CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16236/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avvi o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 maggio 2023, la Corte di Appello di Roma, pronunciandosi ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e in parziale riforma della sentenza del 22 luglio 2022 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Frosinone, ha rispettivamente rideterminato in anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 22.000 di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73 commi 1 e 1 bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in continuazione con altra pronuncia; in anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 14.000 di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73 comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e in anni tre e mesi due di reclusione ed euro 16.000 di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73 commi 1 e 4 e 80 comma 1 lettera a), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. È stato proposto unico ricorso per cassazione nell'interesse di tutti e tre i ricorrenti, in forza del quale gli stessi hanno lamentato il vizio di motivazione con riguardo alla mancata assoluzione degli imputati dai reati agli stessi ascritti. 3. I ricorsi (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.) sono inammissibili. 4. In relazione al generico motivo di censura, a norma dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., siccome inserito dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, la Corte di appello provvede in camera di consiglio quando le parti ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il Pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. 5. Tanto richiamato, emerge dunque evidente l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dai ricorrenti, i quali - in sede di appello - hanno rinunciato ai motivi di gravame tra l'altro in tema di affermazione di responsabilità, provvedendo poi a concordare il trattamento sanzionatorio proprio ai sensi dell'art. 599-bis cit. Vi è stata pertanto rinuncia alla doglianza sollevata in questa sede, e d'altronde l'accordo sulla rideterminazione in melius del trattamento sanzionatorio, a fronte della rinuncia a tutti i motivi di gravame, assorbe ogni ulteriore questione eventuale al riguardo 6. Il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere quindi unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504). Ipotesi certamente non ricorrente in specie, né vi è alcuna doglianza in proposito. 7. Non può che concludersi pertanto nel senso dell'inammissibilità dei ricorsi. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro