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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 2024

Cassazione n. 22704/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste che ha confermato la responsabilità dell'imputato per il delitto di truffa ascrittogli in rubrica; letta la memoria difensiva, corredata da conclusioni, a firma del difensore; rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto tende ad un'alternativa ricostruzione mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, respingendo le medesime doglianze oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 3 sulle argomentazioni mendaci, costituenti gli artifici e i raggiri propri della truffa, con cui l'imputato aveva convinto la vittima a concludere l'affare); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte, Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge in punto di determinazione della pena, non è consentito in questa sede in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (si veda, in proposito, pag. 3); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese ,Drocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso, in data 7 maggio 2024 La Consigliera estenso e D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste che ha confermato la responsabilità dell'imputato per il delitto di truffa ascrittogli in rubrica; letta la memoria difensiva, corredata da conclusioni, a firma del difensore; rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto tende ad un'alternativa ricostruzione mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, respingendo le medesime doglianze oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 3 sulle argomentazioni mendaci, costituenti gli artifici e i raggiri propri della truffa, con cui l'imputato aveva convinto la vittima a concludere l'affare); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte, Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge in punto di determinazione della pena, non è consentito in questa sede in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (si veda, in proposito, pag. 3); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese ,Drocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, in data 7 maggio 2024 La Consigliera estenso e D