causa della pratica delle licenze. Anche ritenendola dimostrata, tale
sola circostanza non sarebbe sufficiente per compensare la mancanza di somiglianza fra i prodotti in questione. In particolare,
tale circostanza non può consentire di affermare l’esistenza di un nesso di complementarità estetica tra i prodotti di profumeria,
da un lato, e i prodotti in pelle e i vestiti, di cui più sopra al punto 3, dall’altro, nel senso che gli uni sarebbero indispensabili
o importanti per l’uso degli altri e che i consumatori riterrebbero abituale e normale utilizzare tali prodotti insieme.
39
La ricorrente sostiene tuttavia che i prodotti in questione hanno in comune il fatto di essere importanti per l’immagine di
una persona, e compaiono insieme nelle riviste di moda. Si deve in proposito osservare, oltre alla tardività di tale argomento,
non proposto nell’ambito del procedimento dinanzi all’UAMI, che tale circostanza non sarebbe comunque sufficiente per dimostrare
l’esistenza di una complementarità estetica come quella indicata supra, al punto 36.
40
Per quanto riguarda l’argomento della ricorrente imperniato sulla pronuncia dell’[OSCURATO:PERSONA] 28 marzo 2003 (v.
supra, punto 20), si deve osservare che tale decisione è stata annullata con sentenza del Bundesgerichtshof (Corte federale
di cassazione, Germania) 30 marzo 2006 (causa I ZR 96/03) e che, in ogni caso, una decisione di un giudice nazionale non può
vincolare né l’UAMI né il giudice comunitario. Il regime comunitario dei marchi è infatti un sistema autonomo, la cui applicazione
è indipendente da qualunque sistema nazionale [sentenza del Tribunale 5 dicembre 2000, causa T‑32/00, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI (electronica),
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3829, punto 47].
41
Risulta da quanto sopra che la commissione di ricorso ha correttamente affermato l’assenza di somiglianza fra i prodotti in
questione. Il presente motivo deve pertanto essere respinto.
Sul secondo motivo, con il quale si fa valere la violazione dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94
Argomenti delle parti
42
La ricorrente sostiene che l’opposizione deve altresì essere accolta ai sensi dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94.
A suo giudizio, la commissione di ricorso ha commesso un errore di diritto ritenendo l’art. 8, n. 5, applicabile soltanto
ai marchi registrati.
43
Secondo la ricorrente, la tesi sostenuta dalla commissione di ricorso contrasta con lo spirito e con la lettera dell’art. 8,
n. 5, del regolamento n. 40/94, poiché tale disposizione fa rinvio ai marchi anteriori ai sensi del n. 2 del medesimo articolo
e quindi, tra l’altro, ai marchi notoriamente conosciuti di cui all’art. 8, n. 2, lett. c), del regolamento. Secondo la ricorrente,
se l’art. 8, n. 5, si riferisse soltanto ai marchi registrati, in tale n. 5 sarebbe stato richiamato soltanto il n. 2, lett. a)
e b).
44
La ricorrente afferma peraltro che l’espressione «per i quali è registrato il marchio anteriore», nell’art. 8, n. 5, del regolamento
n. 40/94, è il frutto di un errore di redazione. Tale norma avrebbe dovuto recitare «per i quali il marchio anteriore è tutelato»,
così da comprendere anche i marchi notoriamente conosciuti ai sensi dell’art. 6 bis della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA].
45
Per sostenere l’argomento secondo il quale l’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 può essere interpretato in modo estensivo
e contrario al suo tenore letterale, la ricorrente richiama la sentenza della Corte 9 gennaio 2003, causa C‑292/00, Davidoff
([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑389, punto 24), nella quale la Corte avrebbe interpretato l’art. 5, n. 2, della prima direttiva del Consiglio
21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989,
L 40, pag. 1), non soltanto guardando al suo tenore letterale, ma anche alla luce della struttura e degli obiettivi del sistema
in cui esso si inserisce. La ricorrente sottolinea che, se l’obiettivo dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 è, come
quello dell’art. 5, n. 2, della direttiva 89/104, una protezione più ampia del marchio notorio, dovrebbero beneficiare di
tale protezione estesa non soltanto i marchi registrati, ma anche i marchi anteriori protetti grazie alla loro notorietà.
