CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 aprile 2003
Cassazione n. 22439/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nale di sorveglianza di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiestol'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnataRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 6 novembre 2025, il Tribunale di sorveglianza di Romaaccoglieva l’istanza proposta dalla Procura Generale di Bari, avente ad oggetto larevoca della liberazione anticipata di cui all’art. 54 legge n. 354 del 1975 in relazioneai seguenti periodi:- giorni 315 di liberazione anticipata concessi con ordinanza del 2107/04/2003;- giorni 135 di liberazione anticipata concessi con ordinanza del02/01/2009 del magistrato di sorveglianza dell'Aquila dall'8/4/2007 al07/10/2008;- giorni 45 di liberazione anticipata concessi con ordinanza del26/05/2009 del magistrato di sorveglianza di Ancona dal 07/10/2008 al07/04/2009;- giorni 45 di liberazione anticipata concessi con ordinanza del30/6/2010 del magistrato di sorveglianza di potenza dal 7/4/2009 al 07/10/2009;- giorni 45 di liberazione anticipata concessi con ordinanza del29/04/2010 del magistrato di sorveglianza di Viterbo dal 07/10/2009 al07/04/2010;- giorni 45 di liberazione anticipata concessi con ordinanza del15/11/2010 dal magistrato di sorveglianza di Viterbo dal 07/04/2010 al07/10/2010;- giorni 45 di liberazione anticipata concessi con ordinanza del15/06/2011 del magistrato di sorveglianza di Viterbo dal 07/10/2010 al07/04/2011;- giorni 45 di liberazione anticipata concessi con ordinanza del22/10/2011 del magistrato di sorveglianza di Viterbo dal 7/4/2011 al 07/10/2011.Evidenziava che dopo la commissione dei gravissimi reati per i quali è in corsol’espiazione della pena, l’odierno ricorrente si è reso responsabile del delitto diassociazione mafiosa commesso dal 2005 al 2020 per il quale è stato condannatocon sentenza della Corte di appello di Bari del 29.1.2023. Osservava che la condottaoggetto della sentenza era di evidente gravità e che si era protratta per 15 anni e,quindi, era tale da indurre a ritenere che avesse influito concretamente enegativamente sul percorso rieducativo del condannato, sì da giustificare la revocadella liberazione anticipata.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrentearticolando un unico composito motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e)cod. proc. pen. che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., si riportano nei limitistrettamente necessari alla motivazione.Lamenta che, immotivatamente, la sentenza abbia revocato la liberazione anticipataconcessa per il periodo dal 07/10/1999 al 2005, nonostante la condotta oggetto dellasentenza della Corte di appello di Bari sia contestata come commessa nel periodo 2005-2020.Con riferimento al periodo successivo, 2005-2020, eccepisce che il Tribunale disorveglianza sia incorso in violazione di legge, laddove ha omesso di verificare l’effettivaprotrazione della condotta associativa di Stefanelli. Richiama, in proposito, la giurisprudenzadi questa Corte secondo la quale, quando dalla data di cessazione della permanenza di unreato debba farsi derivare anche in sede esecutiva un qualsiasi effetto giuridico, non puòbastare il puro e semplice riferimento alla data della sentenza di primo grado, ma occorreverificare ove si sia trattato di contestazione aperta se il giudice di merito abbia o menoritenuto esplicitamente o implicitamente provata la permanenza della condotta illecita oltre ladata dell'accertamento ed eventualmente se tale permanenza risulti effettivamente accertatafino al momento della sentenza di condanna.Rileva che tale accertamento si rendeva vieppiù necessario nel caso di revoca dellaliberazione anticipata, in quanto tale provvedimento presuppone il riferimento acomportamenti concreti, escludendo ogni automatismo collegato al sopravvenire di unasentenza di condanna. Si rendeva, quindi, necessario verificare, sulla base dellamotivazione della sentenza, le date di commissione del reato ovvero il periodo dipartecipazione del ricorrente all’associazione mafiosa.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinviodell’ordinanza impugnata. Ha osservato che fondato è il motivo relativo al primo periodo diliberazione anticipata in quanto estraneo alla contestazione di cui alla sentenza della Cortedi appello di Bari. Con riferimento al periodo 2005-2011, ha osservato che fondata è, altresì,la parte del ricorso che rileva come non possa farsi discendere dalla sola data dellasentenza di primo grado, che ha cristallizzato la partecipazione ad una associazione di tipomafioso sulla base di una contestazione aperta, la conseguente concreta partecipazione cheè posta a fondamento della pericolosità sociale quale presupposto della revoca delbeneficio. In proposito ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte sul punto relativo allaverifica delle date di esecuzione del reato nel caso di contestazione aperta, quando daquesto possano dipendere conseguenza nella fase dell’esecuzione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di cuiin parte motiva.2. La liberazione anticipata di cui all’art. 54 legge n. 354 del 1975consiste nella detrazione di quarantacinque giorni di pena per ogni semestre dipena espiata e mira a incentivare la partecipazione del condannato alle attivitàtrattamentali e la sua adesione all’opera rieducativa, attraverso una progressivariduzione della pena da espiare. Presupposto per la concessione del beneficio èl’accertamento che il condannato a pena detentiva abbia dato prova di averpartecipato all’opera di rieducazione. Benché l’art. 54 Ord. pen. facciariferimento ai singoli semestri di pena scontata, questa Corte ha affermato ilprincipio per cui il giudizio negativo relativo ad un semestre possa riflettersi sulgiudizio dei semestri contigui precedenti, qualora si tratti di comportamentiparticolarmente gravi, dai quali desumere che il condannato abbia partecipatosolo in modo apparente e formale all’opera di rieducazione. La sentenza dellaSez. 