CassazionedecretoSezione 5Decisione del 4 aprile 1963
Cassazione n. 18002/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/04/1963 avverso l'ordinanza del 07/11/2023 del TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza in data 07/11/2023, il Tribunale di Firenze dichiarava inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Giudice di Pace di Firenze del 12/07/2023, rilevando che con l'atto di impugnazione non era stata depositata una dichiarazione o elezione di domicilio ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., in quanto in calce all'atto di appello era riportata la procura speciale dell'imputata che conteneva l'esplicita dichiarazione di domicilio con l'indicazione della sua residenza, che, al di là del dato terminologico, conteneva l'indicazione del luogo in cui ricevere la notificazione del decreto di citazione a giudizio. [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rigetto del ricorso. Il ricorso non merita accoglimento. Premesso che la procura speciale riportata in calce all'atto di appello si limitava a indicare la residenza dell'imputata, senza alcuna esplicita menzione che il luogo di residenza coincideva con quello presso il quale l'imputata intendeva ricevere la notificazione del decreto di citazione a giudizio, la giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente affermato che, ai fini di una valida dichiarazione o elezione di domicilio non è sufficiente la semplice indicazione, in un atto processuale, della residenza o del dornicilio dell'indagato (o dell'imputato), essendo necessaria una sua manifestazione di volontà in ordine alla scelta tra i luoghi indicati dall'art. 157 cod. proc. pen., con la consapevolezza degli effetti di tale scelta (Sez. 2, n. 18469 del 01/03/2022, Luongo, Rv. 283180 - 01); in particolare, non costituisce valida dichiarazione di domicilio la mera indicazione da parte dell'imputato nell'atto di nomina del difensore della propria residenza, perché la stessa non contiene la manifestazione di un consapevole atto di volontà volto ad effettuare una scelta tra uno dei luoghi indicati dall'art. 157 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 41178 del 10/07/2014, Barruffo, Rv. 261032 - 01; conf. Sez. 2, n. 8397 del 10/11/2015, dep. 2016, Crosasso, Rv. 266070 - 01). Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali. P. Q.1'4. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processua