46
In risposta ai quesiti del Tribunale, la ricorrente fa anche osservare che la normativa tedesca garantisce la protezione più
ampia dei marchi notoriamente conosciuti ai sensi dell’art. 6 bis della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA].
47
La ricorrente ritiene che, nella fattispecie, siano soddisfatte le condizioni di cui all’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94.
Innanzitutto, il marchio [OSCURATO:PERSONA] godrebbe di notorietà ai sensi di detta disposizione. Inoltre, il marchio richiesto presenterebbe
una forte somiglianza con il marchio anteriore. Peraltro, l’utilizzo del marchio richiesto sfrutterebbe indebitamente il carattere
distintivo e la reputazione del marchio notoriamente conosciuto [OSCURATO:PERSONA] e causerebbe ad esso un danno. Infatti, la reputazione
di cui gode il marchio anteriore per i prodotti di profumeria potrebbe essere trasferita ai prodotti per i quali il marchio
richiesto rivendica una tutela. La ricorrente sostiene inoltre che nessuna giustificazione può essere riconosciuta a favore
della parte che ha richiesto la registrazione del marchio.
48
L’UAMI e l’interveniente contestano la fondatezza del secondo motivo.
Giudizio del Tribunale
49
L’art. 8, n. 2, lett. c), del regolamento n. 40/94 include nel concetto di marchio anteriore i marchi notoriamente conosciuti
ai sensi dell’art. 6 bis della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA].
50
L’art. 6 bis, n. 1, della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] è del seguente tenore:
«I paesi dell’Unione [per la protezione della proprietà industriale] s’impegnano a rifiutare o invalidare, sia d’ufficio –
se la legislazione del paese lo consente – sia a richiesta dell’interessato, la registrazione e a vietare l’uso di un marchio
di fabbrica o di commercio che sia la riproduzione, l’imitazione o la traduzione, atte a produrre confusione, di un marchio
che l’autorità competente del paese della registrazione o dell’uso stimerà essere ivi già notoriamente conosciuto come marchio
di una persona ammessa al beneficio della presente Convenzione e usato per prodotti identici o simili (…)».
51
Risulta da tale disposizione che i marchi notoriamente conosciuti ai sensi dell’art. 6 bis della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] sono
marchi che godono di una tutela contro il rischio di confusione, e ciò in forza della loro notorietà nell’ambito territoriale
di cui trattasi, indipendentemente dalla produzione o meno di una prova della registrazione.
52
Poiché le disposizioni dei nn. 1 e 5 dell’art. 8 del regolamento n. 40/94 si applicano ai marchi anteriori come definiti all’art. 8,
n. 2, i marchi notoriamente conosciuti ai sensi dell’art. 6 bis della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] godono dei regimi di tutela istituiti
da tali disposizioni. Tuttavia, affinché un’opposizione sia accolta ai sensi dei nn. 1 o 5 dell’art. 8 del regolamento n. 40/94,
devono essere soddisfatte le condizioni rispettivamente previste da tali disposizioni.
53
Si deve in proposito osservare che i nn. 1 e 5 dell’art. 8 del regolamento n. 40/94 prevedono vari impedimenti relativi alla
registrazione di un marchio comunitario. Da un lato, l’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 tutela il marchio
anteriore contro il rischio di confusione. Questa tutela è prevista soltanto nei limiti del principio di specialità, cioè
qualora i prodotti o servizi contrassegnati dai marchi in conflitto siano identici o simili. Peraltro, l’art. 8, n. 1, del
regolamento n. 40/94 non precisa se il marchio anteriore debba essere stato oggetto di registrazione.
54
D’altro lato, l’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 tutela il marchio anteriore notorio nei confronti dei marchi che possono
trarre indebito profitto dalla sua notorietà o dal suo carattere distintivo, oppure arrecare pregiudizio a tale notorietà
o a tale carattere distintivo. Sebbene tale tutela possa essere posta in essere quando i prodotti o servizi contrassegnati
dai marchi in conflitto sono identici o simili, essa è concepita in primo luogo per essere applicata nei confronti di prodotti
o servizi non simili (v. in tal senso, per analogia, sentenza della Corte 23 ottobre 2003, causa C‑408/01, [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]
e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑12537, punto 22).
