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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 09738/2024

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a seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 13426/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA]. coop.), in persona del presidente del consiglio di amministrazione p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesadall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA], n.2; –controricorrente – avverso l'ordinanza della Corte di cassazione n. 24657/20 , depositata il 5 novembre 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che,con sentenza del 29 agosto 2018, la Corte d'appello di Reg- gio Calabria rigettò il gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 22 settembre 2007, con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'appellante nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., ai sensi dell'art. 1337 cod. civ., in relazione alla mancata erogazione di un prestito personale di Euro 13.000,00, da lui richiesto in qualità di ex dipendente della Banca; che il ricorso per cassazione proposto dal Cartella è stato dichiarato inam- missibile da questa Corte con ordinanza del 5 novembre 2020; che avverso la predetta ordinanza il Cartella ha proposto ricorso per re- vocazione, affidato ad un solo motivo, illustratoanche con memoria; che ha resistito con controricorsola [OSCURATO:SOCIETA]., (già [OSCURATO:PERSONA]- lare dell'[OSCURATO:PERSONA]. coop.), in qualità di avente causa dell'[OSCURATO:SOCIETA]., succeduta a [OSCURATO:PERSONA] a seguito di fusione per incorpora- zione.

Considerato che tra i consiglieri chiamati a comporre il Collegio nell'adu- nanza camerale per la quale è stata fissata la trattazione del ricorso in esame sono stat i erroneamente inclus i la dott. [OSCURATO:PERSONA] ed il dr. [OSCURATO:PERSONA], che versano in condizione d'incompatibilità, ai sensi dell'art. 51, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., avendo fatto parte del Collegio che ha deliberato l'ordinanza impugnata; che la causa dev'essere pertanto rinviata a nuovo ruolo, ai fini della fis- sazione di una nuova adunanza camerale, dinanzi a un Collegio composto da magistrati diversi dai dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno preso parte alla deliberazione della predetta ordi- nanza, unitamente al Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo col- locato a riposo.

P.Q.M. rinv

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 13426/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA]. coop.), in persona del presidente del consiglio di amministrazione p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesadall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA], n.2; –controricorrente – avverso l'ordinanza della Corte di cassazione n. 24657/20 , depositata il 5 novembre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che,con sentenza del 29 agosto 2018, la Corte d'appello di Reg- gio Calabria rigettò il gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 22 settembre 2007, con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'appellante nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., ai sensi dell'art. 1337 cod. civ., in relazione alla mancata erogazione di un prestito personale di Euro 13.000,00, da lui richiesto in qualità di ex dipendente della Banca; che il ricorso per cassazione proposto dal Cartella è stato dichiarato inam- missibile da questa Corte con ordinanza del 5 novembre 2020; che avverso la predetta ordinanza il Cartella ha proposto ricorso per re- vocazione, affidato ad un solo motivo, illustratoanche con memoria; che ha resistito con controricorsola [OSCURATO:SOCIETA]., (già [OSCURATO:PERSONA]- lare dell'[OSCURATO:PERSONA]. coop.), in qualità di avente causa dell'[OSCURATO:SOCIETA]., succeduta a [OSCURATO:PERSONA] a seguito di fusione per incorpora- zione. Considerato che tra i consiglieri chiamati a comporre il Collegio nell'adu- nanza camerale per la quale è stata fissata la trattazione del ricorso in esame sono stat i erroneamente inclus i la dott. [OSCURATO:PERSONA] ed il dr. [OSCURATO:PERSONA], che versano in condizione d'incompatibilità, ai sensi dell'art. 51, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., avendo fatto parte del Collegio che ha deliberato l'ordinanza impugnata; che la causa dev'essere pertanto rinviata a nuovo ruolo, ai fini della fis- sazione di una nuova adunanza camerale, dinanzi a un Collegio composto da magistrati diversi dai dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno preso parte alla deliberazione della predetta ordi- nanza, unitamente al Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo col- locato a riposo. P.Q.M. rinv