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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 gennaio 2023

Cassazione n. 17331/2025

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seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.16369/2023 R.G. propostoda [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , con domicilio digitaleex lege -ricorrente - contro DOVALUE S.P.A., nella qualità di mandataria di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitaleex lege -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitaleex lege -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. -intimati - con intervento di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in qualità di mandataria di [OSCURATO:PERSONA] 4 S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -intervenuta - avverso la sentenza delTribunale di Civitavecchia n. 58 del 20/1/2023; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del21/5/2025 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; uditi i difensori delle parti e il Pubblico Ministero; [OSCURATO:PERSONA] presso il Tribunale di Civitavecchia pendeva l’esecuzione immobiliare n. 22/2010R.G.

Esec. , promossa da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (cessionaria dei crediti della mutuante Banca di Roma S.p.A.), e per essa, quale mandataria, dalla UniCredit [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (poi denominata doBank S.p.A., poi doValue S.p.A.), nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] (ente in procedura concorsuale di liquidazione generale ex art 16 disp. att. c.c. a far data dal 15/5/2007) in forza di mutuo fondiario del 28/5/1996 (titolo posto a base del pignoramento del 22/12/2009) e nella quale era intervenuto il medesimo creditore in base a mutuo fondiario del 26/7/1999; l’esecutata [OSCURATO:PERSONA] era stata posta in liquidazione generale ai sensi dell’art.27 c.c. e dell’art. 16 disp att c.c. a far data dal 15/5/2007; con provvedimento del 25/6/2019 il giudice dell’esecuzione, «considerato che ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 disp. att. c.c., 51 e 201 r.d. 267/1942 esiste il divieto di intraprendere o proseguire procedure esecutive individuali una volta aperta la procedura concorsuale; ritenuto che a tale divieto non possa ritenersi sottratto neanche il creditore fondiario in quanto l’art. 41 D.Lgs. 385/1993, che consente al creditore fondiario di proseguire le azioni esecutive individuali anche in costanza di fallimento in deroga ai principi contenuti negli art. 51 e 52 r.d. 267/1942, non può trovare applicazione analogica nel caso di specie trattandosi di norma eccezionale; ritenuto che sussistano i presupposti per la dichiarazione di improcedibilità dell’esecuzione», fissava l’udienza dell’11/7/2019 per la eventuale adozione di provvedimento di chiusura della procedura esecutiva; in esito a detta udienza, con provvedimento dell’8/8/2019, il giudice dichiarava improcedibile l’esecuzione R.G.