55
Risulta dal testo dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, il quale utilizza l’espressione «per i quali è registrato il
marchio anteriore», che questa disposizione si applica ai marchi anteriori ex art. 8, n. 2, di tale regolamento soltanto qualora
gli stessi siano stati registrati (v. in tal senso, per analogia, sentenza della Corte 14 settembre 1999, causa C‑375/97,
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5421, punto 23; sentenza Davidoff, cit., punto 20, e sentenza [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],
cit., punto 22).
56
Di conseguenza, contrariamente all’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, il quale ammette, per prodotti o servizi
identici o simili, le opposizioni fondate su marchi per i quali non è stata dimostrata la registrazione ma che sono notoriamente
conosciuti ai sensi dell’art. 6 bis della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA], l’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 tutela, rispetto
a prodotti o servizi non simili, soltanto i marchi notoriamente conosciuti, ai sensi dell’art. 6 bis della Convenzione di
[OSCURATO:PERSONA], per i quali è dimostrata la registrazione.
57
Si deve in proposito osservare che l’esclusione dall’ambito applicativo dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 dei marchi
notoriamente conosciuti per i quali non è stata dimostrata la registrazione è coerente con l’art. 6 bis della Convenzione
di [OSCURATO:PERSONA], il quale, essendo applicabile solo nei limiti del principio di specialità, non prevede alcuna tutela nei confronti
di prodotti non simili.
58
Sulla base di quanto precede deve essere respinto l’argomento della ricorrente secondo il quale il testo dell’art. 8, n. 5,
del regolamento n. 40/94 sarebbe il frutto di un errore di redazione.
59
La ricorrente non può neppure sostenere che un’interpretazione sistematica dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 dovrebbe
far ritenere lo stesso applicabile anche ai marchi notori non registrati. Risulta infatti proprio dalla sistematica dell’art. 8
del regolamento n. 40/94 che un marchio notoriamente conosciuto ai sensi dell’art. 6 bis della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] per il
quale non è stata dimostrata la registrazione gode di una tutela contro il rischio di confusione soltanto nei confronti di
prodotti o servizi identici o simili, come previsto dall’art. 6 bis della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] per i prodotti.
60
Il Tribunale osserva inoltre che il regolamento n. 40/94 è in proposito coerente con l’art. 16, n. 3, dell’Accordo sugli aspetti
dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio del 15 aprile 1994 (Allegato 1 C all’accordo che istituisce
l’Organizzazione mondiale del commercio) (GU L 336, pag. 214), il quale estende l’applicazione dell’art. 6 bis della Convenzione
di [OSCURATO:PERSONA] alle situazioni in cui i prodotti o servizi in questione non sono simili, purché il marchio anteriore sia registrato.
61
Il fatto, richiamato dalla ricorrente, che la normativa tedesca garantisca la protezione più ampia dei marchi non registrati
notoriamente conosciuti ai sensi dell’art. 6 bis della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] non incide sulla constatazione che l’art. 8,
n. 5, del regolamento n. 40/94 non si applica ai marchi notori non registrati. Come è stato ricordato supra, al punto 40,
il regime comunitario dei marchi è un sistema autonomo la cui applicazione è indipendente da ogni sistema nazionale (sentenza
electronica, cit., punto 47).
62
Risulta da quanto precede che la commissione di ricorso ha respinto a buon diritto l’opposizione proposta dalla ricorrente
sulla base dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94.
63
Il secondo motivo deve di conseguenza essere respinto, in quanto infondato.
64
Il presente ricorso, non potendo essere accolto in alcuna sua parte, deve pertanto essere respinto.
Sulle spese
65
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne
è stata fatta domanda. Poiché l’UAMI e l’interveniente ne hanno fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, deve essere
condannata alle spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG è condannata alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo l’11 luglio 2007.
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
J. [OSCURATO:PERSONA]
*
Lingua processuale: l'italiano.