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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2025

Cassazione n. 11887/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2024 del GIP TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, impugna la sentenza in epigrafe, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., che lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73 DPR, V comma, DPR 309/1990.

Il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso depositando tempestivamente valida rinuncia.

Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 591 cod proc pen.

Segue a norma dell'art.616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 500,00 a titolo di sanzione pecuniaria, non emergendo ragioni di esonero.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C. 500,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il l25 marzo 2025 Il Consigliere estensore sidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2024 del GIP TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, impugna la sentenza in epigrafe, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., che lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73 DPR, V comma, DPR 309/1990. Il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso depositando tempestivamente valida rinuncia. Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 591 cod proc pen. Segue a norma dell'art.616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 500,00 a titolo di sanzione pecuniaria, non emergendo ragioni di esonero. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C. 500,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il l25 marzo 2025 Il Consigliere estensore sidente