Esec. n. 22/2010 e ordinava la cancellazione della trascrizione del pignoramento; proponeva tempestiva opposizione ex art. 617 c.p.c. la doValue S.p.A., mandataria della creditrice [OSCURATO:PERSONA] AG, [OSCURATO:PERSONA] (cessionaria in blocco di crediti pecuniari di [OSCURATO:PERSONA]); con la sentenza n. 58 del 20/1/2023, il Tribunale di Civitavecchia accoglieva l’opposizione e così provvedeva: «revoca il provvedimento emesso dal giudice dell’esecuzione di questo Tribunale in data 8 agosto 2019 nella procedura esecutiva n. 22/2010, il precedente provvedimento emesso in data 25 giugno 2019, nonché il successivo provvedimento emesso in data 11 marzo 2021 nella fase cautelare del giudizio n. 1973/20; dichiara inammissibile la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] a r.l.; dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio»; avverso la predetta sentenza l’[OSCURATO:PERSONA] in liquidazione generale proponeva ricorso per cassazione, fondato su un unico articolato motivo; resistevano, con distinti controricorsi la doValue S.p.A., mandataria di [OSCURATO:PERSONA] AG, [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] (locataria dell’immobile pignorato); non svolgevano difese nel giudizio di legittimità Yoda SPV S.r.l. (rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), cessionaria del credito di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nei confronti della ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., già parti del processo nel grado di merito; richiamando l’art. 111 c.p.c., interveniva nel giudizio di legittimità [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in qualità di mandataria di Crio SPV 4 S.r.l., la quale dichiarava di essere successore a titolo particolare di [OSCURATO:PERSONA] AG, [OSCURATO:PERSONA] in forza di contratto di cessione del 15/2/2024; [OSCURATO:PERSONA] non risulta che il ricorso introduttivo sia stato notificato a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., la quale – stando alla sentenza impugnata – era parte (contumace) del processo nel grado di merito; pertanto, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., nei confronti della predetta società deve preliminarmente disporsi –impregiudicata ogni altra questione in rito o sul merito (ivi compresa la valutazione circa l’ammissibilità di un intervento ex art. 111 c.p.c. nel giudizio di cassazione) – l’integrazione del contraddittorio entro il termine perentorio indicato in dispositivo, fermi gli oneri di tempestiva produzione di prova dell’ottemperanza a tale ordine; p. q. m. la Corte rinvia a nuovo ruolo, ordinando l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione di questa ordinanza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.16369/2023 R.G. propostoda [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , con domicilio digitaleex lege -ricorrente - contro DOVALUE S.P.A., nella qualità di mandataria di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitaleex lege -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitaleex lege -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. -intimati - con intervento di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in qualità di mandataria di [OSCURATO:PERSONA] 4 S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -intervenuta - avverso la sentenza delTribunale di Civitavecchia n. 58 del 20/1/2023; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del21/5/2025 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; uditi i difensori delle parti e il Pubblico Ministero; [OSCURATO:PERSONA] presso il Tribunale di Civitavecchia pendeva l’esecuzione immobiliare n. 22/2010R.G. Esec. , promossa da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (cessionaria dei crediti della mutuante Banca di Roma S.p.A.), e per essa, quale mandataria, dalla UniCredit [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (poi denominata doBank S.p.A., poi doValue S.p.A.), nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] (ente in procedura concorsuale di liquidazione generale ex art 16 disp. att. c.c. a far data dal 15/5/2007) in forza di mutuo fondiario del 28/5/1996 (titolo posto a base del pignoramento del 22/12/2009) e nella quale era intervenuto il medesimo creditore in base a mutuo fondiario del 26/7/1999; l’esecutata [OSCURATO:PERSONA] era stata posta in liquidazione generale ai sensi dell’art.27 c.c. e dell’art. 16 disp att c.c. a far data dal 15/5/2007; con provvedimento del 25/6/2019 il giudice dell’esecuzione, «considerato che ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 disp. att. c.c., 51 e 201 r.d. 267/1942 esiste il divieto di intraprendere o proseguire procedure esecutive individuali una volta aperta la procedura concorsuale; ritenuto che a tale divieto non possa ritenersi sottratto neanche il creditore fondiario in quanto l’art. 41 D.Lgs. 385/1993, che consente al creditore fondiario di proseguire le azioni esecutive individuali anche in costanza di fallimento in deroga ai principi contenuti negli art. 51 e 52 r.d. 267/1942, non può trovare applicazione analogica nel caso di specie trattandosi di norma eccezionale; ritenuto che sussistano i presupposti per la dichiarazione di improcedibilità dell’esecuzione», fissava l’udienza dell’11/7/2019 per la eventuale adozione di provvedimento di chiusura della procedura esecutiva; in esito a detta udienza, con provvedimento dell’8/8/2019, il giudice dichiarava improcedibile l’esecuzione R.G. Esec. n. 22/2010 e ordinava la cancellazione della trascrizione del pignoramento; proponeva tempestiva opposizione ex art. 617 c.p.c. la doValue S.p.A., mandataria della creditrice [OSCURATO:PERSONA] AG, [OSCURATO:PERSONA] (cessionaria in blocco di crediti pecuniari di [OSCURATO:PERSONA]); con la sentenza n. 58 del 20/1/2023, il Tribunale di Civitavecchia accoglieva l’opposizione e così provvedeva: «revoca il provvedimento emesso dal giudice dell’esecuzione di questo Tribunale in data 8 agosto 2019 nella procedura esecutiva n. 22/2010, il precedente provvedimento emesso in data 25 giugno 2019, nonché il successivo provvedimento emesso in data 11 marzo 2021 nella fase cautelare del giudizio n. 1973/20; dichiara inammissibile la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] a r.l.; dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio»; avverso la predetta sentenza l’[OSCURATO:PERSONA] in liquidazione generale proponeva ricorso per cassazione, fondato su un unico articolato motivo; resistevano, con distinti controricorsi la doValue S.p.A., mandataria di [OSCURATO:PERSONA] AG, [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] (locataria dell’immobile pignorato); non svolgevano difese nel giudizio di legittimità Yoda SPV S.r.l. (rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), cessionaria del credito di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nei confronti della ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., già parti del processo nel grado di merito; richiamando l’art. 111 c.p.c., interveniva nel giudizio di legittimità [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in qualità di mandataria di Crio SPV 4 S.r.l., la quale dichiarava di essere successore a titolo particolare di [OSCURATO:PERSONA] AG, [OSCURATO:PERSONA] in forza di contratto di cessione del 15/2/2024; [OSCURATO:PERSONA] non risulta che il ricorso introduttivo sia stato notificato a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., la quale – stando alla sentenza impugnata – era parte (contumace) del processo nel grado di merito; pertanto, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., nei confronti della predetta società deve preliminarmente disporsi –impregiudicata ogni altra questione in rito o sul merito (ivi compresa la valutazione circa l’ammissibilità di un intervento ex art. 111 c.p.c. nel giudizio di cassazione) – l’integrazione del contraddittorio entro il termine perentorio indicato in dispositivo, fermi gli oneri di tempestiva produzione di prova dell’ottemperanza a tale ordine; p. q. m. la Corte rinvia a nuovo ruolo, ordinando l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione di questa ordinanza
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