CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 giugno 2024
Cassazione n. 34221/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16015/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] - UNIONE GENERALE DEL LAVORO, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 120, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 118, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso l’ ORDINANZA d el TRIBUNALE di ROMA n. 8045 /201 9, depositata il10/04/2019 (r.g. n. 64368/2018) . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al Tribunale di Roma di condannare la [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione generale del lavoro (U.G.L.) al pagamento di euro 20.354,22, per l’attività difensiva svolta in suo favore davanti al medesimo Tribunale di Roma con riferimento a tre procedimenti cautelari. [OSCURATO:PERSONA], costituendosi, ha sottolineato come l’attività difensiva fosse stata condivisa con altri professionisti e come lo scaglione applicabile alla liquidazione dovesse essere quello delle cause di valore indeterminabile di media importanza (da euro 26.000 a euro 52.000). Con ordinanza depositata il 10 aprile 2019, il Tribunale di Roma ha accolto la domanda e ha condannato la Confederazione al pagamento di euro 20.354,22. 2. Avverso l’ordinanza la [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione generale del lavoro ricorre per cassazione. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Memoria è stata depositata dalla ricorrente in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è basato su tre motivi. 1) Il primo motivo denuncia “travisamento dei fatti circa il conferimento dell’incarico e l’accertamento della attività svolta dal controricorrente, travisamento del fatto sulla qualificazione e quantificazione dell’attività del controricorrente”. Il motivo è inammissibile per genericità essendo privo di riferimenti circa le eventuali disposizioni di legge violate e contenendo unicamente un riferimento al n. 4 dell’art. 360 c.p.c., per cui si sostanzia nella ripetizione di quanto detto in rubrica, ossia che il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato i fatti, travisandoli, ed erroneamente valutato le prove documentali; l’unico fatto chiaramente enunciato è la circostanza che nei tre procedimenti per i quali è richiesto il compenso vi erano altri due avvocati in delega, circostanza considerata e non “travisata” dal Tribunale; si contesta poi l’affermazione del Tribunale secondo cui la causa era “di elevato rilievo”, ma si tratta di profili valutativi apprezzati dal giudice di merito. 2) Il secondo motivo contesta “omessa valutazione di fatti oggetto di discussione fra le parti”, ove – se ben si comprende – i fatti sono costituiti dalla circostanza che il controricorrente non era l’unico difensore, ma “affiancava” altri due difensori. Il motivo non può essere accolto. Come si è detto in relazione al precedente motivo, la circostanza è stata considerata dal Tribunale, che ha osservato come “la circostanza che siano stati officiati altri professionisti per il giudizio di merito e anche per i segmenti cautelari oggetto di indagine non è ragione preclusiva della remunerazione di quanto effettivamente spettante”. 3) Il terzo motivo lamenta “erronea interpretazione e applicazione sulla disciplina generale della liquidazione e quantificazione dei compensi operata dal giudice del grado unico, violazione del d.m. 55/2014”: il Tribunale, ad avviso del ricorrente, non specifica il motivo di applicazione dello scaglione di “elevata complessità”. Il motivo non può essere accolto. Non è vero che il Tribunale non argomenta l’applicazione dello scaglione da euro 260.000 a euro 520.000: ad avviso del Tribunale, infatti, la causa era di elevata complessità in quanto era stata messa in discussione l’elezione del primo segretario della Confederazione, il che “aveva prodotto il proliferare del contenzioso”, così che le parti processuali erano innumerevoli ed erano stati nominati più difensori. Su tali valutazioni la ricorrente non concorda, ritenendo che le cause non presentassero “profili di apprezzabile difficoltà o questioni di diritto controverso”, ma si tratta di valutazioni di merito, come tali spettanti al Tribunale, non sindacabili da parte di questa Corte di legittimità. II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro 2.700, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, exart. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso