CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 settembre 1991
Cassazione n. 35466/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nata Battipaglia il 13/09/1991 avverso l'ordinanza del 03/01/2022 del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; vista la rinuncia all'impugnazione trasmessa, a mezzo della PEC, 1'8 giugno 2022 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 03/01/2022, il Tribunale di Torino confermava l'ordinanza del 15/10/2021 del G.i.p. del Tribunale di Torino che aveva applicato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, in relazione a quattro delitti di riciclaggio. 2. Avverso detta ordinanza del Tribunale di Torino, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato da un unico motivo, con il quale ha dedotto, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., la violazione degli artt. 274 e 275 dello stesso codice nonché la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata «sul punto dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelar' nonché sulla adeguatezza della misura carceraria». [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare, si deve prendere atto che, con la menzionata PEC dell'8 giugno 2022, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della ricorrente, ha rappresentato che, poiché a seguito dell'interrogatorio svoltosi il 24 marzo 2022 l'applicata misura della custodia cautelare in carcere era stata sostituita con quella, meno afflittiva, degli arresti domiciliari, essa intendeva rinunciare all'impugnazione, non avendovi più interesse. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. A tale dichiarazione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poiché essa deriva da una causa non imputabile alla ricorrente, non consegue la condanna né al pagamento delle spese del procedimento né al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non configurandosi un'ipotesi di soccombenza, neppure virtuale, della ricorrente (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549-01; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785-01; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves, Rv. 272308-01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricors