CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 aprile 2021
Cassazione n. 32002/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio dimotivazione in ordine all’accertamento della responsabilità e all’identificazionedel ricorrente (a) è generico per indeterminatezza perché privo dei requisitiprescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte diuna motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica glielementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudicedell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato,(b) è generico anche per mancanza di specificità in quanto risulta totalmenteprivo di correlazione con le ragioni argomentate dalla decisione impugnata (cfr.,sul tema, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 – 01);rilevato che la sentenza non contiene vizi logici scrutinabili in questa sede inordine al giudizio di responsabilità del ricorrente, accertata sulla base di elementisufficientemente gravi, precisi e concordanti, a fronte peraltro della mancanza diuna ricostruzione difensiva dotata di credibilità e fondatezza (si veda pag. 5 dellasentenza impugnata);ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSANDRA [OSCURATO:PERSONA]