CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 40404/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 16/3/2021 della Corte d'appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del/udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore della parte civile avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'imputata avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo nell'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Palermo ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di minaccia aggravata e lesioni volontarie aggravate. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata eccependo la nullità della sentenza di primo grado in ragione del mancato accoglimento dell'istanza di rinvio dell'udienza del 4 febbraio 2019 per legittimo impedimento del difensore dovuto a concomitante impegno professionale. In tal senso illegittimamente il Tribunale avrebbe rigettato l'istanza in ragione della sua presunta intempestività, posto che il difensore non aveva avuto immediata notizia, come sostenuto, del rinvio disposto all'udienza del 7 gennaio 2019 nel concomitante procedimento in quanto non vi aveva partecipato. Altrettanto illegittimamente la Corte avrebbe respinto l'eccezione proposta nel giudizio d'appello sulla base dell'inedita motivazione per cui non sarebbero state chiarite nell'istanza le ragioni della precedenza assegnata al concomitante processo, nonostante fossero state puntualmente esposte. Il ricorso lamenta inoltre come la Corte non abbia considerato la doglianza dedotta con i motivi d'appello in riferimento all'omessa notifica alla ricorrente del verbale dell'udienza del 8 febbraio 2019, la quale, non avendo avuto notizia del rinvio di quest'ultima, non ha dunque potuto esercitare il proprio diritto di difesa con riguardo alla scelta di un rito alternativo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Dagli atti, cui la Corte ha accesso in ragione della natura processuale dell'eccezione proposta dal ricorrente, risulta che il difensore già dal 7 gennaio 2019 era stato in grado di comunicare al Tribunale di Marsala il legittimo impedimento a partecipare all'udienza del successivo 4 febbraio in ragione della concomitante necessità di presenziare a quella fissata per la medesima data in altro procedimento presso il Tribunale di Trapani. E' irrilevante che egli non abbia eventualmente presenziato all'udienza del 7 gennaio 2019 nella quale veniva disposto il rinvio a quella del 4 febbraio, essendo suo onere prendere tempestiva contezza del suo esito. L'eventualmente tardiva cognizione della concomitanza dei due impegni è dunque addebitabile soltanto allo stesso difensore e non è dunque eccepibile al fine di sostenere la tempestività dell'istanza di rinvio, correttamente esclusa dai giudici del merito. Atteso poi che l'intempestività dell'istanza è ragione sufficiente a giustificare la decisione assunta sul punto dalla Corte territoriale, irrilevanti sono le ulteriori considerazioni svolte dalla medesima a sostegno del rigetto delle doglianze svolte con il gravame di merito e di cui il ricorrente si duole. 3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Nel giudizio di primo grado si è proceduto in assenza dell'imputata, ritualmente assistita all'udienza del 8 febbraio 2019 dal difensore di fiducia comparso nel corso della medesima, per come risulta dal relativo verbale. Conseguentemente alcuna notifica del rinvio dell'udienza era dovuta all'imputata rappresentata dal difensore al quale il rinvio è stato comunicato. La manifesta infondatezza dell'eccezione rende poi irrilevante l'omessa risposta da parte della Corte territoriale sulla medesima. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende, nonché alla refusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che si liquidano in euro 3.500 oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile D'[OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3500,00, oltre accessori di legge. Il PI7-s-[OSCURATO:PERSONA] L ,' „ (