CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 aprile 2026
Cassazione n. 11953/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]controAgenzia Delle Entrate, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Generale Dello Stato-controricorrente-avverso il provvedimento dell’Agenzia Delle Entrate di Piacenzan.17998/2018 depositato il 21/05/2018Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 24930/2018Numero sezionale 1013/2026Numero di raccolta generale 11953/2026Data pubblicazione 30/04/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debitoCosì deciso in Roma, il 12/04/2026Rosanna Angarano