CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06951/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che, all'esito di rito abbreviato, lo aveva ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 590 bis, comma primo ed ultimo cod.pen. e 590 ter cod.pen. e lo aveva condannato alla pena di anni uno, mesi quattro e giorni quattro di reclusione 2. Con l'unico motivo di ricorso deduce la violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. per errata applicazione della legge penale in relazione all'art. 131 bis cod.pen. assumendo che gli elementi valutati ai fini del diniego già di per sé integrano le norme incriminatrici violate. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Ed invero, il giudice dell'impugnazione ha valorizzato, in modo del tutto esaustivo e logico, la gravità dell'incidente stradale anche per le circostanze concomitanti e successive all'impatto frontale e la condotta di guida che si è concretata nell'invasione della corsia opposta di marcia nonché il successivo allontanamento dal luogo del sinistro. In ordine all'esclusione della particolare tenuità del fatto va ricordato che, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità in esame, il giudizio sul carattere dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma 1, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 resto, 01), sicché è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 - 01). 4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C