1, n. 47710 del 2011 ha affermato che «Secondo la giurisprudenza diquesta Corte, in sede di giudizio per la concessione della liberazione anticipata,pur dovendosi valutare la condotta del richiedente frazionatamente per ciascunsemestre cui l'istanza si riferisce, non può escludersi che il comportamentotenuto dal condannato dopo i semestri in valutazione possa estendersi innegativo anche ai periodi precedenti. In particolare, qualora il condannato abbiacommesso, in costanza di esecuzione, ulteriori reati nel periodo successivo aisemestri in considerazione, la sua ricaduta nel crimine si profila come elementorivelatore del fatto che anche nel tempo precedente mancasse del tutto la suavolontà di partecipare all'opera di rieducazione (Sez. 1, Sentenza n. 2702 del14/04/1997, dep. 31/05/1997, Pirozzi, Rv. 207705, relativa all'ipotesi di reatosuccessivo commesso in stato di libertà; conforme: Sez. 1, n. 4798 del04/07/2000, dep. 09/08/2000, Musumeci, Rv. 216850)».Il comma 3 dell’art. 54 Ord. pen. disciplina l’ipotesi della revoca delbeneficio già concesso ed è prevista per l’ipotesi che, nel corso dell’esecuzionedella pena, il condannato commetta un delitto non colposo. Questa Corte ha,tuttavia, precisato che «ai fini della revoca della liberazione anticipata per delittonon colposo commesso dal condannato nel corso dell'esecuzione della pena,spetta al Tribunale di sorveglianza la valutazione dell'incidenza del reatosull'opera di rieducazione intrapresa, nonché il grado di recupero fino a quelmomento manifestato e la verifica di ascrivibilità del fatto criminoso al fallimentodell'opera rieducativa o ad una occasionale manifestazione di devianza (Sez. 1,n. 16784 del 07/04/2010, Balsamo, Rv. 246946)» (Sez. 1, n. 45342 del10/09/2019, Rv. 277789-01).Con riferimento alle ipotesi nelle quali il reato commesso in corso diespiazione della pena sia un reato permanente e l’imputazione sia formulatanelle forme di una contestazione c.d. aperta ovvero senza l’indicazione delladata di cessazione della condotta illecita, questa Corte, con riferimento all’istitutodella liberazione anticipata, ha chiarito che «[...] la regola per cui nel caso dicontestazione c.d. aperta (cioè senza l'indicazione della data di cessazione dellacondotta illecita) la permanenza si considera cessata con la pronuncia dellasentenza di primo grado ha valore esclusivamente processuale e nonsostanziale, nel senso che non ricade sull'imputato l'onere di dimostrare, afronte di una presunzione contraria, la cessazione dell'illecito prima della datadella condanna di primo grado. Ne consegue che, qualora dalla data dicessazione della permanenza debba farsi derivare, anche in sede esecutiva, unqualsiasi effetto giuridico, non è sufficiente il riferimento alla data della sentenzadi primo grado, ma occorre verificare se il giudice di merito abbia o menoritenuto, esplicitamente o implicitamente, provata la permanenza della condottaillecita oltre la data dell'accertamento e, eventualmente, se tale permanenzarisulti effettivamente accertata fino alla sentenza con l'ulteriore conseguenzache, ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata, ènecessario che il giudice verifichi, alla luce della motivazione della sentenza dicondanna (nella specie per associazione mafiosa), le date cui devono essereriferite in concreto ed entro le quali devono ritenersi concluse le condotte dipartecipazione attribuite al condannato» (Sez. 1, n. 25578 del 15/05/2007, Rv.237707-01).Nella pronuncia menzionata, questa Corte ha sottolineato che il principioenunciato deve valere a maggior ragione in sede di verifica delle condizioni per ilriconoscimento della liberazione anticipata, dal momento che dettoriconoscimento è collegato esclusivamente alla valutazione, in concreto, dicomportamenti; e dal momento che è estraneo alla ratio e alla funzione delbeneficio ogni automatismo collegato al sopravvenire di una condanna: in sededi revoca (cfr. C. cost. n. 186 del 1995) come, ovviamente, in sede diammissione.3. Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza ha totalmenteomesso di motivare in ordine alle ragioni che hanno indotto alla revoca delbeneficio della liberazione anticipata per il periodo dal 7.10.1999 al 7.4.2003,sicché, in relazione a tale frazione temporale, si impone l’annullamentodell’ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale disorveglianza di Roma perché proceda a nuova valutazione colmando lelacune motivazionali evidenziate.Con riferimento al periodo successivo, si osserva che, nel fare riferimentoalla sentenza della Corte di appello di Bari che ha condannato l’odiernoricorrente quale partecipe di un sodalizio mafioso-camorristico operante nellaprovincia di Bari, il Tribunale ha precisato che l’adesione al sodalizio si èprotratta per 15 anni ovvero dal 2005 al 2020, dovendosi da ciò desumere che lacondotta criminale si è protratta per l'intero arco di tempo. A fronte di taleassunto, la censura del ricorrente si palesa del tutto generica, essendo limitata asostenere la necessità di verificare se la permanenza dell’adesioneall’associazione risulti effettivamente accertata, ma senza neanche allegareelementi idonei a porre in dubbio che la partecipazione abbia avuto un arcotemporale più limitato. Ne consegue che, pur a fronte di una motivazionesintetica, la genericità della censura non consente di inficiarne la fondatezza. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla revoca della liberazione anticipata per iperiodi dal 7/10/1999 al 7/4/2003 con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale disorveglianza di Roma. Rigetta nel resto il ricorso.Così è deciso, 03/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]