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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 aprile 2023

Cassazione n. 21045/2023

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

20591/2019 dott. [OSCURATO:PERSONA] -Consigliere rel.

Cron.: dott. [OSCURATO:PERSONA] -Consigliere Rep.: dott. [OSCURATO:PERSONA] -Consigliere C.C.: 14/4/2023 ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 20591- 201 9 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in qualità di mandataria della2WORLDS s.r.l. – c.f./p.i.v.a. 0 4946290261 – giusta procura speciale del 25.6.2018 autenticata a ministero notar [OSCURATO:PERSONA] e procura speciale del 13.6.2018 autenticata a ministero notar [OSCURATO:PERSONA], in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale del 31.7.2018 per notar [OSCURATO:PERSONA], in qualità (“2Worlds”)di cessionaria del credito della “[OSCURATO:PERSONA] di Spoleto” s.p.a., elettivamente domiciliatain Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] , n. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso.

RICORRENTE contro FALLIMENTO della ALIMENTITALIANI s.r.l., in persona del curatore dottor [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Cetraro, alla via F. Pirrino, n. 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso.

CONTRORICORRENTE avverso il decreto del28.5.2019 del Tribunale di Castrovillar i , udita la relazione nella camera di consiglio del 14 aprile 2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], ritenuta opportuna la trattazione in pubblica udienza in considerazione dei significativi profili di novità della questione che l’unico motivo d el ricorso principale involge; (il tribunale ha reputato che la previsione dell’art. 182 quinquies l.fall., “derogando al principio della par condicio creditorum, riveste carattere eccezionale e, in quanto tale, non appare suscettibile di applicazione analogica all’ipotesi, ricorrente nella fattispecie (..), in cui la prededuzione sia fatta valere dal creditore finanziatore nell’ambito del fallimento relativo all’impresa cessionaria dell’azienda di cui era dapprima titolare il debitore in concordato”: così decreto impugnato, pagg. 9 –10; la ricorrente, tra l’altro, ha dedotto che il credito per cui è controversia, nel quadro della sostanziale continuità aziendale assicurata dalla cessione d’azienda, ha, per un verso, consentito alla “Alimentitaliani” di fruire della nuova finanza erogata al “[OSCURATO:PERSONA]” (cfr. ricorso, pag. 17), ha, per altro verso, comportato un indubbio vantaggio per la massa dei creditori della “Alimentitaliani”, sicché appieno è stato rispondente ai loro interessi: cfr. ricorso, pagg.16 - 17) ; visto l’art. 375, u.c., cod. proc. civ., P.Q.M. rimette il presente procedimento alla pubblica udienza della prima sezione civile di questa Corte ed all’uopo rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma il 14 aprile2023.

La presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
20591/2019 dott. [OSCURATO:PERSONA] -Consigliere rel. Cron.: dott. [OSCURATO:PERSONA] -Consigliere Rep.: dott. [OSCURATO:PERSONA] -Consigliere C.C.: 14/4/2023 ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 20591- 201 9 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in qualità di mandataria della2WORLDS s.r.l. – c.f./p.i.v.a. 0 4946290261 – giusta procura speciale del 25.6.2018 autenticata a ministero notar [OSCURATO:PERSONA] e procura speciale del 13.6.2018 autenticata a ministero notar [OSCURATO:PERSONA], in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale del 31.7.2018 per notar [OSCURATO:PERSONA], in qualità (“2Worlds”)di cessionaria del credito della “[OSCURATO:PERSONA] di Spoleto” s.p.a., elettivamente domiciliatain Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] , n. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso. RICORRENTE contro FALLIMENTO della ALIMENTITALIANI s.r.l., in persona del curatore dottor [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Cetraro, alla via F. Pirrino, n. 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE avverso il decreto del28.5.2019 del Tribunale di Castrovillar i , udita la relazione nella camera di consiglio del 14 aprile 2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], ritenuta opportuna la trattazione in pubblica udienza in considerazione dei significativi profili di novità della questione che l’unico motivo d el ricorso principale involge; (il tribunale ha reputato che la previsione dell’art. 182 quinquies l.fall., “derogando al principio della par condicio creditorum, riveste carattere eccezionale e, in quanto tale, non appare suscettibile di applicazione analogica all’ipotesi, ricorrente nella fattispecie (..), in cui la prededuzione sia fatta valere dal creditore finanziatore nell’ambito del fallimento relativo all’impresa cessionaria dell’azienda di cui era dapprima titolare il debitore in concordato”: così decreto impugnato, pagg. 9 –10; la ricorrente, tra l’altro, ha dedotto che il credito per cui è controversia, nel quadro della sostanziale continuità aziendale assicurata dalla cessione d’azienda, ha, per un verso, consentito alla “Alimentitaliani” di fruire della nuova finanza erogata al “[OSCURATO:PERSONA]” (cfr. ricorso, pag. 17), ha, per altro verso, comportato un indubbio vantaggio per la massa dei creditori della “Alimentitaliani”, sicché appieno è stato rispondente ai loro interessi: cfr. ricorso, pagg.16 - 17) ; visto l’art. 375, u.c., cod. proc. civ., P.Q.M. rimette il presente procedimento alla pubblica udienza della prima sezione civile di questa Corte ed all’uopo rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma il 14 aprile2023. La presidente [OSCURATO:PERSONA]
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